Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4213 del 19/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4213
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1123-2018 proposto da:
D.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI
APRILE 29, presso lo studio dell’avvocato VITO AUGUSTO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.F., Z.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 962/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 07/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
D.A.S. proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Milano da cui risulta che:
il deducente aveva intimato un precetto a C.F. per il pagamento, in solido con le sorelle della precettata, A.M. e I., di compensi per l’esercizio della professione forense;
il Tribunale accoglieva per quanto di ragione l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, il gravame, proposto coinvolgendo anche l’avvocato Zabbara verso cui alcuna domanda era stata svolta in prime cure, era in parte inammissibile per genericità, in parte infondato anche per carenza di riscontri fattuali;
il ricorso per cassazione risulta articolato in dieci motivi;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
Che:
preliminarmente deve dichiararsi la tardività del ricorso;
la sentenza impugnata è stata infatti pubblicata il 7 marzo 2017, e la notifica del ricorso per cassazione è stata spedita il 4 ottobre 2017;
trattandosi di opposizione a precetto non opera la sospensione feriale dei termini, sicchè, applicandosi il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., in ragione dell’inizio del giudizio di primo grado, l’impugnazione in sede di legittimità risulta tardiva;
può aggiungersi che il ricorso sarebbe stato in ogni caso radicalmente inammissibile;
l’impugnazione, infatti, è declinata affastellando immagini riprodotte di atti del giudizio di merito sotteso, come in specie il precetto, e una rappresentazione dei fatti processuali del tutto confusa e in conclusione assolutamente indecifrabile, al pari dei motivi che neppure risultano intellegibili, per quanto in questa sede necessario;
ne sarebbe comunque derivata una violazione manifesta dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, e dello stesso principio di chiara e sintetica comprensibilità e specificità (Cass., 21/03/2019, n. 8009) che dev’essere rispettato dalle censure proprie del giudizio di legittimità;
non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020