Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4215 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4215 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 9396 — 2008 R.G. proposto da:
CAMPOSEO SALVATORE — CMPSVT51E18B809V – e CAMPOSEO TOMMASO —
CMPTMS57H15B809L — entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Livio Stefanelli, il
primo, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, il secondo, in virtù di procura
speciale in data 17.1.2008 dinanzi all’Agenzia Consolare d’Italia Wolfsburg, rep. atti not. n.
7/2008, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via G. Pierluigi da
Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avvocato Cristina Cialdini.
RICORRENTI
contro
CAMPOSEO GIUSEPPE — CMPGPP24H06B809W — rappresentato e difeso, in virtù di
procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato Pietro Massaro, unitamente al quale
elettivamente domiciliano in Roma, alla via degli Scipioni, n. 8, presso lo studio
dell’avvocato Federico Carella.
CONTRORICORRENTE

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Data pubblicazione: 21/02/2014

Avverso la sentenza n. 636 dei 4.5/8.10.2007 della corte d’appello di Lecce,
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 23 gennaio 2014 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Angelo Massaro, per delega dell’avvocato Pietro Massaro, per il
controricorrente,

Celeste, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso e per
l’accoglimento del terzo,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.9.1989 Salvatore e Tommaso Camposeo citavano a comparire
innanzi al pretore di Brindisi, sezione distaccata di S. Vito dei Normanni Giuseppe
Camposeo.
Deducevano che erano proprietari di un fondo rustico confinante con un terreno di
proprietà del convenuto, che costui, nel corso dell’anno 1988, aveva arbitrariamente
incorporato nella sua proprietà una fascia di suolo prossima al confine, nondimeno ricompresa
nella loro proprietà.
Chiedevano che si dichiarasse detta fascia di proprietà, a titolo originario e, comunque,
per intervenuta usucapione, di essi attori e che Giuseppe Camposeo fosse condannato a
rilasciarla immediatamente.
Costituitosi, il convenuto eccepiva l’incompetenza del giudice adito e chiedeva.
comunque, il rigetto dell’avversa istanza.
Con sentenza n. 76/1991 il pretore di Brindisi dichiarava la propria incompetenza e
rimetteva le parti dinanzi al tribunale della medesima città.
“Espletata l’istruttoria.., costituendosi con comparsa del 18/9/2001 il convenuto eccepiva
l’estinzione del giudizio” (così sentenza d’appello, pag. 3); indi, il tribunale brindisino con
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Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto

sentenza dei 26.10/12.12.2002, “rilevato che la costituzione in cancelleria degli attori era
avvenuta oltre il termine di cui all’art. 171 c.p.c., rigettava la domanda, dichiarando
l’estinzione del giudizio e regolando secondo soccombenza le spese di lite” (così sentenza

d’appello, pag. 3).
Interponevano appello Salvatore e Tommaso Camposeo.

Con sentenza n. 636 dei 4.5/8.10.2007 la corte d’appello di Lecce, tra l’altro, così statuiva:
“dichiara la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado successivi alla notifica della
citazione, nonché della sentenza” (così sentenza d’appello, pag. 8).
In particolare la corte leccese, puntualizzato che la peculiarità del caso di specie “è lo
spostamento del processo dinanzi ad altro giudice, spostamento che determina la necessità di
una nuova iscrizione a ruolo della causa nella Cancelleria del giudice designato come
competente e presso il quale il processo è stato riassunto, al fine di consentire di inserire nel
ruolo dell’ufficio un processo che in precedenza non risultava pendente” (così sentenza

d’appello, pag. 5), che, “una volta chiarito che il processo richiedeva l’iscrizione a ruolo e che
la stessa è stata tardivamente effettuata, occorre verificare le conseguenze che derivano da
siffatta violazione” (così sentenza d’appello, pag. 5), che “va esclusa.., la prospettata…
sanatoria in conseguenza della costituzione del convenuto, poiché tale costituzione è avvenuta
dopo il compimento dell’istruzione probatoria al fine di rilevare la tardività della
costituzione” (così sentenza d’appello, pag. 5), evidenziava che “il giudice di primo grado, in
mancanza di tempestiva costituzione di alcuna delle parti nel termine di cui all’art. 165 c.p.c.,
avrebbe dovuto disporre, in applicazione dell’art. 171, 10 co., c.p.c. e stante la perentorietà dei
termini di costituzione, la cancellazione della causa dal ruolo e non già pervenire ad una
declaratoria d’estinzione del processo” (così sentenza d’appello, pag. 6); che “dalla tardività
dell’iscrizione a ruolo discende la nullità dell’intero procedimento e, conseguentemente, della

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Resisteva all’avverso gravame Giuseppe Camposeo.

sentenza e non già l’estinzione del processo” (così sentenza d’appello, pag. 6); che, tuttavia,
non era da condividere il principio espresso a sezioni unite da questa Corte di legittimità con
la pronuncia n. 10389/1995; che, più esattamente, il giudice d’appello deve “prendere atto
solo dell’omissione del provvedimento di cancellazione, quale presupposto per la declaratoria
della nullità di tutti gli atti successivi” (così sentenza d’appello, pag. 7) ; che, opinando nei

parti risulterebbe priva di sanzione, in violazione del combinato disposto degli artt. 165 e 171
c.p.c., e consentirebbe al giudice d’appello di svolgere un’attività che, ove fosse stato adottato
il provvedimento di cancellazione, sarebbe risultata preclusa al giudice di primo grado” (così
sentenza d’appello, pag. 7) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Salvatore e Tommaso Camposeo,
chiedendone, sulla scorta di tre motivi, la cassazione; con ogni conseguente statuizione in
ordine alle spese di lite.
Giuseppe Camposeo ha depositato controricorso; conclude per il rigetto dell’avverso
ricorso, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.
Salvatore e Tommaso Camposeo in data 18.12.2013 hanno depositato memoria ex art. 378
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c. il vizio
di erronea e falsa applicazione degli artt. 168 c.p.c., 71 disp. att. c.p.c., 171 c.p.c., il vizio di
omessa applicazione degli artt. 50 c.p.c., 125 e 126 disp. att. c.p.c. nonché il vizio di
violazione dell’art. 156 c.p.c..
All’uopo adducono che “la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione della nullità del
procedimento di primo grado ritenendo applicabile la disciplina della tempestiva iscrizione a
ruolo della causa successivamente all’atto di riassunzione: così erroneamente equiparando la
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termini prefigurati da questa Corte di legittimità, “la mancata e ritardata costituzione delle

fase riassuntiva conseguente a sentenza di incompetenza alla iniziale introduzione del giudizio
con l’atto di citazione ex art. 163 c.p.c.” (così ricorso, pag. 4); che “nella sua fase di
riassunzione il processo, avendo avuto già inizio con la regolare originaria iscrizione e la
costituzione delle parti, prosegue unicamente per effetto dell’impulso costituito dall’atto
riassuntivo. Tant’è, che né l’art. 50 c.p.c., né i correlativi artt. 125 — 126 disp. att. c.p.c.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, 1° co., c.p.c., il vizio di
omessa applicazione dell’art. 156, 3° co., c.p.c. in relazione all’art. 171, 1° co., c.p.c., ai sens:
dell’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c., il vizio di omessa applicazione degli arti. 167, 157, 2° co.,
c.p.c. e 2730 c.c., ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c., il vizio di omessa e contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della controversia.
All’uopo adducono che, “una volta applicato il regime della iscrizione a ruolo anche in
fase di riassunzione, nonostante il pacifico raggiungimento dello scopo dell’atto riassuntivo
avutosi con la conoscenza da parte avversa della iscrizione e della prosecuzione della causa, la
Corte ha disatteso anche il motivo di gravame relativo all’avvenuta sanatoria ex art. 156
comma III c.p.c. del vizio” (così ricorso, pag. 6); che “nella motivazione addotta, pur
prendendosi atto della partecipazione del convenuto personalmente alla CTU per escluderne
la rilevanza senza minimamente collegarla alle altre attività processuali dello stesso resistente,
non si è né fatto richiamo, né discusso sulla circostanza della immediata conoscenza della
prosecuzione del processo ammessa dallo stesso convenuto” (così ricorso, pagg. 6 – 7) .
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3), c.p.c., il vizio
di omessa applicazione e violazione dell’art. 354 n. 4 c.p.c. con riferimento all’art. 356 c.p.c.,
ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5), c.p.c., il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della controversia.

