Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4220 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4220 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 12764-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso
lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4311
CAMPOLATTANO
ROMA,

VIA

MASSIMO, elettivamente domiciliato in
FLAMINIA

195,

presso

lo

studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 21/02/2018

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

OBIETTIVO LAVORO S.P.A.;

avverso la sentenza n. 2832/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2012 R.G.N.
3221/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento del quarto motivo del ricorso;
udito l’Avvocato GIORGIO MAllONE per delega verbale
Avvocato DAMIANO LIPANI;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA.

– intimata –

RG 12764/2013
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 11 maggio 2012, la Corte d’appello di Roma accertava tra Poste
Italiane s.p.a. e Massimo Campolattano l’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato dal 5 novembre 2004, me ordinava il ripristino alla società, che

retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del 24 gennaio 2008, oltre accessori:
così riformando la sentenza di primo grado, che, sul presupposto della risoluzione del
rapporto per mutuo consenso, aveva rigettato le domande, invece accolte in appello,
conseguenti a quella di previo accertamento dell’illegittimità dei tre contratti di
prestazione di lavoro temporaneo stipulati, per il complessivo periodo dal 5 novembre
2004 al 31 gennaio 2006 ai sensi dell’art. 20 d.Ig. 276/2003 per aumento di attività
nell’ambito degli uffici postali interessati al progetto di gestione delle code, con la
somministratrice Obiettivo Lavoro s.p.a., in favore della utilizzatrice Poste s.p.a.
Preliminarmente esclusa la ricorrenza di elementi sintomatici di una volontà abdicativa
del lavoratore tale da giustificare un consensuale scioglimento del rapporto, la Corte
territoriale riteneva la specificità in astratto delle ragioni di carattere organizzativo
indicate nel primo contratto di prestazione di lavoro temporaneo (dal 5 novembre
2004 al 15 gennaio 2005, prorogato al 30 aprile 2005) nella “implementazione negli
uffici postali del progetto gestione code”, ma il difetto di prova della loro concreta
esistenza, in assenza di adeguata deduzione probatoria, stimata generica e irrilevante.
Sicchè, essa rendeva le pronunce suindicate, negando, nel caso di somministrazione di
lavoro irregolare, l’applicabilità dell’indennità introdotta dall’art. 32 I. 183/2010.
Avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva, con atto notificato il 11 maggio
2013, ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art.
378 c.p.c.; il lavoratore comunicava un controricorso ben oltre il termine prescritto
dall’art. 370, primo comma c.p.c. e pertanto inammissibile, come parimenti la
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

condannava pure al pagamento-, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, delle

RG 12764/2013
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
1372, primo comma, 1175, 1375 c.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della
controversia, per l’erronea esclusione della risoluzione del contratto di lavoro tra le
parti per mutuo consenso, in ragione dell’inerzia del lavoratore (di due anni: dalla

gennaio 2008) a fronte della breve durata del contratto in questione e dell’assenza di
contestazioni al momento della risoluzione sua risoluzione e di riserve
nell’accettazione del T.f.r. e delle altre competenze finali.
2.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697

c.c., per la ritenuta mancanza di prova, nonostante la ravvisata legittimità della
ragione organizzativa indicata nel contratto di somministrazione di lavoro in oggetto,
della sua ricorrenza in concreto nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo di
Massimo Campolattano per l’erronea esclusione delle prove orali dedotte
(integralmente trascritte).
3.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.Ig.

276/2003, per l’erronea istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con la società utilizzatrice, siccome ipotesi non prevista per la genericità
delle ragioni giustificanti l’apposizione di un termine nel contratto tra il lavoratore e la
somministratrice, nell’inapplicabilità, per incompatibilità, delle norme previste dal d.lg.
368/2001 (ed eventualmente alla somministratrice, ma non all’utilizzatrice) e così pure
dei principi previsti dalla Direttiva 1999/70/CE in tema di lavoro a tempo determinato
e dall’Accordo Quadro.
4.

Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32,

quinto, sesto e settimo comma I. 183/2010, 8 I. 604/1966 e vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, per la liquidabilità dell’indennità prevista
dalla prima norma denunciata anche ai contratti di somministrazione di lavoro
temporaneo, non facendo essa distinzione di tipologia di contratti quanto piuttosto
riferimento alla loro soggezione ad un termine di durata, in relazione a tutti i giudizi
pendenti, anche in sede di legittimità, in misura coerente con i criteri previsti dall’art. 8
I. 604/1966.

