Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4216 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 17/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4216

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7786/2016 R.G. proposto da:

Avv. L.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo

Piccolo, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti,

n. 8, presso lo studio dell’Avv. Gianluigi Abbruzzese;

– ricorrente –

contro

Ordine degli Avvocati di (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 270/2015 del Consiglio Nazionale Forense,

depositata il 31 dicembre 2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2017

dal Consigliere dr. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (OMISSIS) ha condannato l’avv. L.S. alla sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, avendolo ritenuto colpevole della violazione dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del codice deontologico nonchè dei doveri specifici imposti dagli artt. 35, 38, 41 dello stesso codice, per aver consegnato ad un proprio cliente, S.R., il 21 dicembre 2011, un effetto cambiario mai onorato di Euro 3.850,00 a fronte di somme dal medesimo legale riscosse dalla compagnia di assicurazione in favore dello stesso S., vittima di un sinistro stradale e patrocinato dal predetto professionista.

Il L. ha proposto impugnazione avverso tale decisione, che è stata respinta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Avvocati; detta sentenza ha formato oggetto di ricorso innanzi alle Sezioni Unite, facendosi valere due motivi di annullamento; è stata altresì proposta istanza di sospensiva, rigettata con ordinanza n. 15669/2016; l’Ordine professionale intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza disciplinare in quanto il Consiglio nazionale avrebbe tenuto udienza senza accedere alla richiesta di rinvio, dovuto alla documentata impossibilità dell’incolpato a presenziare, per i postumi di lesione ad un ginocchio con prescrizione di divieto di carico statico per sette giorni, accertata presso il Policlinico di (OMISSIS) e causata da un incidente di moto occorso il giorno prima dell’udienza.

2 – Con il secondo motivo si è sostenuta la nullità della sentenza per omessa applicazione dell’istituto della continuazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8 bis, dovuta al fatto che il procedimento disciplinare era stato preceduto da altri due che erano originati tutti dal patrocinio ai danni dello stesso cliente nell’ambito della medesima causa civile (il primo, per aver incassato somme destinate allo S. dalla compagnia di assicurazione del danneggiante; il secondo, originato da un esposto del medesimo cliente, determinato dal fatto che il legale si era reso inadempiente al pagamento di Euro 3.500,00, concordati con il cliente a bonaria definizione degli esposti precedenti.

3 – I motivi sono infondati.

4 – Quanto al primo, la incidenza della lesione riscontrata al ginocchio – quale impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza disciplinare – ha formato oggetto di specifica disamina, al fine di non accogliere l’istanza di rinvio, supportata da congrua motivazione, riportata integralmente ai foll. 7/8 del ricorso; quanto al secondo, perchè l’istituto della “continuazione” L. n. 689 del 1981, ex artt. 8 ed 8 bis, non può trovare applicazione alla fattispecie, trattandosi di plurime condotte materiali e non di concorso formale e perchè la materia è estranee all’ambito sanzionatorio delle infrazioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza, disciplinate appunto dall’art. 8 citato (vedi Cass. Sez. L n. 12974 del 2008).

5 – Non vi è materia per provvedere alla ripartizione delle spese in caso di soccombenza, non avendo la parte intimata articolato difese; peraltro, dal momento che il ricorso è stato notificato il 23 marzo 2016 e dunque successivamente al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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