Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4217 del 21/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4217 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BIANCHINI BRUNO

giudiziale-

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 8186/12 proposto da:

Luigia CAPUA ( c.f.: CPA LGU 58A51 E2421)
rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Apicella ed alntonio Apicella, in forza di
procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Antonio Apicella in roma, via Berengario n.14
– Ricorrente contro

– Gino LEONE; Adriana ADAMI; Gerardo CARNEVALE; Anna IETTO; Maria
GRA1VIUGLIA; Francesco GRA1VIUGLIA; Carmela OCCHIUZZI; Giovanna
LANZARO
nonché contro

Rita Rosaria CAPUA; Anna Maria COROLLA e Giuseppe COROLLA, eredi di
Rinaldo COROLLA

Parti intimate-

avverso l’ordinanza del Tribunale di Paola, pubblicata il 31 gennaio 2012 e non
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Data pubblicazione: 21/02/2014

notificata.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2014 dal
Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

RILEVATO
“1 — Il Tribunale di Paola , pronunziando ordinanza pubblicata il 31 gennaio 2012,
dichiarò l’inammissibilità del reclamo proposto da Luigia Capua avverso la sentenza del
Giudice di pace di Cetraro che aveva dichiarato a sua volta inammissibile il ricorso con
cui la predetta aveva chiesto , ex art. 1105, IV comma, cod. civ. che , essendo sorto
contrasto con altri condomini, si disciplinasse l’uso di un cortile, ritenendolo
condominiale, al fine di utilizzarlo come parcheggio.

2 — Il Tribunale pose a base della propria decisione la necessità che l’impugnazione
dovesse svolgersi con il mezzo dell’appello, in ragione del principio di ultrattività del rito,
che imponeva che il procedimento del giudizio di gravame dovesse dipendere dalla forma
che il giudice del grado precedente aveva inteso conferire alla propria decisione , in
disparte dunque dalla considerazione che il procedimento che si sarebbe dovuto svolgere
in primo grado avrebbe dovuto esser disciplinato dal rito camerale

3 — Per la cassazione di tale decisione la Capua ha proposto ricorso affidandolo a due
articolati motivi; le altre parti intimate non hanno svolto difese

RILEVA IN DIRITTO
I — Con due motivi la parte ricorrente si duole dell’interpretazione dei confini applicativi
delle norme sulla identificazione del mezzo di impugnazione : sostiene in proposito la
erronea applicazione di principi ricavabili da arresti di questa Corte non attinenti alla
fattispecie in esame.

II- E’ convincimento del relatore che i due mezzi siano fondati in quanto il principio di
ultrattività del rito — come pure quello dell’apparenza della natura del provvedimento da
impugnare, come condizionante la forma dell’impugnazione — debbano coniugarsi con i
“44.44(14~

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis cpc del seguente tenore:

presupposti della inammissibilità che, in quanto sanzione tipica disposta
dall’ordinamento, non può essere applicata al di fuori dei casi espressamente previsti dal
codice di rito , anche perché caratterizzata dalla insanabilità; posto ciò il principio della
ultrattività del rito, citato dal Tribunale, se permette di identificare quale sia , appunto, il

sua inosservanza, la inammissibilità del gravame, dovendosi verificare se, per effetto di

tale error in procedendo, l’impugnazione che si sarebbe dovuta proporre fosse divenuta
tardiva o se non abbia avuto i requisiti funzionali tali da attivare una qualunque forma di
contraddittorio; in ogni altro caso di deviazione della forma sulla sostanza vale il principio
della nullità che può essere sanata ai sensi dell’art. 156 cpc

II.a

Nella fattispecie emerge dalla lettura dell’incarto processuale- a cui la Corte, per il

tramite del relatore, è legittimata, in ragione dell’ error in procedendo fatto valere- che il
reclamo è stato proposto entro sessanta giorni dalla pronunzia della sentenza di
inammissibilità ed ha contenuto l’esposizione dei motivi a sostegno ; pur non contenendo
la vocatio in jus, tipica della citazione, i contraddittori in primo grado si sono costituititranne uno; dunque l’atto ha raggiunto lo scopo di portare, sia pure irritualmente, alla
cognizione del giudice superiore — trattandosi di sentenza del Giudice di Pace — la materia
controversa che aveva ad oggetto l’accertamento della condominalità di uno spazio che il
ricorrente avrebbe voluto che fosse destinato a parcheggio comune.
III — Se le suesposte osservazioni verranno condivise, la causa può essere trattata in
camera di consiglio per essere il ricorso dichiarato manifestamente fondato.”

RITENUTO
Che sono condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione;
Che dunque il ricorso va accolto e cassata la pronunzia di inammissibilità emessa dal
Tribunale di Paola, con conseguente rimessione del procedimento a quel giudice che — in
diversa composizione- procederà a nuovo esame della impugnazione, alla stregua del
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— ‹.

rito da seguire nell’impugnazione di un provvedimento, non fa conseguire anche, dalla

principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere alla liquidazione delle spese del
giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2014, nella camera di consiglio della VI sezione della
Corte di Cassazione.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale in diversa

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