Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4213 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4213 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 10884-2012 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo
studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3861

CARDULLO

AGOSTINO,

VITTORIO,

VELLONE PASQUALE,

BENEVOL

PAOLO,

BATTISTUZZO

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

Data pubblicazione: 21/02/2018

studio

dell’avvocato

SABINA

CICCOTTI,

che

li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LARA
MELCHIOR, MASSIMO RAFFA, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 271/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato RAFFAELE PELLEGRINO per delega
verbale Avvocato ARTURO VESCI;
udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI.

di TRIESTE, depositata il 11/01/2012 R.G.N. 119/2011;

ud. 05-10-17 / r.g. n. 10884-12

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il giudice del lavoro di TRIESTE, adito da CARDULLO Agostino, BATTISTUZZO Vittorio, BENEVOL
Paolo e da VELLONE Pasquale per ottenere il pagamento dell’indennità di posizione, terza misura,
nei confronti di TRENITALIA S.p.A., con riferimento agli appartenenti all’ottavo livello, in
relazione alle mansioni di DIRIGENTE CENTRALE TRASPORTO REGIONALE presso l’Impianto
Trazione Regionale di Trieste, cui gli attori erano stati adibiti come da indicate rispettive
decorrenze e relativi periodi (precedentemente dal gennaio 1999 avevano svolto funzioni di DCT
Cargo), accoglieva le domande (sentenza n. 126/2011), rigettando tra l’altro l’eccezione di

quale l’eccezione veniva in parte accolta, con conseguente riconoscimento del vantato diritto di
credito soltanto a far data dal 4 dicembre 2002. Si trattava, secondo gli attori, di un’indennità
(terza misura) prevista dalla contrattazione collettiva, per cui con accordi sindacali del 1991, del
tre giugno 1992 e del 13 maggio 1993 tale indennità era dovuta ai DCCT (dirigenti centrali
coordinamento trazione, le cui attività erano confluite nella figura dei Dirigenti Centrali Trasporto
DCT), attesa dunque la continuità tra le figure di DCCT e di DCT, sicché anche a questi ultimi
competeva l’indennità in ragione della terza misura. Peraltro, a seguito della divisionalizzazione
del 1999 e della conseguente creazione di tre divisioni, i DCT della divisione trasporto regionale
avevano assunto la denominazione di DCTR (dirigenti centrali trasporto regionale). Anche tale
mutamento, solo nominalistico, non era andato ad incidere sui contenuti mansionali dei
lavoratori interessati.
Avverso la pronuncia di primo grado interponeva gravame TRENITALIA S.p.A., quindi respinto
dalla Corte d’Appello di Trieste come da sentenza n. 271 in data 22 dicembre 2011 – 11 gennaio
2012, poi notificata il 28-02-2012, contro la quale la medesima società ha quindi proposto ricorso
per cassazione (28 aprile – sette maggio 2012) con tre motivi, variamente articolati, cui hanno
resistito i suddetti CARDULLO, BATTISTUZZO, BENEVOL e VELLONE mediante controricorso in
data 14 giugno 2012.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato violazione, errata interpretazione e falsa
applicazione degli articoli 49 contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-92 e dell’accordo
di procedura sottoscritto con le organizzazioni sindacali il «13 maggio 1995» nonché
degli articoli 1362 seguenti c.c. -articolo 360 numero tre c.p.c.
A seguito dell’organizzazione societaria avvenuta nel 1995, che aveva sostanzialmente
modificato le mansioni dei lavoratori interessati, rispetto all’accordo del 13 maggio 1993,
l’indennità richiesta non era dovuta, poiché l’attribuzione dell’indennità di posizione per le
figure di nuova istituzione (DCT) doveva formare oggetto di apposita contrattazione
collettiva, però non avutasi. Infatti, con l’entrata in vigore nel dicembre 1995 della
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prescrizione opposta dalla convenuta, tranne che per la posizione del CARDULLO, riguardo alla

ud. 05-10-17 / r.g. n. 10884-12

convenzione FS tra Area Rete e Area Trasporto, la struttura dei dirigenti Centrali
Coordinatori TRAZIONE (DCCT) aveva mutato collocazione, funzioni e denominazione in
Dirigenti Centrali di Trasporto (DCT), ciò che aveva comportato notevoli variazioni operative
precedentemente svolte dai DCCT rispetto a quelle successivamente espletate dai DCT e in
particolare dai DCT/Loc …
Tali modifiche organizzative risultarono ancora più evidenti a seguito del processo

