Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4218 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4218 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BERRINO UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso 15136-2012 proposto da:
F.I.N.A.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO
34, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORRU,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4059

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.

Data pubblicazione: 21/02/2018

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, giusta delega in atti;

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA GERIT S.P.A.);
– resistenti –

avverso la sentenza n. 395/2011 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il
10/06/2011 R.G.N. 458/2010;
ji P.M. ha depositato conclusioni scritte.

– controricorrenti –

Rilevato
che la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari (sentenza del
10.6.2011) ha rigettato, ritenendola infondata, l’impugnazione proposta dalla
società F.IN.AL s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva
respinto la domanda svolta da quest’ultima per l’annullamento della cartella

contributive addebitatele, di diverso tipo e concernenti periodi differenti;
che per la cassazione della sentenza ricorre la F.IN.AL s.r.l. in liquidazione, in
persona del suo liquidatore, con otto motivi;
che resiste con controricorso l’Inps che deposita, altresì, memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.;
che il Sostituto procuratore Generale ha fatto pervenire le proprie conclusioni
con la richiesta di accoglimento dei primi quattro motivi e di rigetto di tutti gli
altri;
Considerato
che l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, sollevata dall’Inps, è
infondata, atteso che dal frontespizio del ricorso emerge la segnalazione del
difensore dell’urgenza della notifica dello stesso atto già nella data
dell’11.6.2012, vale a dire nel primo giorno utile di lunedì subito dopo la
maturazione dell’anno dalla pubblicazione della sentenza del 10.6.2011;
che col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione della legge n. 538/1996, dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995 e dell’art. 2935 cod. civ., assumendo che in relazione alla
inadempienza contraddistinta col numero 0512, per la quale era stato richiesto
il pagamento di € 24.018,34, era stato già posto in evidenza che nella cartella
di pagamento opposta non era contenuto alcun riferimento al verbale
dell’ispettorato del lavoro, ma solo alla causale della

“Regolarizzazione

denuncia lavoratore” (periodo 5/1995 – 11/1996) e che, sin dal primo grado
del giudizio, era stata eccepita l’avvenuta presentazione, alla data del
2.6.1997, del condono previdenziale riguardante gli anni 1995 e 1996, ossia
quelli di cui alla stessa inadempienza;
che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo la
quale con riferimento alla inadempienza n. 0512 non era stato quantificato

esattoriale emessa per conto dell’Inps in relazione ad inadempienze

alcun debito, nella relativa cartella di pagamento era stata, invece, richiesta la
somma complessiva di € 24.018,34;
che, inoltre, la inadempienza n. 0512, rappresentata nella cartella notificata il
5.11.2004, riguardava proprio il periodo coperto dal condono, ossia gli anni
1995 e 1996, periodo, questo, rispetto al quale era stata eccepita, altresì, la

ad un verbale ispettivo avente efficacia interruttiva della stessa prescrizione;
che col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5
c.p.c., si contesta l’insufficienza, oltre che l’erroneità, della motivazione
dell’impugnata sentenza nella parte in cui si afferma che “con riferimento alle
voci 512 e 527, mentre per la prima non viene quantificato alcun debito, per la
seconda si fa riferimento al 1997, dunque non è sanata dal condono relativo al
1995 e 1996”,

e si evidenzia anche l’omessa statuizione sull’eccepita

prescrizione che era stata riproposta in appello;
che col terzo motivo, proposto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 e dell’art. 2935 cod. civ., la ricorrente
lamenta che anche in ordine alla inadempienza contraddistinta col numero
0527 non era fatto riferimento nella relativa cartella di pagamento ad alcun
verbale ispettivo che avrebbe interrotto i termini di prescrizione, essendo
indicata come causale solo l’espressione

“Regolarizzazione denuncia

lavoratore” (periodo 9/1995 – 4/1996);
che nell’impugnata sentenza era stato erroneamente sostenuto che

