Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4217 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4217

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27980/2015 proposto da:

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 95, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GALVANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINA DI CONCETTO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., S.R., S.C.,

R.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2025/2014 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso

chiedendo dichiararsi la giurisdizione esclusiva del Giudice

Amministrativo, con le conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.A., S.R. e S.F., con atto di citazione notificato 1.8.2014, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, il Comune di San Benedetto del Tronto per sentir accertare e dichiarare l’inadempimento da parte del predetto Comune dell’onere apposto alla convenzione di cui al rogito del Notaio P. n. 18394 del 24/1/1978 concernente la lottizzazione di una residua proprietà di S.F. (loro dante causa) in base alla quale quest’ultimo aveva donato al succitato Comune l’area di sua proprietà della superficie reale di mq. 800 e catastale di mq. 1000, con l’onere per il Comune di attrezzare l’area in questione con alberi, panche e viottoli in cemento e prefabbricato in legno della superficie di mq. 50 circa, da adibire ad uso di pronto soccorso a mare a gestione pubblica secondo accordi da prendersi con l’Ufficio Tecnico circa modalità ed ubicazione delle singole attrezzature da realizzarsi a spese del lottizzante.

Deducevano gli attori che con determina dirigenziale del 18.5.2011 n. 734, l’Amministrazione Comunale aveva disatteso la “donazione” concedendo a C.E. per 29 anni l’occupazione di porzione di quell’area (di mq. 24) per la collocazione di un chiosco da adibire alla rivendita di giornali e riviste, cagionando danni agli istanti.

Chiedevano quindi che il predetto Comune fosse condannato alla rimozione di una edicola abusivamente autorizzata e realizzata per consentire la restituzione dell’area in questione alla destinazione imposta dal donante, nonchè condannare il predetto Comune al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per il pregiudizio panoramico ed ambientale, oltre la diminuzione del pregio e, quindi, dello stesso valore economico degli immobili di proprietà di essi attori.

2. Il Comune di San Benedetto del Tronto si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo e, comunque, eccependo la prescrizione dell’azionata pretesa nonchè l’infondatezza della stessa.

Nelle more del giudizio, il Comune di San Benedetto del Tronto ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il regolamento è fondato.

Va premesso che queste Sezioni Unite hanno già chiarito che la L. n. 241 del 1990, art. 11, comma 5, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sostitutivi del provvedimento, conclusi dalla P.A. con gli interessati, è applicabile, quale norma sulla giurisdizione, anche agli accordi – come quello di specie – stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (v. Cass. S.U. n. 24009/2007; Cass. n. 3002/2008; Cass. 2546/2011).

Ciò posto, queste Sezioni Unite hanno altresì già chiarito che la convenzione urbanistica, diretta a disciplinare il rilascio di concessioni edilizie e la realizzazione di opere di urbanizzazione, costituisce una convenzione di lottizzazione che rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento rispetto ai quali il dianzi citata L. n. 241 del 1990, art. 11, primo comma 5, prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi (Cass. sez. un. 24009/07; Cass. sez. un. 2546/11).

Le controversie configurano inoltre un’ipotesi di giurisdizione esclusiva correlata non ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto (v..Cass., SU.., ord. n. 3002 del 2008, cit. Cfr. anche, Cass., S.U. sent. n. 24009 del 2007,; Cass., S.U., ord. n. 9151 del 2009). Si tratta, infatti, di atti endoprocedimentali, che si collocano, cioè, all’interno di un procedimento amministrativo complesso, finalizzato a consentire al privato di edificare su terreni di sua proprietà: e la controversia non attiene ad aspetti meramente patrimoniali del rapporto concessorio, involgendo invece valutazioni strettamente inerenti a detto rapporto nel momento funzionale (Cass. sez. un 24009/07).

La conclusione non può mutare neppure qualora si tratti di accordo transattivo concluso tra il privato ed il Comune a seguito della instaurazione di un contenzioso, accordo che si configura, del pari, quale atto che si inserisce all’interno del procedimento amministrativo. (Cass. sez. un 24009/07).

Resta, dunque, confermata l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia di cui si tratta che concerne proprio l’adempimento di una convenzione di lottizzazione.

4. Il regolamento va quindi accolto dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

PQM

Accoglie il regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo al quale rimette la controversia anche per le spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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