Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4215 del 19/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4905-2018 proposto da:
O.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADALBERTO N.
6, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, INPS;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8790/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
l’08/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
O.G. proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Napoli esponendo che:
il Banco di Napoli s.p.a., già terzo pignorato in una procedura esecutiva ai danni dell’I.N.P.S., aveva proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificato ad istanza del creditore assegnatario, odierno deducente, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito e l’illegittima notifica dell’intimazione e dell’assegnazione;
il giudice di pace aveva accolto l’opposizione sotto entrambi i profili dedotti;
il Tribunale di Napoli, presso cui il deducente appellava la decisione, respingeva il gravame;
il ricorso per cassazione risulta articolato in due motivi;
il Banco di Napoli s.p.a. e l’I.N.P.S. non hanno svolto attività difensiva;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
Che:
in via preliminare, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in quanto privo dell’esposizione, ancorchè sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione meccanica degli atti dei giudizi di merito, in specie delle decisioni e dell’atto di appello: lo stesso, quindi, non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;
infatti, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass., Sez. U, Sentenza 11/04/2012, n. 5698; Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754; cfr., per un precedente specifico in termini, Cass., 24/09/2019, n. 23624; cfr. anche Cass., 08/08/2018, n. 20674 e Cass., 18/06/2018, n. 15968);
non si provvede sulle spese, poichè in questa sede le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020