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cessazione del rapporto il 31 gennaio 2006 alla prima lettera di contestazione del 24

RG 12764/2013
5. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, primo
comma, 1175, 1375 c.c. e vizio di motivazione sul punto decisivo dell’erronea
esclusione della risoluzione del contratto di lavoro tra le parti per mutuo consenso, è
infondato.

argomentazioni che già non siano state debitamente vagliate, questa Corte reputa
l’inidoneità, a fini risolutivi del contratto di lavoro tra le parti per mutuo consenso, del
solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e certa
comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto
lavorativo (Cass. 28 gennaio 2014, n. 1780; Cass. 1 luglio 2015, n. 13535; Cass. 22
dicembre 2015, n. 25844). Neppure rilevando il semplice reperimento di altra
occupazione, che, rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la
volontà del lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro
(Cass. 9 ottobre 2014, n. 21310; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2732).
5.2. In ogni caso, giova ribadire come si tratti di una valutazione del significato e della
portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass.
13 febbraio 2015, n. 2906), le cui conclusioni non sono censurabili in sede di
legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. 4 agosto 2011, n.
16932 con principio affermato ai sensi dell’art. 360b1s n. 1 c.p.c.).
6. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per la
mancanza di prova della ricorrenza in concreto della ragione organizzativa indicata nel
contratto tra le parti, è inammissibile.
6.1. Non si configura, infatti, la violazione denunciata.
E ciò non soltanto per l’evidente mancanza dei suoi appropriati requisiti di erronea
sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di
legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza
impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità
o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012,
n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984). Ma perchè la censura non attinge

3

5.1. Secondo proprio consolidato indirizzo, meritevole di continuità in assenza di nuove

RG 12764/2013
l’attribuzione dell’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata
secondo le regole dettate dall’art. 2697 c.c., che invece non riguarda il caso in cui, a
seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia
errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere.

eventualmente sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre 2006, n. 19064; Cass. 17
giugno 2013, n. 15107): che neppure ricorre nel caso di specie, per la congrua ed
esauriente argomentazione della Corte in ordine alla ravvisata inidoneità, per
genericità ed irrilevanza delle deduzioni istruttorie di Poste Italiane s.p.a. (per le
ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza).
Sicchè il mezzo consiste nella sostanziale contestazione della valutazione probatoria
della Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata
(Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo
2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie.
7. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.Ig. 276/2003
per erronea istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
la società utilizzatrice, è infondato.
7.1. E’ noto che, in tema di somministrazione di manodopera, nella quale il controllo
giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all’accertamento della loro
esistenza (non potendo esso estendersi, ai sensi dell’art. 27, terzo comma d.Ig.
276/2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore),
qualora questi non assolva all’onere, cui è tenuto, di dimostrare in giudizio l’esigenza
alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, si instauri un rapporto a tempo
indeterminato con l’utilizzatore della prestazione (Cass. 15 luglio 2011, n. 15610;
Cass. 9 settembre 2013, n. 20598).
7.2. Né sussiste alcun contrasto con la soluzione accolta nella sentenza della CGUE 11
aprile 2013, Della Rocca, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, che ha escluso che la
direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, si applichi anche al contratto a tempo determinato che si

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In questa evenienza, vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova,

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accompagni ad un contratto interinale: posto che dall’esame della motivazione emerge
che tale inapplicabilità deriva solo dal tenore del preambolo dell’accordo quadro e
dall’esistenza di altra più specifica regolamentazione (la direttiva 2008/ 104) per il
contratto a termine che si accompagni ad un contratto interinale o di somministrazione

e semplice contratto a tempo determinato (Cass. 20 agosto 2014, n. 18046; Cass. 27
ottobre 2015, n. 21916).
8. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 32, quinto,
sesto e settimo comma I. 183/2010, 8 I. 604/1966 e vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione per la liquidabilità dell’indennità prevista dalla prima
norma denunciata anche ai contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, è
invece fondato.
8.1. Ed infatti, l’art. 32 I. 183/2010 trova applicazione, quale ius superveniens, in
assenza di formazione di giudicato (Cass. s.u. 27 ottobre 2016, n. 21691), anche ai
giudizi pendenti in sede di legittimità (Cass. 3 ottobre 2014, n. 20960).
8.2. Ciò anche in tema di lavoro interinale, posto che l’indennità prevista dalla norma
citata riguarda ogni caso in cui vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il
quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato. E dunque anche nel
caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a
causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo
determinato, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 d. Ig. 276/2003 (come già prima ai sensi
dell’art. 3, primo comma, lett. I. 196/1997), convertito in contratto a tempo
indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione, atteso che pure tale
contratto è riconducibile alla categoria del contratto di lavoro a tempo determinato,
come anche si desume dalla Direttiva 1999/70/CE, di recepimento dell’accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che, proprio per tale astratta
riconducibilità, lo ha escluso espressamente dal suo campo di applicazione (Cass. 29
maggio 2013, n. 13404; Cass. 20 agosto 2014, n. 18046; Cass. 23 aprile 2015, n.
8286; Cass. 26 aprile 2017, n. 10317).

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e non già da una ritenuta sua incompatibilità ontologica, a tutti gli effetti, con un puro

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9. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del quarto motivo
di ricorso, rigettati gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al
motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare

periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il
quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (per tUtte: Cass. 10
luglio 2015, n. 14461), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a
decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della
clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17
febbraio 2016, n. 3062).

P.Q.M.
La Corte
accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma 1’8 novembre 2017

l’indennità spettante all’odierna parte ricorrente ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010 per il

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