dipendenze di TRENITALIA, con conseguente radicale rinnovazione delle posizioni di lavoro.
E a seguito della divisionalizzazione (4 distinte divisioni, tra cui quella CARGO per il servizio
trasporto merci) venne istituita la nuova figura del Dirigente Centrale Trasporto Regionale
(DCTR, in cui furono inquadrati gli attuali controricorrenti), la quale, a differenza del DCT,
era caratterizzata per una limitazione delle mansioni svolte, poiché difettava la funzione di
coordinamento ed inoltre i mezzi ed il relativo personale addetto erano numericamente
inferiori. Pertanto, a decorrere dal 1995, le mansioni del DCT di ottava categoria si
modificarono con una riduzione di competenze e di responsabilità.
D’altro canto, la rivendicata indennità di posizione doveva formare oggetto di apposite
valutazioni concordate con le organizzazioni sindacali. Lo stesso articolo 49 stabiliva, infatti,
la misura minima per il personale immesso nelle nuove mansioni di DCT di 8a categoria
nell’anno 1995. Tale disposizione, confermata nei successivi contratti collettivi, prevedeva
il pagamento a favore del personale appartenente all’area quadri (8^ e 9^ categoria) di una
indennità articolata in tre importi: di base, di posizione e superminimo. In particolare, il
punto 2b stabiliva che l’indennità di posizione fosse erogata su 3 misure in relazione al posto
di funzione effettivamente ricoperto dal dipendente dell’allora Ferrovie dello Stato.
L’accordo del 13 maggio 1993, in applicazione del rinvio operato dall’articolo 49 c.c.n.l.
1990-92, aveva effettuato la verifica e la revisione organizzativa delle posizioni dell’area
quadri ai fini dell’attribuzione delle misure delle relative indennità. In particolare, la
necessità di procedere ad una nuova valutazione delle posizioni lavorative per l’attribuzione
dell’indennità si palesava inevitabile, attesa la riorganizzazione che aveva interessato il
settore trazione, e conformandosi alla previsione di cui all’articolo 49 rendeva pienamente
legittimo il comportamento delle Ferrovie dello Stato, che avevano congelato una situazione
preesistente in attesa di poter ride finire le nuove indennità.

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riorganizzativo del 1999, che interessò il gruppo FS, con il passaggio degli attori alle

ud. 05-10-17/ r.g. n. 10884-12

La sentenza di appello aveva, inoltre, del tutto omesso di valutare gli accordi (26-03-1991,
13-05-1993), che si erano susseguiti in materia, violando gli articoli 1362 e ss. c.c..
L’impugnata pronuncia, pertanto, aveva errato nell’attribuire agli attori l’indennità in
questione in difetto di una specifica prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni tipiche
delle figure professionali, cui competeva tale indennità, incorrendo di conseguenza in un
palese errore interpretativo dei citati accordi.
violazione, errata

interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
controversia (articolo 360 numero 5 c.p.c.).
La Corte di Appello non aveva adeguatamente motivato le ragioni in virtù delle quali ritenere
che la prova orale avesse suffragato le domande di parte attrice. In aperta violazione
dell’articolo 116 c.p.c., non aveva sottoposto a prudente apprezzamento le risultanze
istruttorie emerse in corso di causa. La prova per testi aveva dato risultanze talmente
favorevoli alle tesi della società che, qualora la stessa Corte si fosse soffermata a meglio
esaminarle, avrebbe dovuto necessariamente concludere per la riforma della sentenza di
primo grado. Palese era infatti l’errore in cui la Corte distrettuale era incorsa nell’esame
delle dichiarazioni rese dal teste TOMIZZA. Era evidente l’assenza di qualsiasi autonomia da
parte dei controricorrenti, i quali con l’avvento delle tecnologie operavano sulla base di
macchinari contenenti procedure standardizzate ben definite; in precedenza, solo dopo
l’indicazione da parte del dirigente movimento potevano sopprimere o meno il treno… Il
passaggio dal dirigente movimento non poteva quindi mancare, segno evidente del mancato
ricorrere di quegli elementi che la sentenza d’appello aveva ritenuto invece sussistere.
Con il terzo motivo, poi, la società ha denunciato violazione, errata interpretazione e falsa
applicazione dell’articolo 2943 c.c. – nonché, omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Infatti, erroneamente la sentenza di appello aveva ritenuto non fondata l’eccezione di
prescrizione opposta da parte convenuta. Risultava evidente la inidoneità delle lettere
asseritamente interruttive ad interrompere il decorso della prescrizione, come emergeva
dalla genericità delle missive stesse nelle quali non era dato con esattezza comprendere a
quale degli istituti richiamati si riferissero le medesime. Tali lettere erano quindi non idonee
a costituire in mora l’azienda, atteso che non consentivano alla stessa, di dimensioni
3

