Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4216 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Egidio

Albornoz n. 3, presso lo studio dell’avv. PROSPERINI ALBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALPI ASSICURAZIONI s.p.a. in l.c.a., in persona del Commissario

Liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio n. 14,

presso lo studio dell’avv. GRAZIANI GIANFRANCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Sandro Giuliano giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.G., domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n.

481;

– intimato –

e contro

GENERALI s.p.a. quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del

legale rappresentante, domiciliato in Trieste, Piazza Duca degli

Abruzzi n. 2;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11138/05 in data 9

novembre 2005, pubblicata in data 17 novembre 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 marzo 2003 il Giudice di Pace di Napoli condannava C.G., la Alpi s.p.a. in l.c.a. e la Generali s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da G.B. a seguito di incidente stradale e liquidati in L. 1.200.000, oltre interessi e spese.

Con sentenza del 17 novembre 2005 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla G. e disponeva che gli interessi sulla somma liquidata decorressero dal 21 novembre 1998 e non dalla sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione G.B. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Alpi Assicurazioni s.p.a. in l.c.a..

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione degli artt. 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del danno per “sosta tecnica”.

La sentenza impugnata ha escluso tale voce di danno sul rilievo che sarebbe mancata la prova del danno: la danneggiata si sarebbe infatti limitata a richiamare un preventivo per le riparazioni necessarie, mentre nessun elemento confermerebbe che le riparazione siano state effettuate e che il fermo sia stato subito.

Si tratta di valutazione del materiale probatorio fornito, sottratta al sindacato di legittimità in presenza di congrua ed adeguata motivazione, come nel caso di specie.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e della tariffa professionale applicabile nella specie (D.M. 5 ottobre 1994, n. 585) in quanto le spese sarebbero state liquidate in misura inferiore ai minimi di legge. In particolare, il giudice dell’appello aveva erroneamente ritenuto che la somma richiesta per sorte (L. 1.676.000) fosse riferita a scaglione diverso da quello riconosciuto (L. 1.200.000) ai fini della applicazione delle tariffe professionali.

In realtà lo scaglione applicabile comprende le cause di valore fino a 3 milioni e quindi nessuna decurtazione è applicabile in relazione al criterio suddetto per diritti e per onorari.

Nella specie, pertanto, le somme richieste per spese (documentate) e per diritti di procuratore sono state correttamente indicate, rispettivamente, in L. 478.110, e in L. 1.731.000: la sentenza impugnata deve quindi essere cassata sul punto.

Quanto agli onorari, la ricorrente denuncia che essi siano stati riconosciuti in misura inferiore al minimo di legge. Infatti per le cinque voci richieste (studio controversia, consultazioni con il cliente, preparazione e redazione atto di citazione, assistenza a cinque udienze, assistenza alla prova, comparsa conclusionale) le tabelle prevedono un importo complessivo minimo di L. 635.000, mentre in primo e in secondo grado fu riconosciuto un importo complessivo di L. 350.000.

Attesa la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal citato Decreto Ministeriale (si veda: Cass. 9 settembre 2009 n. 19419), la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, tenuto conto della natura della vertenza che non presenta alcuna complessità, come è stato rilevato dalla sentenza impugnata, si può procedere alla decisione sulla determinazione di spese documentate, diritti e onorari ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la liquidazione dei seguenti importi:

– L. 478.110 per spese documentate;

– L. 1.731.000 per diritti di procuratore;

– L. 635.000 per onorari.

In totale, quindi, L. 2.844.110, pari ad Euro 1.468,86.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione alla integrale compensazione delle spese nel giudizio di appello, malgrado il parziale accoglimento dello stesso.

Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi. Il motivo deve essere quindi rigettato.

Tenuto conto dell’esito del processo, appare conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del presente grado di cassazione.

PQM

visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri due; cassa la sentenza impugnata in relazione e decidendo nel merito, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi Euro 1.468,86, di cui Euro 327,95 per onorari, Euro 893,99 per diritti ed Euro 246,92 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Dichiara compensate le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

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