“con

riferimento alle voci 512 e 527, mentre per la prima non viene quantificato
alcun debito, per la seconda si fa riferimento al 1997, dunque non è sanata dal
condono relativo al 1995 e 1996”, nonostante che sin dal primo grado fosse
stata eccepita la prescrizione quinquennale della somma indicata
nell’inadempienza n. 0527 indicata nella cartella opposta, la cui notifica era
avvenuta solo in data 5.11.2004;
che col quarto motivo, formulato per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5
c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che in ordine alla predetta inadempienza
n. 0527 era stata regolarmente eccepita la precrizione a fronte della tardiva
notifica della relativa cartella di pagamento;

prescrizione, non essendo contenuto nella predetta cartella alcun riferimento

che col quinto motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3,
commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 e dell’art. 2935 cod. civ., la ricorrente
lamenta, con riguardo alla inadempienza contraddistinta col numero 0522,
derivante dal verbale relativo al periodo oggetto di contestazione 1/1997 10/1997, che era stata eccepita la prescrizione, ma che la Corte di merito

accertamento di cui ai fascicoli di parte;
che, in realtà, anche avendosi riguardo alla data del 17.5.1999, risultante dal
timbro postale apposto sull’avviso di ricevimento del verbale ispettivo
concernente l’inadempienza n. 0522, la prescrizione quinquennale era,
comunque, maturata, in quanto la relativa cartella di pagamento era stata
notificata solo il 5.11.2004;
che col sesto motivo, dedotto per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115
cod. proc. civ., la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di merito ha
ritenuto provata, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notificazione dei
verbali ispettivi del 2000, in quanto ha violato il principio di diritto secondo cui
la sola ricezione della raccomandata da parte del destinatario non costituisce
prova del suo contenuto;
che col settimo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5
c.p.c., si rinnova la contestazione in ordine alla ritenuta prova, da parte della
Corte territoriale, delle notificazioni dei verbali di accertamento coi quali l’Inps
aveva dimostrato l’interruzione della prescrizione, ribadendosi, anche in tal
caso, l’illogicità della motivazione al cospetto del principio richiamato al punto
precedente sul fatto che la sola ricezione della raccomandata non ne prova il
contenuto;
che con l’ottavo motivo, formulato per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e
115 c.p.c., la ricorrente, facendo riferimento alle inadempienze contraddistinte
coi numeri 0533 e 0534, si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto
provato il ritardo dei pagamenti relativi alle note di rettifica dei mesi di
febbraio e marzo del 2000, assumendo, in contrario, che dagli atti non
emergeva che il pagamento dei DM/10 fosse avvenuto in ritardo e che l’Inps
non aveva fornito la prova, né del termine di pagamento, né della data
dell’avvenuto pagamento;

3

l’aveva respinta in considerazione dell’intervenuta notifica dei verbali di

che i primi due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati
congiuntamente, sono fondati nei soli termini di qui appresso specificati;
che, invero, ha ragione la ricorrente a dolersi del fatto che, contrariamente a
quanto affermato dalla Corte territoriale, il debito contributivo relativo alla
inadempienza contraddistinta col numero 0512 era stato quantificato nella