Con il secondo motivo di ricorso TRENITALIA ha poi dedotto

ud. 05-10-17/ r.g. n. 10884-12

notoriamente rilevanti, di individuare la concreta pretesa de/lavoratori. A tal proposito la
società ricorrente ha richiamato varie pronunce di merito a sostegno delle proprie tesi,
peraltro senza riprodurre il testo delle specifiche missive, alle quali la Corte triestina aveva
riconosciuto valore interruttivo della prescrizione, perché, a differenza di quanto affermato
da Trenitalia, facevano esplicito riferimento ai contratti e agli accordi sui quali le pretese
creditorie azionate si fondavano.

febbraio 2005, laddove peraltro il tentativo di conciliazione non risultava essere mai stato
notificato alla società.
Tanto premesso, le anzidette censure vanno disattese in forza delle seguenti considerazioni.
Ed invero, per quanto concerne il terzo motivo, inerente alla eccepita prescrizione, lo stesso
si appalesa inammissibile per difetto di puntuali allegazioni ex art. 360 co. I nn. 3, 4 e 6
c.p.c., avendo la ricorrente omesso di precisare lo svolgimento dei fatti processuali in ordine
a tale questione, ma soprattutto di riprodurre il testo delle missive di cui alle specifiche
argomentazioni svolte alle pagine 6 e 7 della sentenza qui impugnata, con le quali la Corte
territoriale invece riconosceva valore interruttivo agli atti, ivi indicati pure con le date della
loro ricezione da parte di TRENITALIA (laddove peraltro a pag. 4 della stessa pronuncia si
chiariva che per il CARDULLO l’eccezione era stata in parte accolta dal primo giudicante, con
conseguente diritto di costui a percepire le differenze retributive soltanto dal 4 dicembre
2002). Ne deriva, altresì, la genericità della doglianza di cui al terzo motivo per non aver
confutato mediante pertinenti motivi le anzidette argomentazioni.
Analoghe considerazioni, inoltre, possono valere per i primi due motivi di ricorso, tra loro
connessi e quindi congiuntamente esaminabili, tenuto conto di quanto valutato
compiutamente al riguardo dalla Corte di merito relativamente al secondo motivo di appello
avverso la gravata pronuncia del 23-03-2011. In sintesi, premesso che l’appellante si era
limitata sostanzialmente a reiterare le sue difese di prime cure senza alcuna precisa
confutazione della pronuncia appellata fondata sulle risultanze dell’espletata istruttoria, in
particolare sulle dichiarazioni rese dal teste Tomizza, richiamati altresì l’art. 49 del c.c.n.l.
1990-92, nonché gli accordi sindacali del 26-03-1991, 13-07-1992 e 13-05-1993,
unitamente ai processi riorganizzativi del 1995 e 1999, ad avviso della Corte distrettuale il
cambio di denominazione non aveva apportato alcun mutamento delle mansioni svolte dai
DCT LOC di 8° livello, i quali continuavano a svolgere il lavoro tradizionale dei precedenti
4

