Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4221 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. II, 21/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PIZZI Marcello,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

Viale dell’Università, n. 27;

– ricorrente –

contro

C.G., in qualità di erede di P.A.,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale notarile in data

30 giugno 2010 (depositata in cancelleria il 15 luglio 2010),

dall’Avv. MORABITO Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Roberto Marino in Roma, Via Giuseppe Donati, n. 32;

– resistente –

M.D., A.E., M.A.

C., S.V., S.M., S.

A. e S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 283

in data 9 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Francesco Crisci, per delega dell’Avv. Giuseppe

Morabito;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso : “concordo con il

relatore”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 19 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 9 ottobre 2008, in accoglimento del gravame proposto da P.A., ha dichiarato quest’ultimo proprietario per intervenuta usucapione dell’appezzamento di terreno esteso circa mq.

280, di natura seminativo irriguo, riportato in catasto terreni del Comune di Reggio Calabria – sez. Podargoni – alla partita 465, foglio 3, numero 290, nonchè del fabbricato a due piani insistente su detto terreno e riportato in catasto urbano del Comune di Reggio Calabria – sez. Podargoni – alla partita 11826, foglio 3, numero 238.

La Corte d’appello ha rilevato che R.A., classe (OMISSIS), dante causa del P., per un lasso di tempo ultraventennale era stata l’unico soggetto che aveva percepito i frutti della coltivazione del fondo da parte del D., detentore qualificato del fondo in forza di un rapporto agrario; che, appunto, “il dante causa del D.D. e quest’ultimo coltivavano il fondo corrispondendo parte dei frutti alla R.”; che il P. ha “offerto elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al possesso dei propri danti causa ed al proprio, possesso utile all’acquisto per usucapione del fondo in questione”.

Per la cassazione della predetta sentenza D.D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20-25 novembre 2009, sulla base di un unico mezzo. Gli intimati non hanno resistito con controricorso.

L’unico motivo in cui si articola il ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme in materia di possesso e della conseguente prescrizione acquisitiva; violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ. e dell’art. 1146 cod. civ.; omessa motivazione su punto decisivo della controversia”. Esso si chiude con il quesito se “per dichiarare l’acquisto per usucapione occorre riferirsi agli elementi di diritto previsti dall’art. 1158 cod. civ., e precisamente al possesso del bene ed al tempo necessario per usucapirlo e non bisogna considerare altri elementi – con la dazione di parte dei frutti del bene – in assenza degli elementi univoci – possesso e tempo – previsti dalla norma”.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello – riformando la pronuncia di primo grado – ha motivato nel senso che il P. ha offerto indizi gravi, precisi e concordanti in ordine al possesso utile all’usucapione, ed ha ricavato la conclusione che il possesso sia stato dalla dante causa del P. ( R.A.) esercitato per venti anni dal fatto che costei ha ricevuto per tutto questo tempo dai detentori i frutti costituenti il corrispettivo della concessione del diritto personale di godimento sul bene. Si tratta di argomentazione immune da vizi logici e giuridici, basata sul motivato apprezzamento delle risultanze di causa.

Il motivo di ricorso, al di là della deduzione anche del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si risolve nella sollecitazione ad un riesame delle risultanze di causa, il che fuoriesce dalle attribuzioni della Corte di legittimità.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere rigettato;

che, in forza del principio di soccombenza, le spese vanno liquidate in favore della resistente C.G., il cui difensore, munito di procura speciale notarile rilasciata in data 30 giugno 2010 e depositata il 15 luglio 2010, è stato sentito nella adunanza in Camera di consiglio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute da C.G., liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA