Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4217 del 21/02/2011
Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1054/2009 proposto da:
F.F. (OMISSIS), A.L.
(OMISSIS), D.P.C. (OMISSIS), C.
G. (OMISSIS), L.T.A. (OMISSIS),
G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA A. CADLOLO 118, presso lo studio dell’avvocato LIPARI
Nicolò, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ROSARIO FOLLIERI, CESARE CAPOTORTI, MICHELE LOMBARDI, GIUSEPPE DI
BENEDETTO, DONATO CAPUTO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.A. (OMISSIS), MA.AN.
(OMISSIS), M.L. (OMISSIS), M.
G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PO 25 B, presso l’Avv. TIZIANA SERRANI (studio PESSI E ASSOCIATI),
rappresentati e difesi dall’avvocato CASTELLANETA Giuseppe giusta
delega a margine del controricorso;
G.A., G.G.D.T. (OMISSIS),
G.G.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA,
rappresentati e difesi dall’avvocato DE ROSSI GUIDO RAFFAELE giusta
delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.F.M.L., G.I., CURATELA FALLIMENTO
L.L., GA.AN., P.N., C.M.
M. (OMISSIS), A.M., C.A.
M.;
– intimati –
nonchè da:
C.M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato
CAPUTO SONIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIRIACO TOMMASO
giusta procura speciale del Dott. Notaio DOMENICA BORRELLI in
MANFREDONIA (FG) del 13/1/2011 REP. N. 11033;
– ricorrente incidentale –
contro
M.A. (OMISSIS), MA.AN.
(OMISSIS), M.L. (OMISSIS), M.
G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PO 25/B, presso l’Avv. TIZIANA SERRANI (Studio FESSI E ASSOCIATI),
rappresentati e difesi dall’avvocato CASTELLANETA GIUSEPPE, dove
M.A. con giusta procura speciale del Dott. Notaio DOMENICA
BORRELLI in Manfredonia (FG) DEL 25/2/2009 REP. N. 8211, mentre per
gli altri giusta procura speciale del Dott. Notaio DOMENICA BORRELLI
in Manfredonia (FG) del 26/2/2009 REP. N. 8218;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
C.F.M.L., G.A., G.G.
D.T. (OMISSIS), G.I., L.T.A.
(OMISSIS), CURATELA FALLIMENTO L.L., GA.
A., A.L. (OMISSIS), D.P.C.
(OMISSIS), G.F. (OMISSIS),
P.N., F.F. (OMISSIS),
C.G. (OMISSIS), G.G.I.,
A.M., C.A.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI, SEZIONE
PRIMA CIVILE, emessa il 02/10/2007, depositata il 08/01/2008 R.G.N.
1081/2006 e 1325/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato NICOLO’ LIPARI;
udito l’Avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI (per delega dell’Avv. DE ROSSI
GUIDO RAFFAELE);
udito l’Avvocato MARIO SPINELLI (per delega dell’Avv. CASTELLANETA
GIUSEPPE);
udito l’Avvocato TOMMASO CHIRIACO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del
ricorso principale e l’inammissibilità, e in subordine rigetto del
ricorso autonomo ” C.”.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.F., A.L., L.T.A., D. P.C., G.F. e C.G. propongono ricorso per cassazione, da intendersi eventualmente come proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha deciso una complessa vicenda processuale, originata dalla pronuncia, passata in giudicato, di risoluzione per inadempimento del contratto con il quale M.A. e M.M. avevano ceduto a L.L., poi dichiarato fallito, un’area di loro proprietà in cambio della cessione di talune edificande unità immobiliari.
A seguito di tale risoluzione i M., ritornati proprietari dell’area, hanno intimato precetto di rilascio del fabbricato costruito dal L., notificando l’atto a taluni acquirenti, che avevano proceduto all’acquisto dei propri appartamenti dopo la trascrizione dell’atto di citazione.
Da qui le opposizione alla esecuzione, proposte dagli acquirenti, e i diversi atti di citazione nei confronti del L. e degli eredi del notaio G., per la convalida del sequestro conservativo autorizzato nei loro confronti.
I procedimenti sono stati riuniti ed unitariamente decisi.
Resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria, G.G.D.T., G.G. e G.A., eredi del notaio G.M..
Resiste con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale, C.M.M., altra acquirente, con diversa posizione processuale.