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prevedono una nuova iscrizione a ruolo della causa riassunta” (così ricorso, pag. 5).

All’uopo adducono che, “nonostante non ricorressero i presupposti per la rimessione della
causa al primo giudice ex artt. 353 — 354 comma I, il Collegio di appello Salentino, una volta
dichiarata la nullità degli atti precedenti, in violazione della prescrizione contenuta nell’art.
354 n. 4 c.p.c. non ha disposto 1a prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulle domande
originariamente avanzate dallo attore e da questi ribadite anche in fase di appello” (così

pronuncia di nullità, sostanzialmente si è data alla controversia la medesima conclusione
voluta dal primo Giudice con la declaratoria di estinzione.., in aperta difformità con quanto
costantemente insegnato dal Supremo Collegio, quindi, si è ritenuto di non dare applicazione
nella fattispecie al principio dell’assorbimento della nullità nei motivi di gravame” (così

ricorso, pag. 9).
Si impone previamente la puntuale qualificazione dei motivi tutti di impugnazione.
Ebbene reputa questo giudice di legittimità che ciascuna delle tre censure si specifica in
rapporto alla previsione del n. 4) del 1° co. dell’art. 360 c.p.c..
Invero parte ricorrente si duole, giacché — assume — il secondo giudice avrebbe
erroneamente applicato norme processuali, giacché — assume — la statuizione della corte
distrettuale sarebbe inficiata da errores in procedendo.
Su tale scorta si giustifica la contestuale disamina dei motivi tutti di ricorso.
Rilevasi, innanzitutto, che è fuor dì contestazione una ben precisa circostanza.
Ovvero che, a seguito della declaratoria di incompetenza, con sentenza dei 3/13.12.1991,
del pretore di Brindisi ed all’esito della riassunzione del giudizio, gli attori ebbero a costituirsi
oltre il termine di dieci giorni di cui all’art. 165 c.p.c. decorrente dal dì della notifica della
comparsa di riassunzione ed il convenuto, a sua volta, ebbe, per giunta, a costituirsi in un
momento significativamente successivo, con comparsa del 18.9.2001, con cui ebbe ad
eccepire l’estinzione del giudizio.
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ricorso, pagg. 8 – 9); che, conseguentemente, “essendosi fatta terminare la causa con la

In questo quadro si osserva che, avvenuta la translatio iudicii davanti al giudice
competente con la notifica della comparsa in riassunzione, occorre senz’altro che le parti
nuovamente si costituiscano e tempestivamente e ritualmente.
In ordine al profilo della tempestività può proficuamente farsi riferimento
all’insegnamento n. 1760 del 18.2.1987 di questa Corte, insegnamento che, quantunque

del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita” — spiega, nondimeno,
che l’anzidetta disposizione non va intesa nel senso che per impedire l’estinzione basta
comunque costituirsi anche senza il rispetto dei termini di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., bensì
nel senso che occorre che almeno una delle parti osservi il termine assegnatole (cfr. in tal
senso Cass. 18.2.1987, n. 1760).
In ordine al profilo della ritualità è imprescindibile che si attenda ex novo alla iscrizione a
ruolo.
Invero la nota è rivolta – unicamente – a far sì che, tramite l’ufficio di cancelleria, sia
portata davanti al magistrato la causa in relazione alla quale il rapporto tra le parti si è oramai
già costituito in virtù dell’atto di citazione (cfr. in tal senso Cass. 9.4.1952, n. 975), sicché,
per un verso, si svela agevolmente perché in ipotesi di riassunzione correlata all’evenienza
della translatio iudicii si prospetti la necessità di una seconda iscrizione a ruolo, per altro
verso, si giustifica e si condivide l’affermazione del giudice d’appello secondo cui la
peculiarità del caso di specie “è lo spostamento del processo dinanzi ad altro giudice” (così
sentenza d’appello, pag. 5) e, dunque, che “nel caso che ci occupa la situazione processuale
non è assimilabile ai casi in cui il processo, per una qualsiasi situazione intervenuta nel suo
corso (interruzione, sospensione, etc.) necessiti di essere riassunto per poter essere
proseguire” (così sentenza d’appello, pag. 5).

