Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4218 del 20/02/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 4218 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: FORTE FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1716 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2012 proposto:
DA
ATRADIUS CREDIT INSURANCE n.v.,

società di diritto olandese

con sede principale in Amsterdam e secondaria in Roma, in
persona della sua procuratrice per l’Italia giusta atto per
notar Atlante, Rep. 39638 e Racc. 18059, dr.sa Manuela
Martellino, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via
Sebino n. 29, presso l’avv. Massimo Gentile, che rappresenta
e difende la società, per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
CONTRO

Data pubblicazione: 20/02/2013

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (140),

in persona del sindaco

p.t., autorizzato a stare in giudizio da delibera della C.M.
n. 5 del 26 gennaio 2012 ed elettivamente domiciliato in
Roma, alla Via Camozzi n. 1, presso l’avv. Francesca Giuffrè,

rappresenta e difende, come da procura a margine del
controricorso.
CONTRORICORRENTE

per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 10 del
D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e dell’art. 41 c.p.c. nel
processo pendente dinanzi al TAR Emilia Romagna di Bologna
(Sez. 1^, R.C. n. 770/11), avente ad oggetto pagamento di C
456.911,67, per escussione di polizza fideiussoria a garanzia
dell’adempimento degli oneri di urbanizzazione.
Sentiti, all’adunanza in camera di consiglio del 29 gennaio
2012 l’avv. Gentile, che si riporta alla memoria depositata
per conto della ricorrente, e il P.G. in persona del
sostituto procuratore generale dr. Nicola Lettieri che nulla
osserva sulla relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Premesso in fatto

E’

stata depositata in cancelleria il 17 ottobre 2012 la

seguente relazione del 26 giugno 2912 redatta ai sensi
dell’art. 380 bis, 1 0 coma, c.p.c: “Viene proposto dalla
Atradius Credit Insurance N.V., società di diritto olandese,
2

con l’avv. Anna Maria Randelli del foro di Modena, che lo

regolamento di giurisdizione, ai sensi dell’art. 10 del D.
Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e dell’art. 41 c.p.c. nella causa
n. 770/2011, sorta dalla opposizione della ricorrente
decreto ingiuntivo n. 6/2011 del 22 marzo 2011 emesso dal

intimava alla ricorrente il pagamento di 452.444,67, oltre
interessi legali, al Comune di S. Cesario sul Panaro (M0),
quale garante dell’adempimento degli oneri per opere di
urbanizzazione della Immobiliare il Fiore, assunti con la
convenzione di questa con l’ente locale per dare attuazione
al comparto di espansione denominato Via Pioppe. Nel corso
del primo grado di giudizio dinanzi al Tar di Bologna,
l’adito giudice, all’esito della camera di consiglio del 27
ottobre 2011, ha pronunciato ordinanza n. 748/2011, in cui ha
rilevato che la causa
cognizione’

‘pare rientrare nella sfera

del giudice amministrativo,

di

‘trattandosi di

fattispecie concernente la fase anuativa di una convenzione
di lottizzazione, pacificamente qualificata, ai sensi
dell’art. 11 legge 241 del 1990, anche per gli effetti di cui
al gomma 5 (ora confluito nell’art. 130 – rectius 133 – cornea
/, lett. a, n. 2 del codice del processo amministrativo)’.

Il

giudice amministrativo ha quindi dichiarato la sua
giurisdizione esclusiva sull’opposizione a decreto ingiuntivo
emesso ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 101 del
3

presidente del TAR per l’Emilia Romagna di Bologna, che

2010,’considerato che, in proposito il petitum sostanziale
concerne la contestazione e l’accertamento dell’esecuzione
delle opere di urbanizzazione garantite dalla polizza oggetto
di escursione, con oggetto quindi specificamente concernente

sostitutivo di provvedimento amministrativo. Con la stessa
ordinanza che ha deciso per la giurisdizione amministrativa,
il Tar ha disposto gli incombenti istruttori per

‘accertare

l’avvenuta o meno realizzazione delle opere di urbanizzazione
oggetto della garanzia di cui all’art. 16 della convenzione
stessa, ovvero lo stato di esecuzione delle stesse’.

Soltanto

dopo il provvedimento che precede, s’è proposto dalla
assicuratrice il presente regolamento di giurisdizione che il
controricorrente comune chiede di dichiarare inammissibile,
per esservi già stata la pronuncia che precede n. 748/2011,
che ha natura di sentenza sulla questione pregiudiziale di
giurisdizione e costituisce provvedimento giudiziario che si
sarebbe dovuto impugnare tempestivamente nei modi di legge,
ed è quindi divenuto preclusivo alla pronuncia di queste
sezioni unite sulla medesima questione in sede di
regolamento, essendosi con tale atto consumato il potere di
decidere sulla giurisdizione (cfr., nello stesso senso, S.U.
13 aprile 2012 n. 5873, ord. 27 ottobre 2011 n. 22382 e 11
gennaio 2011 n. 396). Che la indicata ordinanza abbia natura
4

