Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4214 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4214 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 15110-2012 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SANT’ANDREA DELLA
VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
D’ERCOLE, che la rappresenta e difende, giusta delega
2017

in atti;
– ricorrente –

3862

contro

MAGINI ROBERTO,

MICCOLI GABRIELE,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso

Data pubblicazione: 21/02/2018

lo

studio

dell’avvocato

MARIANO

CIGLIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLINO
MARCELLINI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 901/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLA PALOMBI per delega verbale
Avvocato STEFANO D’ERCOLE;
udito l’Avvocato FRANCESCO CIGLIANO per delega
Avvocato MARIO MARCELLINI.

di ANCONA, depositata il 30/11/2011 R.G.N. 38/2008;

ud. 05.10.17 — r.g. n. 15110-12

SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Il giudice del lavoro di ANCONA, adito da MICCOLI Gabriele e da MAGINI Roberto, per il
riconoscimento dell’indennità di posizione di seconda misura (area quadri), con sentenza del
10 luglio 2007, pronunciata all’esito dell’espletata prova testimoniale, ritenuta la parziale
prescrizione dei crediti vantati dagli attori (per il primo fino all’otto febbraio 1998 e per il
secondo sino al 1998), accertava per il resto il diritto preteso dai due ricorrenti, condannando

somme versate a titolo di corrispettivo dell’indennità di posizione prima misura e quanto invece
dovuto per la seconda misura, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello TRENITALIA, però respinto dalla Corte
d’Appello di ANCONA con sentenza n. 901 in data 28 ottobre – 30 novembre 2011, notificata il
24 aprile 2012.
La Corte distrettuale, premesso che non era stata impugnata l’anzidetta prescrizione,
unitamente alla ritenuta competenza territoriale, osservava in particolare che l’appellante non
aveva contestato l’espletamento delle mansioni, né la previsione contrattuale, avendo invece
sostenuto che la clausola contrattuale (accordo collettivo 13.05.2003 – che aveva riconosciuto
la II misura dell’indennità di posizione ai quadri con funzione di istruttore)

non fosse più

operante, essendo mutato l’assetto organizzativo aziendale, però senza riferire di modifiche
contrattuali e neppure di mutamenti operati unilateralmente da parte datoriale per lo specifico
punto oggetto di controversia. Pertanto, la Corte territoriale riteneva che, salvo accordo o
quanto meno denuncia unilaterale contraria, rimanessero vigenti e valide le clausole
precedentemente pattuite e mai modificate. Quanto, poi, alle modificazioni dell’assetto
organizzativo, era possibile un effetto abrogativo soltanto in caso di piena incompatibilità con
la situazione precedente e con le clausole risultanti non più applicabili. Ma ciò non valeva per
la fattispecie in esame, nella quale non risultava diminuita la qualità dei presupposti, ma
soltanto l’entità. Né valeva in senso contrario obiettare che le mansioni, pur avendo conservato
gli stessi contenuti e le medesime caratteristiche, sarebbero risultate meno impegnative,
dovendo per contro considerarsi che la professionalità era rimasta la medesima e che il miglior
trattamento (ossia la II misura dell’indennità di posizione) era stato invece riconosciuto a

1

quindi la convenuta TRENITALIA S.p.a. al pagamento delle somme costituenti differenze tra le

ud. 05.10.17 — r.g. n. 15110-12

dipendenti in posizioni analoghe. Inoltre, la dedotta diversità di ruoli risultava affermata
apoditticamente, non provata e nemmeno argomentata.
Pertanto,

non essendo state accompagnate le modifiche dell’assetto organizzativo da

conseguenti e specifiche modifiche del trattamento retributivo, la volontà delle parti del
rapporto di lavoro andava interpretata nel senso di una ridefinizione della voce retributiva in
questione, che doveva quindi ritenersi conservata e confermata.

TRENITALIA, con atto notificato tramite posta, spedita mediante raccomandate a.r. in data 2206-2012, affidato a due motivi (I – violazione e falsa applicazione degli articoli 49 c.c.n.l. 199092 e del c.c.n.l. 1996/99, degli accordi sindacali in data 13 maggio 1993, tre marzo 1995 e 17
marzo 1995, assumendo in sintesi che la Corte distrettuale non aveva considerato che l’incarico
di istruttore, per cui ai due attori era stata riconosciuta la seconda misura dell’indennità di
posizione quadri, era ben diverso dalla corrispondente qualifica emersa dall’esito della
ristrutturazione aziendale, per la quale erano residuati compiti ben più limitati. La figura di
“istruttore” ricoperta dagli attori corrispondeva a quella istituita nel marzo 1995, quando la
riorganizzazione delle risorse umane e dei materiali aveva investito anche l’area quadri,
determinando come effetto generale quello del rinnovamento completo delle posizioni di lavoro,
sicché ne erano risultate ridisegnate le funzioni del personale di appartenenza – La posizione
di istruttore istituita con gli accordi del 1995, rivestita dal Miccoli e dal Magini, era una nuova
posizione rispetto a quella di istruttore di cui all’accordo del 1993. La necessità di una
valutazione pattizia delle misure da attribuire per l’indennità di posizione era stata poi
confermata dal successivo c.c.n.l. 6-2-1998, laddove con l’art. 92 era stato ribadito che i criteri
per la determinazione delle tre misure nonché per la valutazione dei posti erano definiti con le
oo.ss. stipulati in contratto del 6 febbraio 1998, tenendo conto della omogeneità professionale
dei diversi profili. La Corte di Appello aveva invece violato le norme contrattuali di riferimento,
poiché avrebbe dovuto valutare se l’attività svolta dagli attori a partire dal dicembre 1996
potesse oggettivamente essere ricondotta a quella prevista dall’accordo del 13 maggio 1993,
avendo per contro male interpretato tali norme, ritenendo che le mansioni tipiche della figura
dell’istruttore di cui all’accordo del 1993 e quella dell’istruttore istituita nel marzo 1995 fossero
2

