Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4217 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Egidio Albornoz

n. 3. presso lo studio dell’avv. PROSPERINI ALBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.V., domiciliato in Napoli, Via Cristallini n.

63;

– intimato –

e contro

GENERALI s.p.a., in persona del legale rappresentante, domiciliato in

Napoli, Corso Umberto n. 154 (studio avv. Battista Maria);

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8027/05 in data 19

luglio 2005, pubblicata in pari data;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona de Cons. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 18 aprile 2003 il Giudice di Pace di Napoli condannava B.V. e la Generali s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da V.M. a seguito di incidente stradale e liquidati in Euro 2.800,00 oltre le spese.

Con sentenza del 19 luglio 2005 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla V. e liquidava l’importo di ulteriori Euro 100,00 per spese vive, oltre interessi e spese, compensando le stesse per la metà.

Ricorre per cassazione V.M. con tre motivi.

Gli intimati Generali s.p.a. e B.V. non hanno svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione degli artt. 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c., in relazione alla liquidazione del danno morale, quantificato soltanto nella misura di un terzo rispetto al danno biologico e pari a complessivi Euro 516,46.

Il danno morale risulta liquidato dal Giudice di Pace in via equitativa, e dato atto di tale criterio, la sentenza impugnata ha ritenuto la somma riconosciuta equa e congrua in relazione alla modesta gravità delle lesioni riportate, all’età, alla durata e natura dei postumi e delle sofferenze fisiche e psichiche patite. Si tratta di valutazione che riguarda il merito, non censurabile in sede di legittimità, in presenza, come nel caso di specie, di motivazione coerente sul piano logico e ossequiosa ai principi delle norme di diritto sostanziale e processuale.

I motivo risulta quindi infondato.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2056 c.c., poichè il Tribunale non aveva concesso la rivalutazione monetaria, sul rilievo che il danno era stato liquidato “all’attualità”, mentre era risultato che erano state applicate le tabelle riferite al 1995 e quindi senza alcuna rivalutazione, tenuto conto che il sinistro era avvenuto nel giugno 1998.

Nell’esaminare la questione, la sentenza impugnata ha confermato che l’importo liquidato di Euro 2.800,00, è riferito al momento della sentenza del Giudice di Pace e non già all’epoca del sinistro, essendo stata riconosciuto che essa è ancora “attuale” al momento della pronuncia del Tribunale. Anche le deduzioni formulate con il secondo motivo di ricorso appaiono infondate.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e della tariffa professionale applicabile nella specie (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) in quanto gli onorari per il giudizio di appello sarebbero stati liquidati in misura inferiore ai minimi di legge. Infatti per le cinque voci richieste (studio controversia, consultazioni con il cliente, preparazione e redazione atto di citazione, assistenza a due udienze, assistenza alla prova, comparsa conclusionale) le tabelle prevedono un importo complessivo minimo di Euro 445,00, mentre con la sentenza impugnata risulta riconosciuto un importo complessivo di Euro 430,00.

Attesa la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal citato Decreto Ministeriale (si veda: Cass. 9 settembre 2009 n. 19419), la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto della natura della vertenza che non presenta alcuna complessità, si può procedere alla decisione sulla determinazione degli onorari ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la liquidazione dell’importo di Euro 445,00, procedendo alle conseguenti rettifiche.

Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.

PQM

visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito, liquida le spese relative al giudizio di secondo grado in complessivi Euro 1.187,35 (di cui Euro 445,00, per onorari, Euro 592,13 per diritti ed Euro 150,22 per spese); pone a carico delle parti soccombenti in solido (Generali s.p.a. e B.V.) la metà di tale importo pari ad Euro 593,68, oltre spese generali ed accessori come per legge, dichiarando compensata l’altra metà; dispone la distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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