Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4219 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4219 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

-trascrizione domanda-

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 16034/12 proposto da:

Antonella Anna Maria ROCCA ( c.f.: RCC NNL 58R53 A176S)
rappresentata e difesa dall’avv. Nicolò Sobria, giusta procura speciale a margine del
ricorso; elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Alberto Delpino in Roma, via
Lazzaro Spallanzani n.36
– Ricorrente contro

– Benedetto LABITA; Anna Maria PICCOLO; Ignazio LA MONICA; Maria
PALMERI; Pietro GUASTELLA.
-Parti intimate-

avverso la sentenza n. 622/2011 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 10
maggio 2011 e non notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO
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1

Data pubblicazione: 21/02/2014

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

“1 — Antonella Anna Maria Rocca propose, innanzi alla Corte di Appello di Palermo,
opposizione di terzo a’ sensi dell’art. 404, I comma, cpc con atto di citazione notificato il
31 marzo 2003 a Benedetto Labita, ad Ignazio La Monica ed a Maria Palmeri —

chiedendo che fosse dichiarata inopponibile nei propri confronti la sentenza n. 98/2000,
emessa il 28 gennaio 2000 dalla medesima Corte di merito , con la quale , accogliendosi la
domanda del Labita nei confronti del La Monica e della Palmeri, era stata ordinata a
questi ultimi l’eliminazione di balconate e pluviali ( nonché confermata una precedente
condanna alla chiusura di finestre ed all’innalzamento di un muro del piano terrazzo)
realizzati su un appartamento di proprietà dei medesimi, venduto poi ad essa attrice con
atto pubblico del febbraio 2003; chiese per l’effetto che fosse accertata l’inesistenza del
diritto del Labita a procedere esecutivamente nei suoi confronti in forza dell’anzidetto
titolo giudiziale.

2 – A sostegno della domanda l’attrice in opposizione pose la mancata trascrizione della
domanda del Labita, pur dovendosi qualificare l’azione dal medesimo esercitata come
negatoria servitutis e quindi suscettibile di onere di trascrizione, come previsto dall’art. 2653
n.1 cod. civ.

3 — I convenuti resistettero alla domanda, facendo valere la prevalenza del giudicato
esterno sull’atto trascritto successivamente all’irrevocabilità della sentenza : tale linea
interpretativa è stata posta dalla Corte territoriale a fondamento della conseguente
pronunzia di rigetto della domanda della Russo ( rectius : Rocca)

4 — Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso la Russo ( rectius : Rocca),
articolandolo in tre motivi di annullamento; le parti intimate non hanno svolto difese.

RILEVA IN DIRITTO
I—

Va preliminarmente dato atto che, sebbene nella gravata decisione la Corte

territoriale abbia costantemente fatto riferimento all’opposizione di terzo disciplinata
/rtaAzel.”A”
2

integrando poi il contraddittorio nei confronti di Pietro Guastella ed Anna Maria Piccolo-

dall’art. 404, II comma cpc in realtà la Rocca ha esercitato l’impugnazione straordinaria
contemplata nel primo comma dell’anzidetta norma.
— Con il primo motivo la Russo ( rectius : Rocca) lamenta che la Corte del merito abbia
ritenuto essersi formato il giudicato esterno basandosi solo sull’affermazione del Labita

settembre 2000 e che contro la stessa non sarebbe stato proposto ricorso per cassazione,
omettendo però di depositare la copia della indicata decisione munita di certificazione
della Cancelleria, attestante l’assenza di impugnazioni nei termini di legge.

II.a — Con il secondo motivo la medesima questione viene posta con riferimento ad un
vizio di motivazione; con il terzo motivo si denunzia la violazione delle norme sulla
estensione del giudicato intervenuto tra il dante causa ed i terzi, a’ sensi dell’art. 111 cpc,
nel caso in cui la domanda introduttiva della relativa controversia non sia stata trascritta.
III — Il secondo motivo è inammissibile perché si denunzia la presenza di una
contraddittoria motivazione senza indicare ove rinvenire l’aporia logica di cui si lamenta
la esistenza; il terzo è del pari inammissibile ex art. 360 bis cpc perché la Corte del merito
ha dato esatta applicazione del principio costantemente affermato in sede di legittimità
che statuisce che il meccanismo di direzione di conflitti tra aventi diritto sul medesimo
immobile, in cui si sostanzia la trascrizione nel suo aspetto tipico, deve cedere all’efficacia
del giudicato e parte ricorrente non ha fornito spunti di riflessione che inducano la Corte
a mutare orientamento.
IV — E’ invece fondato il primo motivo in quanto la mera produzione di una copia della
sentenza resa

inter alios notificata alle parti che avrebbero avuto il diritto di proporre

impugnazione, non munita della certificazione di cui all’art. 124 disp att. Cpc, non
consente di verificare lo stabilizzarsi del giudicato che si pone come unica condizione —
stante la mancata trascrizione sia della domanda giudiziale sia, a quanto risulta, della
decisione della Corte di Appello- per l’opponibilità alla Rocca della condanna al facere
ottenuta nei confronti dei suoi autori, tanto più che detta parte, a sostegno della propria
/(<&hLU VL che la sentenza n. 98/2000 fosse stata notificata alle parti di quel processo il 19 ed il 29 domanda, pose genericamente la esecutività della sentenza di appello resa inter alios, non collegandola al passaggio in giudicato di detta pronunzia. V — Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in camera di consiglio per essere dichiarati: il primo motivo manifestamente fondato, ed il RITENUTO Che sono condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione Che dunque il ricorso va accolto nei termini sopra esposti e, cassata la sentenza, va demandato alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, un novellato esame alla luce del principio di diritto sopra formulato nonchè la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della Corte di Cassazione. secondo ed il terzo inammissibili."

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