Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4220 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4220 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

-motivazione-

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 20011/12 proposto da:

– Fabio DI LODOVICO ( c.f.: DLD FBA 69A14 H501H)
rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Torino giusta procura a margine del ricorso;
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Fabio Massimo n.
107
– Ricorrente contro

– Prefettura di Roma.
-Parte intimata-

avverso la sentenza n. 10102/2012 del Tribunale di Roma, pubblicata il 17 maggio
2012 e non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO
che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

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i-V4-“AP tht

1

Data pubblicazione: 21/02/2014

”1 — Fabio Di Lodovico con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Roma,
propose opposizione avverso l’ordinanza emessa dal Prefetto di quella città, con la quale
gli era stato ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa per la violazione di
disposizioni recate dall’art. 203 del d.lgs 285/1992 ; la Prefettura, nel costituirsi, depositò

materia del contendere: l’adito Giudice di Pace pronunziò sentenza di tal tenore,
compensando però le spese; tale pronunzia venne gravata di appello dal Di Lodovico che
lamentò la carenza di una adeguata motivazione che, tenendo conto della soccombenza
virtuale, regolasse l’onere delle spese a norma dell’art. 91 cpc.

2 — Il Tribunale, quale giudice di appello, respinse l’impugnazione in quanto, pur
ravvisando l’assenza di un apparato argomentativo in ordine al capo controverso, ritenne
che l’ordinanza-ingiunzione fosse stata annullata per motivi esclusivamente formali ( pur
avendone fatto richiesta, non era stata disposta dal Prefetto l’audizione del Di Lodovico)
sussistendo per contro la sussistenza oggettiva degli estremi della violazione contestata.

3 — Il Di Lodovico ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, sulla base di tre
motivi di annullamento; la Prefettura intimata non ha svolto difese.

RILEVA IN DIRITTO
I

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 cpc ,

assumendo che , pacifica la violazione da parte del Giudice di Pace dell’obbligo di
motivare la compensazione delle spese, il Tribunale non avrebbe potuto che prendere
atto di tale error in procedendo e quindi riformare il capo impugnato, non essendo per contro
consentito di sostituire, con la propria, la valutazione omessa dal primo giudice; così
operando il Giudice del gravame sarebbe incorso altresì anche nella violazione tra il
chiesto ed il pronunziato — profilo esaminato nel secondo mezzo- tanto più che i motivi
dell’opposizione non avrebbero riguardato la sussistenza della condotta censurata ma
solo aspetti attinenti alla corretta irrogazione della sanzione (a cagione : dell’ omessa
audizione del Di Lodovico; della tardività nell’emissione del provvedimento; della carenza

2

atto di revoca del provvedimento impugnato, chiedendo dichiararsi la cessazione della

di motivazione); viene infine denunziata — con il terzo motivo- la violazione dei principi
attinenti la pronunzia di cessazione della materia del contendere, sostenendosi che da tale
pronunzia sarebbe dovuta originare un’analisi della c.d. soccombenza virtuale, all’esito
della quale ne sarebbe necessariamente dovuta scaturire la condanna della controparte al

II I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono
complessivamente fondati, pur se con le precisazioni appresso estese..

II.a Invero, se il principio devolutivo dell’appello commette al giudice dell’impugnazione
il potere di emettere una diversa pronunzia sul merito della controversa, sia pure
attraverso il filtro della revisio prioris instantiae, alla luce di specifici motivi di gravame — così
che non può dirsi viziata di ultrapetizione la pronunzia che espliciti per la prima volta
(con riferimento al precedente grado di giudizio) i giusti motivi per la compensazione
delle spese, omessi dal primo giudice, – tuttavia la stessa deve mantenersi nel limite della
materia controversa e quindi non può trarre argomenti da emergenze istruttorie o profili
di merito non affrontati nell’atto introduttivo del precedente giudizio.

II.b — In secondo luogo la soccombenza virtuale che costituisce, nel caso di pronunzia di
cessazione della materia del contendere, il parametro di giudizio per orientare la
pronunzia sulle spese, non può essere influenzata dalla ragione per la quale non si è
esaminato il merito della controversia, dovendo in contrario dar rilievo esclusivo alla
fondatezza del motivo per cui la parte è stata costretta ad adire il giudice
III — Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in
camera di consiglio per essere dichiarato il ricorso manifestamente fondato.”

RITENUTO
Che il Collegio ritiene di dover andare di contrario avviso rispetto alla suesposta
relazione, dal momento che proprio all’esito della valutazione della soccombenza virtuale
il giudice dell’impugnazione pervenne alla decisione di compensare le spese; a ciò si
aggiunga — sempre nell’ottica della valutabilità della fondatezza “virtuale” della

pagamento delle spese.

opposizione- che l’esercizio della autotutela amministrativa (che comportò, come visto,
l’annullamento del provvedimento sanzionatorio) si fondò, per come esposto nella
gravata decisione, su una non condivisibile interpretazione dell’art. 18 del d.P.R.
689/1981, atteso che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito in via definitiva, con

sanzioni amministrative – emessa a conclusione del procedimento amministrativo della L.
24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia
fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in
quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a
proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi
all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
Che pertanto il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non avendo la Prefettura svolto
difese

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della
Corte di Cassazione.

sentenza n. 1786 del 2010, che, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di

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