Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4216 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

CORREZIONE ERRORE MATERIALE D’UFFICIO

iscritta al n. 18133-2019, con riferimento al ricorso n. 27773/2017

proposto da:

P.A., quale procuratore di P.V. elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MACCARRONE

GAETANO;

– ricorrente –

contro

C.F.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FICHERA DOMENICO GIUSEPPE;

– controricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6561/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA

PAOLO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

La Procura generale presso la Corte di cassazione chiede la correzione dell’errore materiale di cui sarebbe affetta l’ordinanza n. 6561 del 2019 di questa Corte, esponendo che sarebbe stata omessa la statuizione per cui, qualora le spese processuali vengano poste a carico della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore di parte ammessa al medesimo patrocinio, il provvedimento deve disporre il pagamento delle spese in parola in favore dello Stato;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

l’istanza offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali;

come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133 prevede, testualmente, che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”;

la norma è peraltro coerente con l’art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale;

trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell’art. 391 bis, c.p.c. (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d’ufficio e parimenti, nell’ipotesi, a seguito di sollecitazione della Procura generale presso questa Corte, seppure non parte del processo “a quo”.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 6561 del 2019 nel senso che, nel dispositivo, deve aggiungersi la dicitura: “Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato in favore dello Stato”.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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