Dunque, andava ritenuta la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti anteriori al 15

ud. 05-10-17 / r.g. n. 10884-12

DCCT, tenendo rapporti funzionali per gli addetti al piazzale del deposito locomotive. Il
cambio di denominazione non aveva, peraltro, apportato alcun mutamento nelle mansioni
svolte dai DCT loc., sempre di 8° livello, mentre ai DCT treni, ai quali erano state affidate
nuove mansioni, veniva riconosciuto il 9° livello. La correttezza della tesi della continuità tra
le posizioni professionali DCCT e DCT e la conseguente spettanza, a coloro che da DCCT
erano passati alla nuova qualifica di DCT, dell’indennità nella terza misura era stata più volte

pronunciate in tal senso sulla base del citato accordo di marzo 1995 (Cass. 6 marzo 2004
n. 2308, richiamata pure dal giudice di 1 0 grado). Di conseguenza, non era condivisibile
quanto sostenuto da Trenitalia, secondo cui, non avendo mai Ferrovie dello Stato e
Organizzazioni sindacali raggiunto un accordo a livello nazionale sulla valutazione delle
posizioni denominate DCT LOC, spettava loro la misura minima dell’indennità come stabilito
dall’azienda con una circolare della Direzione generale Holding in data 14 giugno 1996.
Infatti, una materia regolata tramite accordi sindacali non poteva rientrare nell’esclusivo
spazio del potere datoriale. Di conseguenza, nella protratta assenza di una formale disciplina
-che di per sé sola esprime l’esistenza di una sottostante volontà delle parti- la situazione
stava regolata dal succitato accordo. Né risultava dimostrata la circostanza che con la
divisionalizzazione, a partire dal 1999, vi sarebbe stata una vera e propria diminuzione delle
mansioni svolte, tale da non poter far ricorso all’assimilazione dei profili. L’espletata
istruttoria testimoniale aveva permesso di accertare che, nonostante la riorganizzazione
effettuata e le innovazioni tecnologiche introdotte (peraltro soltanto nel 2004), gli appellati
avevano continuato a possedere quella autonomia gestionale ed organizzativa propria della
3a misura. In particolare, era stato accertato che spettava ancora soltanto ai DCTR

riconosciuta in sede di legittimità, con la conferma delle sentenze di merito che si erano

sopprimere per guasto per mancanza di materiali eventuali treni, mansione questa che
comportava diretta responsabilità di direzione e alta specializzazione professionale. D’altro
canto, la società appellante non poteva giovarsi delle sentenze di merito dalla stessa
richiamate, in quanto il rigetto di analoghi ricorsi risultava motivato in base al principio
dell’onere della prova, non assolto da parte attrice in quei giudizi, diversamente da quanto
verificatosi nel caso di specie esaminato.
Invero, va ancora rilevato che nella sentenza di primo grado, poi confermata in appello
mediante il rigetto del gravame, era stato evidenziato che alla luce della espletata istruttoria
era emerso che gli attori avevano sempre svolto funzioni inquadrabili nella 3a misura di
5

I

ud. 05-10-17 / r.g. n. 10884-12

indennità, caratterizzate da autonomia decisionale, però non eliminata dalla
riorganizzazione del 1995.
Pertanto, alla luce di quanto accertato nella specie dai giudici di merito, appaiono
inconferenti le doglianze espresse con il siée egomotivo di ricorso, laddove si tende,

A

però irritualmente in questa sede di legittimità, ad accreditare una versione diversa dei
medesimi fatti, peraltro senza indicare precisi e specifici errori di diritto fondatamente

rivalutazione, però non consentita in base alla critica c.d. vincolata ammessa nei rigorosi
limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., dovendosi infatti ricordare come sia inammissibile il ricorso
per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge,
mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare
una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, ma non consentito,
terzo grado di merito (in tal sensi, tra le più recenti, si è pronunciata questa S.C., sez. III
civ. – 3, come da ordinanza n. 8758 del 04/04/2017). D’altro canto, in tema di ricorso per
cassazione una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di
merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base
della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti
legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove
legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza
apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. VI civ. – L n.
27000 del 27/12/2016. Cfr. parimenti Cass. III civ. n. 11892 del 10/06/2016: la violazione
dell’art. 116 c.p.c. -norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva
diversa previsione legale- è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo
quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga
normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una
prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime), sicché nella specie di cui è
qui processo, alla luce delle suddette ampie argomentazioni, fornite dalla Corte territoriale,
non si ravvisano, evidentemente, gli estremi di legge per ritenere violate le disposizioni di
cui ai succitati artt. 115 e 116.
In particolare, quanto poi all’ipotizzato vizio di motivazione, le doglianze addotte dalla
ricorrente risultano, ad ogni modo, pure difformi dalle previsioni dell’art. 360, primo comma,
6

