Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4218 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/02/2017,  n. 4218

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3385-2016 proposto da:

SUNSEEKER INTERNATIONAL LTD., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

2, presso lo studio dell’Avvocato ALESSANDRO NESPEGA, che la

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MARIO TRAVERSO, per

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

FALL. (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-d, presso

lo studio dell’Avvocato ZOSIMA VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO SCHIANO DI PEPE, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6374/2015 del TRIBUNALE di GENOVA;

uditi gli Avvocati Mario Edoardo TRAVERSO e Giorgio SCHIANO DI PEPE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto

alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di determinare la

giurisdizione delle Corti inglesi a norma dell’art. 17.9 del

contratto (“Distribution Agreement”) sottoscritto nel (OMISSIS) tra

la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) ed eseguito da (OMISSIS) s.r.l..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il fallimento (OMISSIS) s.r.l., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha convenuto innanzi al tribunale di Genova la Sunseeker International Ltd., società di diritto inglese con sede legale in (OMISSIS), per sentirla condannare al pagamento dell’importo di Euro 574.732,18 in ragione dell’avvenuta fornitura di servizi (prevalentemente riparazione e manutenzione imbarcazioni) resi da (OMISSIS) in bonis alla società convenuta nel periodo compreso tra il marzo del 2009 e il novembre del 2010.

Le prestazioni oggetto delle fatture azionate dal fallimento (OMISSIS), a dire del ricorrente, rientravano nell’ambito del contratto (“Distribution Agreement”) sottoscritto nel (OMISSIS) tra la (OMISSIS) S.p.A. e la società Sunseeker.

Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. la Sunseeker International Ltd ha chiesto a queste sezioni Unite l’accertamento e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano a giudicare nella causa promossa dal fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei propri confronti.

Il fallimento (OMISSIS) srl si è costituito chiedendo il rigetto del regolamento.

Diritto

ENTRAMBE LE PARTI HANNO DEPOSITATO MEMORIE

Motivi della decisione.

2. In punto di ammissibilità, va evidenziata la sussistenza dei presupposti processuali individuati dall’art. 41 c.p.c., comma 1, non sussistendo la barriera preclusiva della decisione “nel merito” in primo grado, trattandosi di controversia ancora pendente dinanzi al tribunale di Genova: Il presente regolamento, in conformità alla disposizione normativa, assolve dunque alla sua natura di strumento preventivo e facoltativo di risoluzione delle questioni di giurisdizione.

3. La tesi della società ricorrente è che le prestazioni oggetto delle fatture azionate dal fallimento (OMISSIS) rientrano nell’ambito del contratto (“Distribution Agreement”) sottoscritto nel (OMISSIS) tra la (OMISSIS) S.p.A. e essa Sunseeker, secondo il quale, a norma dell’art. 17.9 (clausola di proroga della giurisdizione), le parti hanno convenzionalmente stabilito di demandare la decisione di ogni controversia esclusivamente alla giurisdizione inglese.

Il testo della clausola è il seguente: “This agreement shall be construed in accordance with English law and the parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the English Courts to settle any disputes which may arise in connection with the Agreement” (“Il presente contratto è disciplinato dalla legge inglese e le parti stabiliscono irrevocabilmente che la giurisdizione a decider eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è devoluta esclusivamente alle Corti Inglesi”).

Nel caso in esame la peculiarità è costituita dall’avvenuta successiva costituzione della società (OMISSIS) s.r.l. che – a partire dal (OMISSIS) – ha espletato l’attività post-vendita delle imbarcazioni, compresa quella di assistenza e di riparazione delle stesse specificamente indicata nel contratto citato (art. 7) che, per anni, era stata svolta dalla capogruppo Cantiere Navale prima che venisse affidata alla controllata (OMISSIS).

Quest’ultima era infatti posseduta al 100% da Cantiere Navale e le due società avevano il medesimo gruppo manageriale: stesso amministratore unico ( C.M. era amministratore e legale rappresentante di entrambe le entità) e stessi ruoli gestionali in entrambe le società da parte di Ma.Sa. e Si.Ma..

4. La circostanza che l’esecuzione dell’originario contratto, continuava a trovare operatività nonostante le prestazioni di vendita e di assistenza fossero ripartite tra la Cantieri navali e la (OMISSIS) non può portare alla conclusione che quest’ultima fosse vincolata dalle obbligazioni del predetto accordo del 2006.

Va a tale proposito considerato che le due citate società avevano distinta personalità giuridica, ancorchè una fosse controllata dall’altra ed ancorchè avessero gli stessi soci e lo stesso amministratore.

Da ciò discende che, nel caso di specie, non può parlarsi di automatico subentro in via di fatto nel contratto che si verifica solo in presenza delle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente che nel caso di specie non risultano dimostrate.

5. Invero non appare sussistere una ipotesi di scissione. La sola circostanza che una società di capitali ne crei una seconda da essa interamente controllata e con gli stessi soci non integra di per sè una tale ipotesi.

Quest’ultima infatti si realizza in conformità delle disposizioni di cui all’art. 2506 c.c. e ss. ed i suoi effetti si producono per effetto della trascrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti non si rinviene l’iscrizione di alcun atto di scissione a carico della Cantieri Navali.

6. Neppure risultano ricorrere nel caso in esame le altre tre ipotesi in cui una parte subentra in un contratto da altra stipulato e cioè: l’affitto di azienda, la cessione di contratto ed il mandato.

Di tali fattispecie non si rinviene infatti traccia neppure negli scritti difensivi delle parti.

A tale proposito la società ricorrente richiama le tre citate ipotesi ma non fornisce alcun elemento concreto atto a dimostrare la effettiva sussistenza di una di esse.

In particolare, va osservato che per la cessione di contratto occorre che la stessa abbia la stessa forma del contratto ceduto (Cass. 12384/99; Cass. 1216/93) che nel caso di specie era quella scritta ed è pacifico in causa che nessun contratto scritto di cessione sia intervenuto.

7. Non può quindi che concludersi che la (OMISSIS) srl deve considerarsi come un soggetto terzo rispetto al contratto stipulato nel (OMISSIS) tra la (OMISSIS) S.p.A e la ricorrente Sunseeker International Ltd.

In tal caso ovviamente la clausola di proroga della giurisdizione di cui all’art. 7 del Distribution Agreement non può trovare applicazione.

8. Neppure appare conferente il richiamo fatto dalla ricorrente alla sentenza della Corte di Giustizia 9/11/2000 in cusa C-387/98, che si riferiva alla diversa ipotesi di una polizza di carico stipulata tra vettore e caricatore con clausola attributiva di competenza che è stata ritenuta produttiva di effetti anche nei confronti del terzo portatore della polizza. A parte infatti la peculiarità della citata fattispecie, in ogni caso la citata sentenza ha ben specificato che il portatore doveva considerarsi subentrato nei diritti e negli obblighi del caricatore in forza del diritto nazionale vigente.

Vale a dire che il subentro nel contratto va valutato in base alla legge nazionale e nel caso di specie – come dianzi evidenziato – non risultano sussistere le condizioni ai sensi della normativa italiana per l’assunzione da parte della (OMISSIS) srl delle obbligazioni previste del Distribution Agreement.

9. Il ricorso va quindi rigettato dovendosi dichiarate la giurisdizione del giudice italiano che provvederà anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano al quale rimette la causa anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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