Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4221 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29329-2019 proposto da:

C.D., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.80014130928), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 3213/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA del

13/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. RAFFAELE

FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Ministero dell’Interno, dopo aver ricevuto notificazione in data 1 agosto 2019 da C.D. di un ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Bologna n. 3213 del 13 luglio 2019 ha proceduto alla notificazione del controricorso e, quindi, al suo deposito presso la Cancelleria civile della Corte provvedendo all’iscrizione a ruolo, non essendo stato depositato il ricorso avversario.

2. Risultando possibile la trattazione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione alla parte resistente unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio rileva che la proposta del relatore è condivisibile, là dove ha prospettato doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.” (Cass. (ord.) n. 21969 del 2008, seguita da numerose conformi. In precedenza, si veda Cass. n. 6824 del 1988, seguita da numerose conformi).

Si ricorda, inoltre, che Cass., Sez. Un., n. 4500 del 1988 ebbe a precisare che “qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione.”: nella specie il resistente ha depositato la copia del ricorso notificatogli.

Inoltre, avuto riguardo al principio di diritto affermato da Cass. (ord.) n. 15948 del 2011 (secondo cui: “In tema di giudizio di cassazione, qualora, all’atto di tentare la notificazione del controricorso, il resistente constati che l’avvocato del ricorrente ha trasferito altrove il domicilio eletto in Roma nel ricorso a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 2, e non sia più nei termini per una notificazione tempestiva (sia pure in relazione al perfezionamento per lo stesso notificante) presso la cancelleria della Corte di cassazione, egli è tenuto a procedere al deposito del controricorso, pur non notificato, entro il termine, ex art. 370 c.p.c., di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale la notificazione sarebbe dovuta avvenire; in difetto, il controricorso stesso va dichiarato improcedibile.”), si rileva che nella specie il controricorso risulta notificato tempestivamente.

2. Ne segue che ricorrono le condizioni per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilacinquanta, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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