Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4215 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TRASPORTI 3C di Potenziani Sara & C. s.n.c. e C.F.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Carrozze n. 44, presso

lo studio dell’avv. IABONI PIETRINO, che li rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE coop a r.l., in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via di

Villa Grazioli n. 5, presso lo studio dell’avv. Tonachella Amedeo,

rappresentato e difeso dall’avv. DONFRANCESCO ROBERTO giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 68/06 in data 1

dicembre 2005, pubblicata in data 5 gennaio 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 giugno 2001 il Tribunale di Frosinone dichiarava il difetto di legittimazione attiva della s.n.c. Trasporti 3C in relazione alla richiesta di pagamento dell’indennizzo richiesto da questa alla Società Cattolica di Assicurazione, dovuto per il furto di un semirimorchio del valore di L. 62.800.000; il tribunale rilevava che la polizza era stata stipulata da C.F., malgrado che il mezzo fosse di proprietà della Trasporti 3C s.n.c..

Con sentenza del 5 gennaio 2006 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla società, con l’intervento adesivo dello stesso C., che dichiarava inammissibile.

Nel merito, riteneva che mancasse la prova che il C. rivestisse la qualità di socio della Trasporti 3C s.n.c., ovvero che egli fosse stato delegato a stipulare il contratto di assicurazione per conto della stessa società, mentre lo stesso C. aveva dichiarato di essere il proprietario del mezzo.

Ricorrono per cassazione la Trasporti 3C s.n.c. e C.F. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Cattolica Assicurazione.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano con il primo motivo la violazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione all’art. 404 c.p.c., in tema di intervento in appello; con il secondo motivo la violazione dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 344 c.p.c.. in relazione all’avvenuto intervento (il C.) da ritenere litisconsorte necessario in quanto illimitatamente responsabile nell’ambito della società proprietaria del mezzo oggetto di furto; con il terzo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè la qualità di socio del C.; con il quarto motivo la violazione degli artt. 1891, 1890, 1366 e 1375 c.c., e art. 112 c.p.c., in relazione alla pronunzia della sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità di un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, atteso che era stato indicato lo stesso C. quale proprietario del mezzo.

Tutte le censure sopra indicate hanno per presupposto il fatto che il C. fosse socio della società in nome collettivo; tale elemento è stato escluso dalla sentenza impugnata, che ha rilevato come non vi fosse prova alcuna in tal senso.

Dal canto suo il ricorrente deduce (in particolare, con il terzo motivo) che dalle “produzioni documentali” era desumibile la qualità di socio del C., senza indicare quali fossero i documenti in questione e quali fossero gli elementi dai quali conseguisse tale qualifica. Si deve ricordare, in proposito, che spetta al ricorrente l’onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA