Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 422 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12038/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CA’ NOVA SERVIZI TURISTICI DI R.C. E C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 4/05/2011,

depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRISCENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2004) fatto valere dalla società Ca Nova Servizi Turistici, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito IVA nella dichiarazione 2006, relativa all’anno di imposta 2005. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR di ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando così l’appello del Fisco, ed ha inoltre stabilito che l’Agenzia non può contestare la decadenza dalla detrazione con il procedimento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in quanto non si tratta di una mera rettifica formale della dichiarazione dei redditi, ma della contestazione di un credito fatto valere dal contribuente.

La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer quel credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del diritto stesso.

Non si è costituito il contribuente.

Il collegio conviene sulla motivazione semplificata.

Il ricorso va respinto, in quanto pur essendo consentito all’Agenzia di procedere a contestazione del credito IVA mediante controlli automatizzati (in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)” (Sez. U. n. 17758/2016), tuttavia, il contribuente non decade dalla detrazione se non la riporta nella dichiarazione dei redditi dell’anno di maturazione del credito, come, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, hanno statuito Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

PQM

La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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