Al ricorso principale ed a quello incidentale della C. resistono inoltre, con due controricorsi, M.A., unitamente a M. G., M.L. e Ma.An., quali eredi di M.M..
M.A. ha depositato una memoria.
I ricorrenti principali hanno depositato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso per cassazione è ammissibile, essendo proposto contro sentenza di appello pronunciata in relazione a sentenza di primo grado depositata anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 52 del 2006.
2.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale – ammissibile ancorchè tardivo, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., comma 2 (Cass. 24372/06), e potenzialmente assorbente – C.M.M. si duole del rigetto dell’appello avverso la declaratoria di estinzione, per mancata riassunzione, del processo n. 504/88 R.G., interrotto a seguito del fallimento di L.L., avente ad oggetto l’opposizione a precetto proposta nei confronti di M. A. e M.M., proprietari dell’area di cui si tratta, i quali le avevano intimato il rilascio della propria abitazione, a seguito della risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il costruttore L.. In particolare, la C. reitera la tesi, disattesa dal giudice di appello, secondo la quale, essendo essa litisconsorte necessaria del giudizio, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di riassunzione avrebbe determinato la nullità della sentenza di primo grado.
2.1.- Il mezzo è infondato.
Questa Corte ha infatti affermato che il processo in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, possono essere legittimamente riassunti o proseguiti, dopo la dichiarazione di interruzione del procedimento, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti da cui sono composte, poichè su ogni parte grava l’onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse a una pronuncia di merito (Cass. 17533/10).
3.- Con il primo motivo di ricorso principale il solo G. F. si duole del rigetto dell’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, nella parte in cui lo aveva condannato – benchè non avesse proposto opposizione all’esecuzione – a rilasciare ai germani M. l’immobile acquistato, formulando il seguente quesito di diritto: “Può essere consentito ad un giudice di merito, di fronte ad una domanda giudiziale autonomamente proposta in un giudizio successivamente riunito ad altro connesso, ma avente diversa ed altrettanto autonoma domanda, qualificare la prima domanda come intervento adesivo autonomo rispetto alla seconda?”.
3.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, del tutto astratto e privo di qualsiasi indicazione circa il collegamento tra il quesito stesso e la questione dibattuta in giudizio.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti principali (il G.F. evidentemente in via subordinata) e, con il secondo motivo del proprio ricorso, la ricorrente incidentale C., si dolgono del mancato riconoscimento dell’usucapione decennale abbreviata.
4.1.- Il secondo motivo del ricorso incidentale è evidentemente inammissibile, a seguito del rigetto del primo motivo.
4.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è pure, sotto diverso aspetto, inammissibile.
Il giudice di merito afferma infatti che gli appellanti non hanno adeguatamente dimostrato di avere esercitato “sin dal momento dell’acquisto e per tutto il tempo necessario, con pieno animus, un possesso continuo, non interrotto e colorato da buona fede” (pag.
22). I ricorrenti, invero, censurano tale statuizione, fecalizzandosi tuttavia sul solo profilo della buona fede, senza formulare un completo momento di sintesi, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., e limitandosi a sostenere che la continuità e non interruzione del possesso non sarebbero mai state poste in discussione. Ma è evidente che essi, in tal modo, chiedono a questa Corte un accertamento, riguardo alla non contestazione, spettante invece al giudice di merito.
5.- Con il terzo motivo di ricorso principale ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge, della rimessione al primo giudice della causa, quanto al capo di condanna dei G., ritenuto nullo per mancanza di motivazione.
5.1.- Il terzo motivo è fondato.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice, enunciate dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., sono infatti tassative e tra esse non rientra la nullità della sentenza per difetto di motivazione. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pertanto decidere la causa, nella parte affetta dalla rilevata nullità, in virtù della natura devolutiva del gravame.
6.- Il terzo motivo di ricorso va dunque accolto, e la sentenza cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese tra i ricorrenti principali e gli eredi G., alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.
Rigettati i primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale della C., i ricorrenti principali e la C. vanno condannati in solido al pagamento delle spese in favore dei M., liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge. Vanno invece compensate le spese tra i ricorrenti principali e la C., aventi analoga posizione processuale.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta i primi due ed il ricorso incidentale della C., cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese tra i ricorrenti principali e gli eredi G.; condanna i ricorrenti principali e la C., in solido, al pagamento delle spese in favore dei M., liquidate in Euro 6.200,00 di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; compensa le spese tra i ricorrenti principali e la C..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011