che, invece, non è fondata la doglianza riflettente l’asserita erroneità della
motivazione per la parte concernente l’inadempienza contraddistinta col
numero 0527, atteso che la Corte territoriale ha ben specificato che la stessa
faceva riferimento al 1997 e non era da considerare, pertanto, sanata dal
condono relativo agli anni immediatamente precedenti, cioè il 1995 ed il 1996;
che è, altresì, infondata la doglianza di cui ai primi due motivi riflettente la
questione dell’omessa disamina dell’eccezione di prescrizione, posto che la
Corte d’appello ha, invece, esaminato tale censura nel momento in cui l’ha
respinta sulla base del rilievo che nel fascicolo di parte dell’ente di previdenza
erano contenuti i verbali di accertamento notificati, idonei a provare l’avvenuta
interruzione della prescrizione eccepita dalla società con riferimento al periodo
1995 – 1997;
che, pertanto, l’accoglimento dei primi due motivi è da intendere limitato alla
rilevata fondatezza della doglianza mossa all’erroneo convincimento della
Corte territoriale in ordine alla ritenuta indeterminatezza del debito relativo
alla inadempienza n. 0512;
che è infondato il terzo motivo col quale si sostiene che in relazione
all’inadempienza n. 0527 non era fatto riferimento nella relativa cartella di
pagamento ad alcun verbale ispettivo che avrebbe interrotto i termini di
prescrizione, essendo indicata come causale solo l’espressione
“Regolarizzazione denuncia lavoratore” (periodo 9/1995 – 4/1996);
che, in realtà, l’indicazione di quest’ultima causale è sufficiente ad individuare
la inadempienza di cui trattasi, mentre per quel concerne la questione della
prescrizione si ribadisce che la Corte di merito l’ha esclusa sulla scorta
dell’avvento accertamento della presenza di atti interruttivi nel fascicolo
dell’Inps;

cartella di pagamento che lo contemplava;

t

che per la stessa ragione è infondato il quarto motivo attraverso il quale si
assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire una motivazione a
fondamento della propria decisione di non ritenere sussistente l’eccepita
prescrizione con riguardo all’inadempienza n. 0527;
che il quinto motivo, riguardante l’inadempienza n. 0522, è infondato, sia per

esposte nel corso della disamina dei precedenti motivi, sia perché la ricorrente
non censura la “ratio decidendi” incentrata sul rilievo che il Tribunale aveva
affermato che, trattandosi di contributi del 1996, non vi era la copertura del
condono e che non risultava che gli stessi si riferissero al lavoratore Sarno,
mentre concernevano la mancata presentazione dei DM del 1997 per il periodo
da gennaio ad ottobre, circostanza, questa, non contestata dall’appellante
società;
che il sesto ed il settimo motivo, riguardanti la stessa questione del valore
probatorio, ai fini dell’interruzione della prescrizione, della ricezione della
raccomandata spedita dall’istituto di previdenza per la comunicazione dei
verbali di accertamento ispettivo, sono infondati;
che si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15762 del 24.6.2013)
che “l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine
dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a
mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base
dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza
dell’avviso di ricevimento – e spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il
plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di
contenuto diverso da quello indicato dal mittente” (in senso conf. v. Cass. Sez.
Lav. n. 24054 del 25.11.2015);
che, pertanto, una volta accertata l’avvenuta notificazione dei verbali degli ispettori
del lavoro, non poteva la stessa Corte di merito non tener conto del conseguente
formarsi della presunzione di conoscenza della raccomandata da parte della
società debitrice, la quale nemmeno aveva dimostrato che la raccomandata
ricevuta non conteneva i verbali di accertamento ispettivo aventi efficacia
interruttiva della prescrizione, o che conteneva documenti diversi o che era vuota;

quel che concerne la questione della prescrizione, per le stesse ragioni già

che l’ottavo motivo, teso a dimostrare l’insussistenza delle inadempienze n. 0533
e 0534, difetta di autosufficienza in quanto la ricorrente si limita semplicemente a
sostenere che dagli atti di causa non emergeva il ritardo nel pagamento dei
contributi e che l’inps non aveva indicato il termine di scadenza del pagamento;
che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, può affermarsi che, una

nel pagamento delle somme dovute all’Inps, spettava all’odierna ricorrente
spiegare per quale ragione la contestata decisione giudiziale, basata su un
accertamento di fatto compiutamente eseguito, era errata o lesiva delle norme
sostanziali e di rito sopra indicate;
che, di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione
all’accoglimento dei primi due motivi nei limiti sopra specificati, con rigetto di
tutti gli altri e con rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del
presente giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese,
alla Corte d’appello di Cagliari.
Così deciso in Roma il 18 ottobre 2017

volta accertata da parte della Corte territoriale la sussistenza del predetto ritardo

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