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espresso in relazione al 20 co. dell’art. 307 c.p.c. — “il processo, una volta riassunto a norma

Del resto, da un lato, è propriamente a tali ultime ipotesi che si correlano gli insegnamenti
di questa Corte che opinano per la non necessità di una nuova iscrizione a ruolo (il riferimento
è a Cass. 25.6.2002, n. 9247, secondo cui la riassunzione della causa cancellata dal ruolo
costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l’instaurazione di un
procedimento nuovo, avendo l’unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello

ruolo, sempre che non comporti il mutamento dell’organo giudicante, ed a Cass. 10.3.1975,
n. 886), dall’altro, la necessità di una nuova iscrizione a ruolo in un’ipotesi come quella per
cui è contesa, è non solo espressamente ammessa dalla già menzionata pronuncia n. 9247 del
2002, ma è altresì prefigurata dagli insegnamenti n. 1718 del 17.2.1995 e n. 12917 del
4.12.1992 di questo giudice.
Alla luce dei rilievi tutti testé espressi il primo motivo di ricorso è quindi destituito di
fondamento.
E parimenti è infondato il secondo motivo.
Va in questa sede di certo ribadito che le disposizioni degli artt. 171 e 307, 1° e 2° co.,
c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, senza
dubbio non si applicano se le parti, sebbene costituitesi tardivamente, dimostrino la comune
volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la costituzione del rapporto
processuale (cfr. Cass. 24.9.1994, n. 7855; Cass. 28.11.1987, n. 8878).
Tuttavia, nel caso di specie, la circostanza per cui Giuseppe Camposeo si sia costituito in
un momento significativamente successivo alla riassunzione del giudizio, con comparsa in
data 18.9.2001, allo scopo, essenzialmente, di eccepire l’estinzione del processo, denota di per
sé che il medesimo attuale controricorrente non ha in alcun modo inteso palesare intendimenti
idonei a dar corpo alla regolarizzazione del rapporto processuale.

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originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, né una nuova iscrizione a

Al contempo, al cospetto dell’univoca valenza della dianzi menzionata circostanza svilisce
in toto il significato della sua partecipazione alle operazioni di consulenza tecnica. E ciò tanto
più se si tien conto che i medesimi ricorrenti riferiscono (cfr. altresì memoria ex art. 378
c.p.c., pag. 3) che Giuseppe Camposeo ebbe a rifiutare la sottoscrizione del verbale
predisposto dall’ausiliario.

Al riguardo si premette che va sicuramente condivisa l’affermazione della corte
distrettuale secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto “disporre… la cancellazione della
causa dal ruolo e non già pervenire ad una declaratoria di estinzione del processo” (così
sentenza d’appello, pag. 6. D’altronde questo giudice del diritto spiega che nel caso in cui,
dopo che la riassunzione davanti al tribunale competente per valore sia avvenuta entro il
termine fissato con ordinanza dal pretore, adito con il procedimento di convalida di sfratto,
venga ordinata la cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione delle parti,
non si verifica l’estinzione del processo ove la causa sia di poi riassunta tempestivamente
rispetto alla cancellazione suddetta, ancorché oltre i termini fissati dall’ordinanza pretorile:
cfr. Cass. 21.12.1992, n. 13557).
Tuttavia non vi è motivo alcuno ché questa Corte non ribadisca quanto ha — per giunta a
sezioni unite — affermato.
Propriamente che, in ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, nullità quale correlata
alla circostanza che il giudizio, malgrado la tardiva costituzione dell’attore, abbia, nella
contumacia del convenuto, avuto prosecuzione senza che il giudice di prime cure ne ordinasse
la cancellazione dal ruolo, il giudice d’appello, innanzi al quale tale nullità sia stata dedotta,
deve dichiarare la nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica
della citazione introduttiva e, con separata ordinanza, disporre per l’ulteriore trattazione della
causa dinanzi a sé in applicazione del principio dell’assorbimento delle nullità nei motivi di
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Meritevole di accoglimento è, viceversa, il terzo motivo di ricorso.

gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e
le non estensibilità, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità
della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice (cfr. Cass. s. u.
3.10.1995, n. 10389).
La sentenza n. 636 dei 4.5/8.10.2007 della corte d’appello di Lecce va conseguentemente

Si dispone il rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Lecce, che provvederà inoltre
alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, rinvia ad altra sezione della corte
d’appello di Lecce anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

cassata limitatamente ed in relazione alla censura accolta.

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