Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4218 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 45,

presso lo studio dell’avv. Luciano Mariani, rappresentato e difeso

dall’avv. ALBERTI FEDELE giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c.,

comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. FIORDELISI ANTONIO giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 717/06 in data 15

luglio 2005, pubblicata in data 17 febbraio 2006;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 febbraio 2002 il Giudice di Pace di Salerno condannava S.A., autocarrozziere, al risarcimento dei danni subiti da G.A. per la cattiva esecuzione di lavori effettuali su un’auto di quest’ultimo (Mini Bianca) la seguito di incidente stradale e liquidati in L. 1.200.000, oltre interessi e spese.

Con sentenza del 17 febbraio 2006 il Tribunale di Salerno rigettava l’appello proposto da S.A., che condannava alle spese.

Ricorre per cassazione S.A. con due motivi.

Resiste con controricorso G.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione degli artt. 1226, 2226 e 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla tempestività della domanda formulata dal committente nonchè alla riconducibilità dei difetti all’opera prestata dallo S..

Sul punto, la sentenza impugnata ha dato conto con motivazione attenuta e puntuale sia della attività svolta dal G. per individuare i gravi difetti riscontrati sull’auto riparata dal carrozziere, sia della immediata contestazione degli stessi allo S., pervenendo alla conclusione della tempestività della denunzia dei vizi ai sensi dell’art. 2226 c.c., comma 2, e alla esistenza del nesso di causalità tra i negligenti lavori eseguiti sull’auto e i difetti riscontrati.

Si tratta di valutazione di merito adeguatamente motivata che si sottrae ad ogni censura sul piano del presente giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio in quanto il giudice di appello si era limitato a recepire acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado, senza valutare o approfondire la circostanza che i pretesi difetti, peraltro mai accertati in contraddittorio nè mediante consulenza tecnica, sarebbero conseguenti a difetti meccanici e non già di carrozzeria.

Anche su tale aspetto la sentenza impugnata fornisce una attenta e circostanziata motivazione circa gli elementi di responsabilità a carico dello S. e ampiamente riferiti dai testi A. e Sc.. La censura si risolve perciò in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che vengano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

I ricorso merita quindi di essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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