Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4215 del 09/02/2022

Cassazione civile sez. II, 09/02/2022, (ud. 09/12/2021, dep. 09/02/2022), n.4215

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHES Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16698/2019 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Pinto,

con domicilio eletto in Roma, Via Cavour n. 71;

– ricorrente –

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA E NOLA, in

persona del Presidente p.t.;

– intimato –

e

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata in

data 27.1.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.12.2021 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto

di respingere il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., B.G. ha proposto reclamo alla Corte d’appello di Napoli avverso la decisione n. 5/17, depositata in data 30.5.2017, con cui la COREDI ha irrogato la sanzione di Euro 5000,00, in applicazione dell’art. 147, comma 1, lettera a) L.N., contestando al ricorrente di aver percepito Euro 1000,00 per la redazione di un atto costitutivo di società semplificata, per la quale- ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27 del 2012 – non erano dovuti compensi.

Ha chiesto di annullare la sanzione, con attribuzione delle spese processuali.

Il Consiglio Notarile di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo di respingere l’impugnazione.

Esaurita la trattazione, il giudice distrettuale di Napoli ha confermato il provvedimento sanzionatorio.

Dopo aver precisato che non era neppure in discussione la possibilità di sussumere la condotta contestata tra quelle idonee a compromettere il prestigio e l’onore della classe notarile, la Corte di merito ha escluso che l’art. 80 L.N. si ponga in rapporto di specialità rispetto all’art. 147, lett. a), L.N., osservando che “se è vero che, sotto il profilo prettamente aritmetico, la riscossione di un qualunque importo superiore allo zero a titolo di onorario per la costituzione di una s.r.l. semplificata, determina la riscossione di un importo superiore a quello normativamente previsto, è altrettanto vero che l’art. 80 sopra menzionato, lungi dal limitarsi ad un mero raffronto aritmetico, contiene un esplicito ed univoco riferimento, sotto il profilo giuridico, alla riscossione di somme maggiori rispetto a quelle dovute, con ciò postulando necessariamente l’esistenza di un importo, inferiore rispetto a quello riscosso, che sia effettivamente dovutò.

Ne deriva l’insussistenza del prospettato rapporto di specialità, atteso che per la costituzione delle s.r.l. semplificate è previsto che non sono dovuti onorari e non è dunque neanche astrattamente configurabile, nell’ottica dell’art. 80 in esame, un minor importo effettivamente dovuto rispetto a quello, maggiore, percepito dal notaiò.

La pronuncia ha escluso che vi fosse prova della spontaneità dell’erogazione, dell’entità delle spese effettivamente sostenute dal notaio per la stipula fuori studio e della corresponsione di parte di tale rimborso alla commercialista intervenuta alla stipula, reputando che la condotta del ricorrente non fosse, neppure sotto tale profilo, giustificabile.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da B.G. con ricorso in tre motivi.

Il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola nonché il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 80 e 144, art. 147, comma 1, lett. a) L.N. e dell’art. 15 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che la violazione contestata ricadeva nella previsione dell’art. 80 L.N., che punisce il notaio che abbia percepito somme superiori a quelle dovute. Si osserva che detta disposizione era stata adottata allorquando non erano contemplate attività che il notaio fosse tenuto a svolgere a titolo gratuito e pertanto andava interpretata tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo, potendo riferirsi anche al caso in cui il notaio non abbia titolo per legge ad alcun compenso. Di conseguenza, la sanzione non poteva superare il triplo delle somme percepite dal ricorrente a titolo di compenso e quindi l’importo complessivo di Euro 680,00.

Il motivo è fondato.

L’art. 80 della legge notarile dispone che, salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l’indebito.

La norma, che inizialmente prevedeva l’applicazione di un’ammenda pari alla somma indebitamente esatta in più, è rimasta sostanzialmente immutata, quanto agli elementi costitutivi della fattispecie punitiva, all’esito delle modifiche alla legge notarile introdotte dal D.Lgs. n. 249 del 2006, art. 9.

Nel prevedere – per la punibilità della condotta – che il notaio abbia percepito somme, anche se a titolo di compenso, maggiori di quelle dovute, l’art. 80 è stato, in passato, ritenuto disposizione confermativa del principio dell’inderogabilità della tariffa notarile, caratterizzata dalla vincolatività degli importi ivi previsti, senza possibilità di graduazione entro un minimo ed un massimo, principio immanente anche nell’art. 74 L.N. (secondo cui gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge) e nell’art. 147 L.N. che, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 249 del 2006, sanzionava il notaio che, con riduzioni degli onorari e diritti accessori, avesse fatto illecita concorrenza ai colleghi.

Va inoltre ricordato che, come stabilito da questa Corte, il D.L. n. 223 del 2006, art. 2, convertito con L. n. 248 del 2006, ha comportato l’abrogazione della obbligatorietà di tariffe fisse o minime per la generalità delle professioni, senza eccezione alcuna, avendo la suddetta abrogazione riguardato anche l’attività del notaio. Il notaio che offra, anche sistematicamente, la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti (o maggiori) rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della tariffa notarile, pur non ponendo in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, resta tuttavia sanzionabile disciplinarmente ove l’importo dei compensi pretesi integri una forma di illecita concorrenza (Cass. 9358/2013; Cass. 3715/2013).

