Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4218 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA EREDITA’ GIACENTE M.A., in persona del

Curatore Avv. ATTILIO F.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO POMA 2 SC B, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI

ELENA, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SIAE ITALIANA AUTORI EDITORI, (OMISSIS) in persona del Presidente

e legale rappresentante Avv. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE DELLA LETTERATURA 30, presso lo studio

dell’avvocato MANDEL MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.D. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

D.D. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato OLIVA STEFANO giusta delega in

atti;

– ricorrente incidentale –

contro

CURATELA EREDITA’ GIACENTE M.A., SIAE ITALIANA

AUTORI EDITORI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3775/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 20/02/2008, depositata il 29/09/2008

R.G.N. 11329/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica adienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MASSIMO LEONARDI (per delega dell’Avv. ELENA

LEONARDI);

udito l’Avvocato STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Edoardo Vittorio che ha concluso con il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela dell’eredità giacente di M.A. propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado, che aveva accertato e dichiarato il diritto della, attrice D.D. a percepire dalla SIAE, in virtù di scrittura privata del 20/10/98, i proventi di opere cinematografiche dirette dal M., sino alla concorrenza di Euro 153.573,62, oltre interessi dal 31/12/02 al saldo.

Resiste la D. con controricorso, illustrato da successiva memoria, proponendo un motivo di ricorso incidentale.

Resiste con controricorso anche la SIAE.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale l’eredità giacente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ., chiedendo alla Corte di accertare se “il cessionario di un diritto di credito futuro ed incerto sia legittimato ad agire in giudizio, nei confronti del terzo ceduto, per l’adempimento del contratto, qualora i crediti oggetto della cessione siano venuti ad esistenza successivamente al decesso del cedente, in particolare nell’ipotesi in cui vi sia stata rinuncia all’eredità, con conseguente nomina di un curatore dell’eredità giacente”.

1.1.- Il mezzo è inammissibile in quanto proposto sotto il profilo della violazione dell’art. 81 cod. proc. civ., laddove è evidente che il ricorrente si lamenta invece del difetto di legittimazione attiva sostanziale, e cioè, in definitiva, del malgoverno dei principi sostanziali in tema di cessione di crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.).

Già il giudice di appello, d’altro canto, in relazione a motivo di gravame sostanzialmente identico, aveva rilevato tale difetto di formulazione.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente, sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e artt. 214 e 215 cod. proc. civ., si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto a lui opponibile la scrittura privata azionata dall’attrice, nonostante la sua dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione del M., ed assume che la curatela dell’eredità giacente non è assimilabile ad un erede o avente causa.

2.1.- Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato – nè il Collegio ravvisa ragioni per pervenire a diversa decisione – che le disposizioni dell’art. 2702 cod. civ., artt. 214 e 215 cod. proc. civ., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell’eredità giacente del sottoscrittore (Cass. 1929/09; nello stesso senso Cass. 1601/88).

3.- Va a questo punto esaminato il ricorso incidentale della D. che, provenendo dalla parte totalmente vittoriosa in appello, deve ritenersi condizionato, a prescindere dalla mancanza di espressa qualificazione in tal senso (SS.UU 5456/09). La ricorrente incidentale ripropone l’eccezione di inammissibilità dell’appello della curatela, in quanto questa avrebbe svolto, in primo grado, un mero intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale della SIAE, non appellante, e non avrebbe chiesto la condanna di alcuna delle parti al pagamento dei diritti in contestazione.

3.1.- Il mezzo è fondato, nei sensi di seguito precisati.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto l’ammissibilità del gravame essenzialmente sul rilievo che la curatela, intervenendo in primo grado, non si è limitata a sostenere le ragioni della SIAE nei confronti della D., ma ha anche chiesto il riconoscimento del proprio diritto a percepire i compensi maturati e maturandi presso la SIAE relativi a diritti di autore per la riproduzione e commercializzazione delle opere realizzate dal M., in tal modo ampliando il tema del contendere e rendendo perciò ammissibile il proprio appello.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che la domanda dell’eredità giacente ha solo apparentemente ampliato il thema decidendum, atteso che – non essendo da alcuno contestato il suo diritto a percepire i compensi maturati e maturandi presso la SIAE relativi a diritti di autore per la riproduzione e commercializzazione delle opere realizzate dal M. – la questione è rimasta soltanto quella relativa al diritto della D. a percepire detti compensi, sino alla concorrenza di Euro 153.573,62, oltre interessi, in virtù della scrittura privata del 20/10/98.

4.- Il ricorso incidentale condizionato va dunque accolto, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello. La sentenza impugnata va in conseguenza cassata senza rinvio, restando assorbito il ricorso principale.

5.- La ricorrente principale va condannata, nei confronti della D., al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 7.280, di cui Euro 150 per spese, Euro 672 per diritti ed Euro 6.460,00 per onorari, e di quelle del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 7.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Appare invece equo compensare le spese tra la stessa ricorrente e la SIAE, data l’insussistenza di sostanziale contrasto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale condizionato, assorbito il principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’eredità giacente al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 7.280, di cui Euro 150 per spese, Euro 672 per diritti ed Euro 6.460 per onorari, e di quelle del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 7.300, di cui Euro 7.100 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa integralmente le spese tra l’eredità giacente e la SIAE. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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