Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4219 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. II, 21/02/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 21/02/2011), n.4219

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PONTASSIEVE, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv. PASSAGNOLI Marco e Fabio Piccioni, elettivamente

domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Alfredo Iorio, Via

Luigi Rizzo, n. 50;

– ricorrente –

contro

S.R.L. BULLI MARIO DI ATTILIO, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di

Pontassieve, n. 142 del 16 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “La s.r.l. Bulli Mario di Attilio, proprietaria dell’autovettura Citroen Saxo tg. (OMISSIS), ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di Pontassieve, con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3 (utilizzo del telefono cellulare durante la guida).

Il Giudice di pace di Pontassieve ha accolto l’opposizione.

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l’appello del Comune.

Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacchè nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario, che si trovavano a loro volta su un’autovettura in movimento, di talchè il loro punto di osservazione era passibile di errore.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il Comune, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla base di due motivi. L’intimata non ha resistito.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e pone il quesito di diritto se, ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. Tale pronunzia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2010, n. 232).

Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, relativo al vizio di motivazione.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa – non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale.

Condanna la s.r.l. Bulli Mario di Attilio al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune, che liquida, per la fase dinanzi al Tribunale, in Euro 600,00 di cui Euro 280,00 per diritti, Euro 220,00 per onorari ed Euro 100,00 per anticipazioni, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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