Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4214 del 17/02/2021
Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 17/02/2021), n.4214
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35703-2019 proposto:
B.A., elettivamente domiciliato in Vercelli, via degli
Oldoni, 14 presso l’avv. ROMINA POSSIS;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, PREFETTURA UTG NOVARA;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 680/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
RITENUTO
CHE:
Il ricorrente B.A. è cittadino della (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito in quanto rimasto orfano di padre e madre ed ha dunque subito le angherie dello zio, che è risuscito a perseguitarlo anche in una città diversa da quella natale dove egli si era trasferito proprio per evitare le minacce del parente.
Il Tribunale, adito dopo il rigetto della Commissione territoriale, ha negato la pretesa di protezione internazionale ed umanitaria del ricorrente, ritenendo intanto non credibile il racconto ed escludendo situazioni di conflitto armato in (OMISSIS), nonchè ragioni ostative al rimpatrio.
La Corte di appello ha confermato questo giudizio: ha ritenuto non verosimile la narrazione del ricorrente; ha escluso una situazione di conflitto generalizzato in (OMISSIS); ha ritenuto non sufficiente il livello di integrazione del ricorrente e comunque non sussistenti ragioni ostative al rimpatrio almeno quelle rilevanti ai fini della protezione umanitaria.
T1 ricorrente propone due motivi di ricorso. V’è costituzione tardiva del Ministero, che non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
p..- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e della L. n. 25 del 2008, art. 8.
Ritiene che nel valutare la credibilità del racconto la corte non ha fatto uso dei poteri officiosi, pur a fronte dello sforzo del ricorrente di rendere al meglio possibile la sua versione.
Il motivo tendenzialmente denuncia una violazione dell’obbligo istruttorio quanto alla situazione della (OMISSIS), ovviamente in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente, che, a dimostrazione dei pericoli presentati da quel suo paese, cita alcune fonti tratte da quotidiani e da sentenze di merito che avrebbero riconosciuto una certa situazione di instabilità della (OMISSIS).
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In una prima parte esso consiste nel rimprovero alla corte di merito di non aver verificato la verosimiglianza del racconto alla luce della situazione del paese, ma si tratta di una censura, da questo punto di vista, non tanto e non solo infondata, quanto irrilevante.
Vero è che la corte può e deve verificare la veridicità del racconto alla luce anche della situazione del paese di origine, ma quando questa abbia qualcosa da dire sulla vicenda, non quando quest’ultima sia di natura esclusivamente privata. In questo caso, quale che sia la situazione del paese di origine, non potrà ricavarsene gran che per valutare se è vero o meno che il ricorrente sia stato perseguitato dallo zio, ossia se è vera una vicenda che non risente del clima politico o sociale della (OMISSIS). In una seconda parte il motivo rimprovera alla corte di non aver fatto una adeguata valutazione del paese di origine quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 1007, art. 14, lett. C, e qui coglie nel segno in quanto il giudizio reso dalla corte sull’assenza di una situazione di violenza indiscriminata è privo di qualsiasi riferimento a fonti attendibili ed aggiornate: la corte di merito non dice affatto da dove ha ricavato le sue informazioni.
E’ infatti da ribadire che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (Cass. n. 8819/2020) e questa indicazione è carente.
5.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.
Ma può dirsi assorbito, in quanto la protezione umanitaria presuppone il rigetto di quella internazionale.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021