la fase esecutiva dell’accordo tra p.a. e privato’,

di sentenza non può dubitarsi in base al rinvio esterno alle
disposizioni del codice di procedura civile per la disciplina
del nuovo processo amministrativo, per quanto da esso non
previsto (art. 39 D. Lgs. n. 104 del 2010). Nell’ordinanza

adito sull’opposizione a decreto ingiuntivo del giudice
amministrativo, inquadrandosi la controversia tra quelle in
materia d’accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti
(art. 133, 1 0 comma, lett. a n. 2 del D.Lgs. n. 101 del 2010)
e disponendosi, contestualmente, sulla prosecuzione del
giudizio, con ammissione di mezzi istruttori necessari ad
accertare la mancata o parziale esecuzione delle opere di
urbanizzazione, inadempimento che fonda l’obbligo della
assicuratrice di pagare la penale dovuta al comune dalla
s.r.l. Immobiliare Il Fiore, il cui adempimento è stato essa
garantito con la polizza fideiussoria oggetto di escursione.
Il provvedimento della sezione di Bologna del Tar per la
Emilia Romagna che ha deciso positivamente sulla
giurisdizione, risulta emesso, sentite le parti, ai sensi
dell’art. 130 del D. Lgs. n. 104 del 2010 e senza previo
invito alle stesse di rendere le loro conclusioni, previsto
invece come necessario nel processo dinanzi all’A.G.O. (S.U.
10 dicembre 2009 n. 25798); esso, anche se ha forma di
ordinanza, nel suo contenuto, ha natura di sentenza
5

del TAR si afferma la giurisdizione esclusiva del giudice

pronunciata ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 9,
c.p.c., che attribuisce tale natura agli atti del giudice
che, decidendo sulla giurisdizione ‘impartisce distinti
provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa’

(così

25798). Il regolamento, in quanto vi è stata una pronuncia
con valore di sentenza che ha deciso sulla giurisdizione deve
essere dichiarato inammissibile, per essere stata la
questione oggetto del presente procedimento incidentale già
definita nei primo grado di giudizio, con preclusione
conseguente dell’istanza, anche ai sensi dell’art. 41, primo
comma, c.p.c.”.
Ritenuto in diritto
1.

Il collegio, esaminato il ricorso e le memorie

illustrative delle parti depositate ai sensi dell’art. 378
c.p.c., con i documenti allegati dalla società Atradius, la
relazione e gli scritti difensivi in atti, non condivide gli
argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa
proposta, in quanto la ordinanza collegiale, che ha

solo

“delibato” sulla giurisdizione del giudice amministrativo,
non ha valore di sentenza suscettibile di passare in
giudicato e non è preclusiva del presente regolamento.
Con la memoria dell’istante si è prodotta infatti la
ordinanza n. 81 del 30 gennaio
6

2012 dello stesso Tar

da S.U. 24 ottobre 2005 n. 20470 a S.U. 10 dicembre 2009 n.

investito del processo principale, che espressamente afferma
una probabile ammissibilità e fondatezza del presente
regolamento, di per sé incompatibile con la natura di
sentenza della precedente ordinanza n. 748 del 2011.

presente regolamento e può quindi presumersi nota ad
entrambe. Per tale provvedimento non è necessaria la
notificazione ai sensi dell’art. 372 (secondo comma) c.p.o.,
che riguarda gli atti di “precedenti gradi del processo” che
possono prodursi solo con la notifica mediante elenco a
controparte. L’ordinanza n. 81/2012 allegata alla memoria
comporta la sicura ammissibilità del regolamento, in quanto
“a parziale chiarimento e integrazione” della ordinanza n.
748/11, precisa che questa è stata “emessa ai sensi dell’art.
66 c.p.a.”, cioè del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per “la
verificazione dell’avvenuta o meno realizzazione delle opere
di urbanizzazione” ed è quindi un tipico provvedimento
istruttorio e interlocutorio che non può valere come
sentenza.
Tale conclusione è rafforzata dal rilievo che, nella succinta
motivazione dell’ordinanza n. 748/2011, vi è solo un accenno
alla “probabile” ma non “sicura” giurisdizione del giudice
amministrativo,

nella cui sfera di cognizione “pare

7

Tale nuova ordinanza è stata pronunciata tra le parti del

rientrare” la controversia al fine di poter disporre gli
incombenti istruttori sopra indicati.
Il provvedimento sottoscritto dal presidente e dal giudice
estensore, come accade solo nelle sentenze (art. 132, terzo

