Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4214 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4214

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4635/2009 proposto da:

B.S. (OMISSIS), BA.LI.

(OMISSIS), B.W. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio

dell’avvocato BATTISTA Domenico, che li rappresenta e difende giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 137, presso lo STUDIO LEGALE AVV. BARBATO-

MONTEFIORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CATTANI Paola giusta

delega in calce al ricorso notificato;

ASSID ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. IN L.C.A. (OMISSIS), in

persona del Commissario liquidatore Prof. Avv. L.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato ANGELINI ISABELLA, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato

COLUCCI ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PEPI PAOLA VITTORIA giusta delega a margine del controricorso;

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

RAS ALLIANZ S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. U.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 11, presso lo studio

dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RAFFI GUSTAVO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

sul ricorso 4886/2009 proposto da:

C.F. (OMISSIS), R.C.

(OMISSIS), R.E. (OMISSIS), R.

A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAVIRANI MAURIZIO

giusta delega in calce al controricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

F.S. (OMISSIS), INA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

D’ITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

dell’Amm.re Delegato pro tempore Avv. F.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI N. 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GAMBERINI ALBERTO giusta delega in calce al

controricorso;

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 137, presso lo STUDIO LEGALE Avv. BARBATO-

MONTEFIORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CATTANI PAOLA giusta

delega in calce al ricorso notificato;

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato

COLUCCI ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PEPI PAOLA VITTORIA giusta delega a margine del controricorso;

ALLIANZ S.P.A. (già RAS ASSICURAZIONI S.P.A.) (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. U.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 11,

presso lo studio dell’avvocato SCARPA ANGELO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RAFFI GUSTAVO giusta delega in calce

al controricorso;

ASSID ASSICURATRICE ITALIANA DANNI S.P.A. IN LCA (OMISSIS), in

persona del Commissario liquidatore Prof. Avv. L.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato ANGELINI ISABELLA, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

B.W. (OMISSIS), BA.LI.

(OMISSIS), B.S. o S.

(OMISSIS), F.S. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1388/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 05/02/2008, depositata il

11/09/2008 R.G.N. 1954/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato DOMENICO BATTISTA;

udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI (per delega dell’Avv. PAOLA VITTORIA

PEPI);

udito l’Avvocato FRANCO FABIO MACCABRUNI (per delega dell’Avv. ANGELO

SCARPA);

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA BERILLI; udito l’Avvocato MASSIMO

LOTTI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI (per delega dell’Avv. ALBERTO

GAMBERINI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale estinto per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda processuale in trattazione concerne il sinistro stradale del (OMISSIS) nel quale hanno trovato la morte il Ri.

e la Ba. ed ha subito danni alla persona la C..

La Corte d’appello di Bologna, parzialmente riformando la prima sentenza, ha dichiarato corresponsabili dell’incidente il V. (nella misura dell’80%) ed il S. (nella misura del 20%), escludendo la responsabilità del F. (anch’egli, in primo grado, ritenuto corresponsabile dell’evento). Ha, dunque, condannato il V. e la sua compagnia S.N.A. (poi Assid spa in LCA) e la SAI spa (quale impresa designata dal F.G.V.S.), nonchè il S. e la sua compagnia RAS spa al risarcimento del danno in favore dei congiunti dei defunti e della danneggiata C..

Propongono ricorso per cassazione (RG 4635/09) i B. e la Ba.Li. (congiunti della defunta Ba.) a mezzo di quindici motivi. Rispondono con controricorso la Allianz spa (già RAS spa), il S., il V., la Assid spa in LCA e la Fondiaria SAI spa (già SAI).

Propongono, altresì, ricorso per cassazione (RG 4886/09) la C. ed i R. a mezzo di otto motivi. Rispondono con controricorso il S., il V., la Allianz, la Assid, l’INA Assitalia e la Fondiaria SAI spa. I ricorrenti C. e R. hanno rinunziato al ricorso nei confronti del F. e dell’Assitalia spa. Alla rinunzia ha corrisposto l’accettazione delle parti interessate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Preliminarmente, preso atto della rinuncia al ricorso (R.G. 4886/09) della C. e dei R. nei confronti del F. e dell’INA Assitalia spa, deve essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione tra queste parti.

Va, altresì, dichiarato inammissibile il controricorso del S. in ossequio al principio secondo cui nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 19066/06). Il difensore del S., per delega, ha partecipato alla discussione orale.

I. – ricorsi dei B. e della Ba. (RG 4635/09).

Il primo motivo (quanto alla liquidazione del danno si sarebbe formato il giudicato nei confronti della RAS e del S. che non proposero appello) è infondato, posto che nella specie ricorre il litisconsorzio necessario con inscindibilità delle cause.

Il secondo motivo (quanto alla liquidazione del danno si sarebbe formato il giudicato nei confronti del V. che propose appello solo in relazione al riparto delle responsabilità e non anche alla liquidazione del danno) è infondato, posto che l’impugnazione relativa all’attribuzione di responsabilità coinvolge anche l’importo risarcitorio.

I motivi dal terzo all’11^ riguardanti, sotto diversi profili, la liquidazione del danno, sono in parte inammissibili (laddove si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito della controversia) ed in parte infondati, posto che la sentenza impugnata non incorre in violazione di legge nè in vizi della motivazione e nella liquidazione del danno s’è conformata ai consolidati principi giurisprudenziali, procedendo al corretto adeguamento dei criteri predeterminati alla fattispecie concreta.

Il 12^ motivo è infondato, in quanto la sentenza procede alla corretta rivalutazione del danno.

I motivi dal 13^ al 15^ sono infondati, in quanto il giudice, nel liquidare le spese del giudizio, ha tenuto conto del complessivo esito delle cause, non è incorso in violazione di legge ed ha reso idonea motivazione.

2. – Il ricorso della C. e dei R. (RG 4386/09).

I primi due motivi concernono la liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei congiunti del defunto R. ed è infondato, in quanto il giudice al riguardo ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati in materia dalla giurisprudenza di legittimità ed è pervenuto alle conclusioni sulla base di congrua e logica motivazione.

Il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto la sentenza, rilevato che la C. è autosufficiente e può svolgere le mansioni lavorative svolte in precedenza, ha correttamente escluso, con idonea motivazione, che ai suoi prossimi congiunti competa il risarcimento del danno morale jure proprio.

Il quinto motivo è inammissibile, in quanto i ricorrenti, avendo soddisfatto la loro pretesa ad ottenere la solidale condanna dei corresponsabili, non hanno interesse a censurare la pronunzia di rigetto dell’appello incidentale anzichè (come essi stessi sostengono, cfr. pag. 49 ricorso) di inammissibilità dello stesso.

I motivi dal sesto all’ottavo, concernenti le spese del giudizio, sono in parte inammissibili (laddove censurano il potere discrezionale del giudice, che, nella specie è stato esercitato attraverso idonea motivazione) ed in parte infondati laddove censurano insussistenti violazioni di legge.

3. – In conclusione, i ricorsi vanno respinti. L’esito parzialmente difforme dei giudizi del merito consiglia l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio di cassazione tra la C. ed i R. da una parte ed il F. e l’INA Assitalia dall’altra; dichiara inammissibile il controricorso del S., rigetta per il resto i ricorsi e compensa interamente tra tutte le parti le spese di giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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