Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4217 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4217 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 27385-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

3993

CARUSO LETTERIO;
– intimato-

avverso la sentenza n. 860/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 21/02/2018

di MILANO, depositata il 23/11/2011 R.G.N. 160/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale
Avvocato SALVATORE TRIFIRO’.

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per

n. 27385/2012 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 23.11.2011, la Corte d’appello di Milano rigettava
l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso le sentenze di primo grado, che ne
avevano respinto le domande di accertamento della legittimità delle sanzioni
disciplinari (multa pari a due ore di retribuzione,

multa pari a quattro ore,

sospensione di due giorni) inflitte – rispettivamente – il 5.4.2006, il 5.6.2006

Caruso per il rifiuto di sostituire, in qualità di portalettere, il collega assente in altra
zona di recapito nei giorni 6, 9 e 10 marzo 2006, 21 aprile 2006, 28 novembre 2006.
2. La Corte territoriale riteneva inammissibile la domanda concernente la sanzione del
5.4.2006 per carenza di interesse ad agire, avendo la società agito in giudizio oltre il
periodo di due anni (dalla data della comminazione della sanzione) previsto dall’art. 7,
comma 8, della legge n. 300 del 1970 ai fini dell’efficacia dei precedenti disciplinari e
sproporzionate le sanzioni di giugno 2006 e gennaio 2007 in quanto – pur dovendosi
ritenere esigibile la sostituzione del portalettere assente, nei limiti orari flessibili
stabiliti dall’accordo aziendale 29 luglio 2004 – si trattava di comportamento tenuto “a
seguito di una proclamazione di agitazione sindacale più vasta”, dovendosi ritenere,
inoltre, in parte fondata l’eccezione del lavoratore circa la scadenza dell’accordo
sindacale.
3. Contro questa sentenza ricorre per cassazione Poste Italiane s.p.a. sulla base di
quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod.proc.civ.; il lavoratore è rimasto
intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa ed insufficiente motivazione in
ordine alla pronuncia di inammissibilità del ricorso concernente la sanzione disciplinare
del 5.4.2006 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo, la
Corte distrettuale, errato nell’individuazione della data di proposizione del ricorso
introduttivo del giudizio, depositato in data 24.7.2006 (deciso dal Tribunale di Milano
con sentenza di incompetenza territoriale, il 15.2.2008 e riassunto – nel termine di 60
giorni assegnati dal giudice – presso il Tribunale di Monza).

(notificata il 10.6.2006) e il 18.1.2007 (notificata il 24.1.2007) al dipendente Letterio

n. 27385/2012 RG.

2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la società denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2106 cod.civ. e dell’art. 53 del CCNL Poste 11 luglio 2003 nonché
vizio di motivazione

2006 in ordine alle sanzioni disciplinari del 5.6.2006 e il

18.1.2007 (in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la
Corte distrettuale, riconosciuto sussistente un inadempimento del lavoratore ma
ritenuto sproporzionata la sanzione senza nemmeno valutare il codice disciplinare
contenuto nel contratto collettivo (in specie, art. 53 del CCNL Poste, luglio 2003,
trascritto – in parte –

nel ricorso) che ricollega

all’inosservanza dei doveri ed obblighi del servizio le sanzioni della multa non
superiore a 4 ore o la sospensione dal servizio a seconda che sia o meno derivato
pregiudizio al servizio, che nel caso di specie è senz’altro conseguito.
3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, non risultando prova della relativa

notificazione.
La società, avendo richiesto notifica a mezzo del servizio postale del ricorso per
cassazione, non ha prodotto né esibito alcun avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso ed inviata al controricorrente (che è
rimasto intimato) né ha illustrato – nel corso dell’udienza di discussione – eventuali
impedimenti concernenti la suddetta esibizione.
4. Va dunque fatta applicazione del principio di diritto affermato dalla corte, secondo
cui “In tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della
notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite
la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione” (Cass. S.U. n.
627/08; in senso conforme, Cass. n. 19387/2012).
Questa Corte ha, altresì, affermato che l’udienza non può essere rinviata per
consentire all’impugnante di provvedere al deposito della documentazione relativa al
perfezionamento della notifica del ricorso, salvo che la parte ottenga la rimessione in
termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge 20
novembre 1982, n. 890, un duplicato dell’avviso stesso (cfr. da ultimo, Cass. nn.
1745/2017, 19623/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

vigente all’epoca dei fatti,

n. 27385/2012 R.G.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.

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