1.1. Proprio l’abolizione del sistema delle tariffe ha determinato anche una parallela restrizione del campo applicativo dell’art. 80 L.N., non essendo ad es. ammissibile attribuire rilievo disciplinare alla percezione di somme eccedenti il dovuto a titolo di compensi, in assenza di un criterio vincolante di quantificazione cui il notaio dovrebbe conformarsi.

La disposizione resterebbe applicabile, secondo la dottrina, nelle ipotesi in cui l’importo esigibile a titolo di spese e contributi debba determinato senza margini di discrezionalità (con riferimento ai parametri repertoriali che, ai sensi del D.M. n. 265 del 2012, fungono da base di calcolo dei diritti e contributi da versare alla Cassa nazionale del Notariato).

A parere di questa Corte, l’art. 80 L.N. – nella sua attuale formulazione e nel mutato contesto della disciplina notarile – è tuttora idoneo a ricomprendere anche il caso che il notaio abbia percepito compensi pur dovendo svolgere l’attività professionale a titolo gratuito (come, appunto, nel caso regolato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 3, comma 3, convertito con L. n. 27 del 2012, secondo cui l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese della società semplificata sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili).

Il riferimento letterale, contenuto nella disposizione, alla percezione di somme maggiori di quelle dovute non presuppone necessariamente lo svolgimento di attività professionale a titolo oneroso, né esclude che la sanzione possa essere applicata al caso in cui il notaio abbia incamerato importi totalmente indebiti allorquando – per la specifica prestazione professionale considerata non sia consentito percepire alcun corrispettivo, senza che ciò implichi il ricorso ad una non consentita interpretazione analogica della norma sanzionatoria.

Resta fermo che la condotta contemplata dall’art. 80 L.N. può contestualmente integrare anche l’ipotesi regolata dall’art. 147, lett. a), L.N., che colpisce i comportamenti muniti di un autonomo disvalore in quanto lesivi del decoro, dell’onore e della professionalità della categoria notarile.

Il fatto che la compromissione di tali beni appaia – nei singoli casi effetto di comportamenti che costituiscano a loro volta illeciti disciplinari tipizzati non impedisce il concorso formale tra norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti (Cass. 1202/2020, in motivazione; in tal senso, anche nel regime delle tariffe professionali inderogabili: Cass. 5762/1991, secondo cui l’ampia dizione dell’art. 147, lett. a), consente, nei singoli casi, di ritenere che la materia dei compensi possa incidere sul decoro dell’intera classe professionale nel caso di richieste di esborso vili o eccessivamente onerose, ai sensi dell’art. 80 L.N.).

E’ però indispensabile che l’idoneità della condotta a ledere il prestigio e l’onore della classe professionale sia verificata in concreto, non potendo ritenersi che la lesione sia in re ipsa, quale conseguenza automatica della violazione di altra norma comportamentale (Cass. 5270/2013).

Il relativo apprezzamento compete all’organo di disciplina e di esso doveva dar conto la pronuncia, non essendo sufficiente che, come ha ritenuto la Corte distrettuale, la condotta contestata potesse esser sussunta – in astratto – tra quelle ricadenti nella previsione del citato art. 147, lett. a) L.N..

2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contestando alla Corte di merito di aver ritenuto indimostrato che le somme percepite fossero state spontaneamente rimborsate dal ricorrente, né che vi fosse prova di quale fosse l’importo delle spese sostenute per la stipula dell’atto fuori studio o della corresponsione di parte degli importi alla commercialista.

Tutte le descritte circostanze avevano trovato pieno riscontro istruttorio, essendo incontestato che il ricorrente si fosse adoperato per eliminare le conseguenze dell’infrazione.

Il motivo è inammissibile, perché travisa il contenuto della decisione.

La Corte di merito, affermando che non era stata dimostrata la spontanea effettuazione del rimborso delle somme versate, non ha inteso affatto riferirsi alla mancata prova della restituzione – da parte del notaio – di quanto percepito dal ricorrente, ma alla diversa circostanza che i pagamenti da parte dei clienti fossero stati effettuati a titolo di mero rimborso spese in favore del notaio, senza alcuna sollecitazione da parte del professionista.

Era stato difatti il B. a sostenere che le somme incamerate costituivano un mero rimborso spese e non un compenso professionale in senso tecnico, assunto cui la Corte di merito ha replicato, evidenziando come fosse rimasto indimostrato anche l’ammontare delle spese vive sostenute, a conferma che i clienti avevano in realtà corrisposto un vero e proprio compenso.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 144 L.N., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito trascurato che il ricorrente si era attivato per riparare il danno, restituendo spontaneamente quanto percepito, giustificandosi una sostanziale riduzione della sanzione che, in applicazione dell’art. 138 bis L.N., doveva esser compresa tra Euro 516 ed Euro 15493.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova qualificazione giuridica della violazione ed applicare il corrispondente trattamento sanzionatorio, attenendosi ai principi di diritto enunciati con la presente decisione.

E’ quindi accolto il primo motivo, è respinto il secondo ed è dichiarato assorbito il terzo.

La pronuncia è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

 

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