ravvisabili nelle anzidette pronunce. In effetti, TRENITALIA pretende una nuova

ud. 05-10-17/ r.g. n. 10884-12

n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40 (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come riferita ad
“un fatto controverso e decisivo per il giudizio”), secondo il testo nella fattispecie qui in
esame ratione temporis applicabile, tenuto conto della pubblicazione della sentenza de qua
risalente al febbraio dell’anno 2012, mancando qualsiasi riferimento ad un preciso
accadimento o a una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in

inammissibilità delle censure così irritualmente formulate, essendo insindacabili in questa
sede di legittimità le argomentazioni in base alle quali la Corte di merito ha giudicato
infondate le pretese azionate nei confronti della convenuta società (cfr. del resto Cass. I civ.
n. 14267 del 20/06/2006 ed altre di segno analogo, secondo cui in tema di valutazione delle
risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione
degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei
limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ.,
e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di
causa, inammissibile in sede di legittimità), a fronte degli anzidetti motivati accertamenti
ed apprezzamenti, in punto di fatto. Invero, come è noto, pure la deduzione di un vizio di
motivazione della sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta
al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a
dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno
o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne
consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel
ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico
7

alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, che sono quindi irrilevanti, con conseguente

ud. 05-10-17 / r.g. n. 10884-12

– giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. un. civ. n. 13045 del 27/12/1997. In
particolare, alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo
quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale
risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il
giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un
significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. V. Cass. III civ. n. 20322 del

del 24/05/2006, n. 11039 del 12/05/2006, n. 6264 del 21/03/2006, n. 4001 del
23/02/2006, n. 1120 del 20/01/2006, nonché n. 15805 del 28/07/2005, n. 11936 del 2003
e n. 15693 del 2004.
V. in senso analogo inoltre Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, Cass. lav. n. 15489 del g.
11/07/2007 conformi Cass. n. 91 del 07/01/2014, n. 5024 del 2012, n. 18119 del
02/07/2008, n. 23929 del 19/11/2007 – Cass. lav. n. 6288 del 18/03/2011, Cass. sez. un.
civ. n. 24148 del 25/10/2013, Cass. III civ. n. 17037 del 20/08/2015, nonché Cass. lav. n.
25608 del 14/11/2013 conforme Cass. n. 14973/ 2006).
Pure la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,
richiede soltanto che l’esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto
sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso
logico-giuridico seguito, sicché è sufficiente che la sentenza consenta di desumere la ragione
per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l’esatto
ragionamento posto a base della decisione (v. in tal sensi Cass. lav. n. 21420 del
21/10/2015. Parimenti, secondo Cass. III civ. n. 20112 del 18/09/2009 e n. 3596 del
10/12/1971. Vale la pena altresì di richiamare il principio ribadito da Cass. sez. un. civ. n.

20/10/2005, conformi Cass. n. 2222 e n. 12467 del 2003, n. 7073 del 28/03/2006, n. 12362

22232 del 03/11/2016, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla
perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda,
tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni
obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la
formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di
integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. In senso analogo v. anche Cass. Sez. 6 5, n. 9105 del 07/04/2017: ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza
allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica,
8

1

ud. 05-10-17 / r.g. n. 10884-12

rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento).
Dunque, il ricorso va respinto, dovendosi peraltro richiamare quanto conformemente già
deciso in casi analoghi, in rito e nel merito, da questa Corte con le sentenze n. 8714 e n.
8713 del 21/03 – 27/04/2005, nonché da ultimo con la sentenza n. 20806 del 20/04 14/10/2016 pure con la giurisprudenza ivi citata.

considerazione circa l’ammissibilità di complete ed esaurienti allegazioni ex art. 366 c.p.c.
e la pertinenza delle censure dedotte in relazione alle critiche vincolate consentite nei soli
limiti fissatati dall’art. 360 c.p.c.- né tanto meno alcuna nullità di sorta, rilevante ai sensi
dell’art. 360 n. 4 dello stesso codice, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della
soccombente al rimborso delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese,
che liquida a favore dei controricorrentí in euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi
professionali ed in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il cinque ottobre 2017

IL PRESIDENTE

Pertanto, non rilevandosi errori di diritto nell’impugnata sentenza -a parte ogni altra

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