Avverso l’anzidetta pronuncia, n. 901/2011, ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a.

ud. 05.10.17 — r.g. n. 15110-12

identiche e che non fosse intervenuta alcuna modificazione, per contro completamente
differenti. Inoltre, con l’accordo del 1993 era stato previsto che la prima misura dell’indennità
di posizione fosse attribuita alle figure non contemplate dall’allegato due allo stesso accordo e
poiché la figura dell’istruttore di cui all’accordo del 1995 era radicalmente diversa da quella
prevista dall’accordo del 1993, non era stata espressamente indicata nell’allegato, quale avente
diritto alla seconda o alla terza misura, andava riconosciuta la sola prima misura, secondo

II – violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli articoli 1362, 1363, 1364,
1366, 1369 e 1371 c. c. in relazione all’art. 49 c.c.n.l. 1990-92, all’art. 92 del c.c.n.l. 1996/99,
agli accordi sindacali in data 13 maggio 1993, tre marzo 1995 e 17 marzo 1995.
La Corte di Appello aveva violato i canoni di ermeneutica contrattuale, poiché aveva ritenuto
applicabile ai contro ricorrenti la previsione dell’accordo del 1993, soffermandosi sul dato
letterale in violazione dell’art. 1362 c.c., senza valutarlo nella sua totalità e inoltre tralasciando
di esaminare tutte le sue clausole in correlazione tra loro in violazione dell’art. 1363 c.c.,
omettendo altresì di considerare il comportamento osservato dalle parti in epoca successiva
allo stesso accordo, secondo cui, in particolare, per le posizioni non comprese nel relativo elenco
restava attribuita la prima misura, fatte salve specifiche eccezioni previste nei successivi
allegati e comunque fatta salva l’applicazione del punto 2 del medesimo accordo in data 1305-1993).
Hanno resistito al ricorso avversario MAGINI Roberto e MICCOLI Gabriele, mediante
controricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Orbene, entrambe le censure, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente,
vanno disattese, dovendosi rilevare come in effetti la società ricorrente, nel ripetere quanto già
dedotto con il primo motivo, non abbia allegato alcuno specifico mutamento nelle mansioni di
fatto svolte dai due attori, né comunque fornito un qualche elemento di prova al riguardo.
Neppure risulta svolta una qualche precisa e pertinente confutazione in relazione alle suddette
argomentazioni, con le quali la Corte marchigiana riteneva di dover rigettare l’interposto
gravame.
3

quanto previsto sul punto in particolare dall’accordo del 13 maggio 1993.

ud. 05.10.17 — r.g. n. 15110-12

D’altro canto, premesso che in atti non risulta prodotto da TRENITALIA il testo integrale dei
contratti collettivi richiamati nel proprio ricorso (contrariamente quindi alla prescrizione a pena
d’improcedibilità invece derivante dall’art. 369 co. Il n.

4 c.p.c.), va altresì osservato come

nella specie difetti rituale e compiuta ed esauriente allegazione -ex art. 366 co. I n. 6- delle
previsioni di cui alla succitata contrattazione ed ai menzionati accordi sindacali, per cui non
basta soltanto un loro sintetico riferimento e/o un mero richiamo del loro contenuto per

Pertanto, nei sensi anzidetti resta incensurabile l’impugnata pronuncia di appello, secondo cui
ai due lavoratori spettava quanto da loro richiesto in base all’accordo del 13 maggio 1993, non
risultando in atti intervenute modifiche dell’organizzazione aziendale completamente
incompatibili con il precedente assetto, con conseguente effetto abrogativo della precedente
disciplina, tanto più poi che l’asserita sopravvenuta diversità di mansioni risultava soltanto
apoditticamente affermata, ma non provata e nemmeno argomentata.
Di conseguenza, a fronte pure di un tale accertamento, insindacabile ma neppure
specificamente ed espressamente smentito in questa sede, circa la rilevata carenza probatoria,
va ancora rilevata sul punto l’inconferenza delle anzidette censure, fondate quindi anch’esse su
di astratte previsioni contrattuali, come visto per giunta non meglio ritualmente allegate e
nemmeno compiutamente dimostrate mediante la produzione dell’integrale disciplina collettiva
di riferimento.
Pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle
relative spese.

P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle
spese, che liquida a favore dei controricorrenti in complessivi euro 4000,00
(quattromila/00) per compensi professionali ed in euro 200,00 (duecento/00)
per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

relationem.

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