Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4221 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/02/2017, (ud. 07/02/2017, dep.17/02/2017),  n. 4221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3534/2015 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 25, presso lo studio dell’avvocato PIERALFONSO LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO ROSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DEI CONTI – 3^ SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata l’8/09/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

uditi gli avvocati Fabio ROSSI e Roberto PALASCIANO per l’Avvocatura

Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 2228/2010 la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti dichiarò l’inammissibilità – per omessa rituale notifica al convenuto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali – del ricorso proposto da P.V., ex dipendente del suddetto Ministero, onde ottenere l’inclusione dell’indennità di amministrazione nella quota A – anzichè nella quota B attribuitagli – del proprio trattamento pensionistico.

2. Avverso la suddetta sentenza propose appello il P., contestando la statuizione di difetto di notificazione del ricorso introduttivo.

3. La Corte dei Conti, 3^ Sezione giurisdizionale centrale d’appello, ha respinto il gravame confermando la sentenza di primo grado, sul principale rilievo dell’inidoneità allo scopo della modalità procedurale adottata dal ricorrente per la notifica, che ha comportato che alla controparte sia stata notificata una semplice copia anzichè l’originale del ricorso medesimo, oltretutto secondo quanto meramente affermato ma non dimostrato dall’interessato.

4. Il ricorso di P.V. domanda la cassazione di quest’ultima sentenza per tre motivi, tutti formulati ex art. 360 c.p.c., n. 3; resiste, con controricorso, il Ministero del Lavoro, rappresentato e difeso dell’Avvocatura Generale dello Stato, che chiede il rigetto del ricorso e, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., rileva altresì l’inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell’art. 111 Cost., perchè con esso non vengono proposte questioni attinenti alla giurisdizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure

1. Il ricorso è articolato in tre motivi, con i quali il ricorrente contesta la statuizione Corte dei Conti, 3^ Sezione giurisdizionale centrale d’appello, di irregolarità della notificazione del ricorso introduttivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione, rispettivamente:

a) degli artt. 156 e 160 c.p.c., essendo stato il ricorso portato a conoscenza dell’Amministrazione convenuta e, quindi, essendosi tutt’al più verificata una nullità sanabile, diversamente da quanto affermato dal Giudice di appello (primo motivo);

b) dell’art. 2697 c.c., essendo onere del destinatario di dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione che il P. ha provato di aver fatto protocollare in data 13 novembre 2007, diversamente da quanto si afferma nella sentenza impugnata (secondo motivo);

c) dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’errore scusabile in cui sarebbe incorso il ricorrente per causa dell’Amministrazione, a causa dell’omessa indicazione nella comunicazione della pensione definitiva di quale fosse la disciplina da seguire per proporre ricorso alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale, anche con riguardo alle relative notificazioni – (terzo motivo).

2 – Esame del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. L’art. 111 Cost., u.c., sancisce: “Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. In applicazione di tale principio, l’art. 362 c.p.c., ribadisce – per quel che qui rileva – che il ricorso per cassazione contro sentenze della Corte dei Conti è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

E’ “jus receptum” che il concetto di “motivi inerenti alla giurisdizione” si collega ai confini della giurisdizione, i quali possono, con espressione sintetica, essere configurati come di due tipi: a) confini che distinguono le funzioni dello Stato: b) confini che, all’interno della funzione giurisdizionale, distinguono tra giudice ordinario, giudice amministrativo ed altri giudici speciali. La violazione dei confini costituisce una forma speciale di violazione di legge, perchè riguarda specificamente le leggi che definiscono l’ambito della giurisdizione (vedi, per tutte, di recente: Cass. SU 2 maggio 2016, n. 8586).

Si parla a tal proposito e con efficace espressione, di violazione dei “limiti esternì della giurisdizione, cioè dei limiti correlati ai confini della giurisdizione.

2.2. In applicazione di tali principi è da considerare inammissibile il ricorso avverso una sentenza della Corte dei Conti proposto per violazione di norme di diritto o per violazione delle norme che regolano il processo davanti al giudice contabile o che ne disciplinano i poteri, essendo un simile ricorso basato sulla denuncia di vizi che attengono al modo in cui la Corte dei conti ha esercitato la propria giurisdizione (vedi, fra le tantissime: Cass. SU 12 novembre 2003, n. 17014; Cass. SU 3 dicembre 2008, n. 28653).

3 – Conclusioni.

3. In sintesi il presente ricorso – nel quale sono denunciate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, esclusivamente violazioni e/o false applicazioni di norme di diritto, in ipotesi, rinvenibili nella sentenza della Corte dei Conti in oggetto – è inammissibile perchè nessuno di quelli formulati è un motivo “inerente alla giurisdizione” nel senso dinanzi precisato.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero controricorrente e comporta l’ulteriore conseguenza prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in materia di contributo unificato.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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