l’art. 134 c.p.c. prevede la firma del solo presidente,
esprime per tale profilo una prassi usuale nei processi
amministrativi, in cui le ordinanze interlocutorie hanno
sempre la doppia sottoscrizione di estensore e presidente,
nonostante il rinvio alle norme del codice di rito di cui
all’art. 39 del D. Lgs. n. 104 del 2010.
L’ordinanza risulta comunque emessa senza previo invito alle
parti a rendere le loro conclusioni sulla questione e, per
tale profilo, sarebbe violativa del contraddittorio e
dell’art. 101, cpv., c.p.c., ove si legga come sentenza.
Inoltre, il dispositivo del provvedimento dispone solo gli
incombenti istruttori da eseguire e non contiene la
dichiarazione di giurisdizione del giudice adito, mancando
quindi l’atto di un requisito che potrebbe qualificarlo
“sentenza” (art. 132, 2 ° comma n. 5 c.p.c.), avendo solo i
caratteri di un provvedimento istruttorio, inidoneo a
chiudere il processo e, come tale, non qualificabile
“sentenza” (Cass. ord. 9 novembre 2011 n. 23359).

8

comma c.p.c.) e non invece nelle ordinanze, per le quali

In conclusione, l’atto definito sentenza nella relazione e
una ordinanza collegiale istruttoria del tipo di quelle di
cui all’art. 279, c.p.c., come chiarito dallo stesso TAR
Emilia Romagna con la ordinanza n. 801 del 24 novembre 2011 e

Va quindi affermata la ammissibilità del regolamento, in
assenza di un provvedimento con effetti di sentenza
preclusivo di esso (su tale tipo di provvedimento preclusivo
del regolamento, anche se in rapporto ad una ordinanza della
Corte dei Conti, cfr. S.U. ord. 27 ottobre 2011 n. 22382), e
l’istanza relativa della Atradius Credit Insurance deve
ritenersi fondata.
Infatti per la escussione della polizza fideiussoria a
garanzia del pagamento di oneri di urbanizzazione, queste
sezioni unite hanno negato la giurisdizione esclusiva dei
giudici amministrativi sulla controversia tra le part, non
inquadrabile tra quelle in materia di edilizia e urbanistica
(art. 133, 1 ° comma, lett. f, del D. Lgs. n. 104 del 2010),
perché essa non attiene all’an o a/ quantum degli oneri per
la concessione edilizia assentita, ma solo ad obblighi sorti
dalla polizza fideiussoria rilasciata dalla ricorrente in
favore del Comune di San Cesario sul Panaro.
Data l’autonomia dell’obbligazione di garanzia oggetto di
causa, in base alla quale si propone l’opposizione alla
9

con l’altra del 2012 sopra citata.

ingiunzione fondata su un obbligo sorto per effetto della
polizza, distinto rispetto agli oneri concessori, non può che
affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulla
controversia relativa al credito oggetto di causa, nella

e validità del contratto di assicurazione e rilevare
l’inadempimento dell’obbligo di rimborsare gli oneri
anticipati dall’ente locale, garantito dalla società
assicuratrice, tenuta a pagare quanto dovuto dal garantito
inadempiente (nello stesso senso S.U. 13 giugno 2012 n.9892,
5 dicembre 2011 n. 25934, 5 febbraio 2008 n. 2655 e 20 aprile
2007 n. 9358).
Deve quindi accogliersi l’istanza di regolamento di
giurisdizione dichiarando, nella presente causa principale,
la giurisdizione del giudice ordinario da identificare nel
Tribunale competente per territorio, dinanzi al quale le
parti devono essere rimesse, per proporre le loro domande e
eccezioni in modo rituale (così S.U. 21 aprile 2011 n. 9130).

3. Le spese del presente procedimento incidentale restano a
carico del controricorrente, che ha chiesto l’ingiunzione al
giudice amministrativo e si è opposto all’accoglimento del
regolamento, eccependone l’inammissibilità per la preclusione
derivante dalla ordinanza della quale si è esclusa in questa
sede la natura di sentenza, con superamento di ogni effetto
10

specie, dovendo l’adito giudice accertare soltanto esistenza

preclusivo di essa per il regolamento e con soccombenza
dell’ente locale sulla relativa questione.
Le spese si liquidano nella misura di cui in dispositivo ai
sensi del D.M. 12 luglio 2012 n. 140, da applicare anche per

previgenti tariffe non più applicabili, come chiarito da S.U.
12 ottobre 2012 n. 17405.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di regolamento di giurisdizione e
dichiara sulla controversia la cognizione del giudice
ordinario, che individua nel Tribunale competente per
territorio dinanzi al quale rimette le parti per la
proposizione delle loro domande ed eccezioni.
Condanna il controricorrente a pagare alla ricorrente le
spese del presente giudizio incidentale, che liquida in
3.000,00 a titolo di compenso e in € 200,00, per esborsi,
oltre alle spese accessorie come per legge.
Così deciso il giorno 29 gennaio 2013 nella camera di
consiglio delle sezioni unite della Corte suprema di
cassazione.

le prestazioni professionali eseguite nel vigore delle

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