Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4214 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle

Albizzie n. 51, presso lo studio dell’avv. CANNATELLI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G.C. – SOCIETA’ GESTIONE CREDITI s.r.l., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Claudio

Monteverdi n. 20, presso lo studio dell’avv. LOY GIANLUIGI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2226/05 in data

25 febbraio 2005, pubblicata in data 19 maggio 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 ottobre 2000 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.L. nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in relazione a una condanna al pagamento di L. 6.918.557, richiesta per uno scoperto di conto corrente.

Con sentenza del 19 maggio 2005 la Corte d’Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto dal S., ritenuta illegittima la richiesta dell’Istituto bancario di applicare sugli interessi bancari determinati convenzionalmente nella misura del 12 %, la cosiddetta capitalizzazione trimestrale, ossia l’anatocismo. Condannava quindi il S. al pagamento dell’intera sorte, oltre gli interessi del 12 % e compensava per metà le spese. Tale sentenza dava atto del mutato orientamento della giurisprudenza e della nuova regolamentazione della materia a seguito del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, nonchè della sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000 n. 425.

S.L. ricorre contro la sentenza della Corte d’Appello con tre motivi.

Resiste con controricorso la S.G.C. s.r.l., cessionaria del credito della B.N.L. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in tema di condanna alle spese.

Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi. Il motivo deve essere quindi rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo ritenuto fondato l’appello e revocato il decreto ingiuntivo, ha tuttavia condannato egualmente l’opponente al pagamento dell’intera somma ingiunta, compreso l’importo degli interessi secondo il criterio della capitalizzazione trimestrale.

La sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulle ragioni che hanno portato a ritenere fondato l’appello, nel senso che il contratto dedotto in giudizio, stipulato il 28 novembre 1995, conteneva una clausola illegittima nella parte in cui prevedeva l’applicazione dell’anatocismo, in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004; la deduzione che la condanna all’importo richiesto dalla banca per Euro 3.573,14 sarebbe comprensivo di interessi sugli interessi, in applicazione della clausola ritenuta illegittima, risulta generica e non suffragata da alcun elemento che confermi tale assunto; resta comunque accertato che la condanna al pagamento degli interessi “con capitalizzazione trimestrale”, così come stabilita nel decreto ingiuntivo opposto, è stata esclusa dalla sentenza impugnata, che ha riconosciuto i soli interessi al 12 % annuo.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: la sentenza impugnata avrebbe fondato la condanna del S. su un fatto diverso da quello dedotto e comunque estraneo alla materia del contendere in quanto si è proceduto alla condanna del S. al pagamento di metà delle spese processuali, sull’assunto che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla banca in funzione del fatto che il S. si era reso inadempiente. In realtà l’unico motivo d’opposizione proposto dal preteso debitore era riferito unicamente a quanto dispone l’art. 1283, in tema di anatocismo.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto sopra illustrato in relazione al primo motivo di ricorso.

Si deduce poi che la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare le ragioni in base alle quali, pur avendo ritenuto fondato l’appello, aveva poi condannato la parte alla stessa somma di cui al decreto ingiuntivo del quale era stata disposta la revoca.

Anche su tale aspetto si deve richiamare quanto sopra ritenuto in relazione al secondo motivo.

Il ricorso merita quindi il rigetto; sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

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