Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4213 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15334-2014 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore e per esso il suo procuratore speciale dott.ssa

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.A.RIBOTY 3, presso lo

studio dell’avvocato ANGELA GIUSEPPA SAVINA FURNERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO AZZOLINA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., R.A.;

– intimati –

Nonchè da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GRANDE

MURAGLIA 540 C/0 DOT. YARIN ANZALDI MAIDA, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLA ANTONIA POLIZZOTTO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentali –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore e per esso il suo procuratore speciale dott.ssa

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, V.A.RIBOTY 3, presso lo

studio dell’avvocato ANGELA GIUSEPPA SAVINA FURNERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO AZZOLINA giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2014 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FRANCESCO AZZOLINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale; rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 21 marzo 2005 B.R. conveniva davanti al giudice di pace di Piazza Armerina, perchè fossero condannati solidalmente a risarcirle i danni subiti per un incidente stradale del (OMISSIS), R.A. – proprietario e conducente del veicolo coinvolto – e la sua compagnia assicuratrice, Aurora Assicurazioni, già Winthertur Assicurazioni S.p.A. All’esito del giudizio il giudice di pace condannava solidalmente i convenuti a risarcirla nella misura di Euro 5987 oltre alle spese di lite.

Avendo la compagnia assicuratrice proposto appello, con sentenza del 3 marzo 2014 il Tribunale di Enna lo ha accolto, rigettando la domanda della B. nei confronti della compagnia, per difetto di prova che al momento del sinistro il R. fosse coperto dall’assicurazione, e affermando che “ciò comporta l’assorbimento degli altri motivi di gravame”.

2. Ha presentato ricorso UnipolSai S.p.A. (quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., che a sua volta aveva incorporato Aurora Assicurazioni S.p.A.) sulla base di un unico motivo denunciante nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda, proposta dalla ricorrente in appello, di condanna dell’appellata alla restituzione della somma di Euro 12.223,23 che la compagnia assicuratrice le aveva corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado per evitarne l’esecuzione forzata, con assegno del 19 maggio 2008.

Si è difesa la B. con controricorso, che introduce anche ricorso incidentale, articolato su due motivi, il primo denunciante, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. e vizio motivazionale, e il secondo, ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunciante violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127, artt. 115 e 2697 c.p.c. nonchè vizio motivazionale; dal ricorso incidentale si difende con controricorso UnipolSai S.p.A.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è fondato.

Quale sesto motivo d’appello, l’attuale ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Enna la condanna dell’appellata alla restituzione della somma di cui sopra, e nella comparsa di costituzione la B. riconosceva di aver ricevuto tale somma. E’ dunque indiscusso che quest’ultima sia stata versata, in conseguenza della sentenza di primo grado.

Non si può non ricordare che nella giurisprudenza di questa Suprema Corte sussiste una carenza di uniformità, in quanto un orientamento si pone nel senso che non sussista vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d’appello non pronuncia condanna alla restituzione della somma corrisposta in conseguenza della sentenza di primo grado che riforma (da ultimo Cass. sez. 3, 13 aprile 2007 n. 8829 – richiamata anche dalla controricorrente -, per cui il diritto alla restituzione discende automaticamente dalla riforma della sentenza, che riconduce la situazione giuridica a quella che era ad essa antecedente, da ciò appunto desumendosi che “non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata”), laddove un altro orientamento – prevalente nei più recenti arresti massimati – riconosce la sussistenza della omessa pronuncia quando sia stata chiesta ritualmente in atto d’appello la restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza riformata, non valendone la riforma come una condanna implicita alla restituzione (Cass. sez. 3, 5 febbraio 2013 n. 2662, alla quale si è conformata la recentissima Cass. sez. 3, 3 maggio 2016 n. 8639; sulla stessa linea Cass. sez. 3, 11 giugno 2008 n. 15461 – per cui appunto il titolo esecutivo alla restituzione non consegue alla mera riforma – e Cass. sez. 3, 8 giugno 2012 n. 9287 – per cui la sentenza che riforma non costituisce titolo esecutivo alla restituzione qualora non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso; anche a questa si è conformato un recentissimo arresto, cioè Cass. sez. 3, 16 giugno 2016 n. 12387 -; cfr. pure Cass. sez. 3, 21 marzo 2013 n. 7220, Cass. sez. 3, giugno 2008 n. 15461 e Cass. sez. 3, 24 aprile 2008).

Non appare peraltro necessario approfondire questa discrasia, dal momento che, nel caso di specie, è indiscusso che la domanda di restituzione è stata proposta nell’atto d’appello, ed è infondato l’argomento, opposto dalla controricorrente, che in tal modo si sia introdotta – come aveva già eccepito la B. costituendosi in secondo grado – da parte della compagnia assicuratrice una domanda nuova: la giurisprudenza è comunque chiara nel senso che la domanda di restituzione di quanto versato in conseguenza della sentenza impugnata non costituisce domanda nuova, costituendo logica conseguenza dell’impugnazione, diretta a ripristinare la situazione giuridica antecedente alla sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. 3, 31 marzo 2015 n. 6457, Cass. sez. 2, 9 ottobre 2012 n. 17227, Cass. sez. 2, 24 maggio 2010 n. 12622 e Cass. sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10124). Deve quindi ritenersi che effettivamente il Tribunale, pronunciandosi soltanto nel senso dell’assenza di copertura assicurativa del R. al momento del sinistro e dunque accertando il difetto di legittimazione passiva sostanziale della compagnia assicuratrice rispetto alla domanda risarcitoria della B., abbia errato laddove afferma che “ciò comporta l’assorbimento degli altri motivi di gravame”, essendo tenuto invece a pronunciarsi pure sulla domanda restitutoria, ex art. 112 c.p.c..

Al riguardo, accogliendo quindi il ricorso e cassando conseguentemente la sentenza impugnata nella parte investita da quest’ultimo, sussistono i presupposti ex art. 384 c.p.c., comma 2. Decidendo pertanto nel merito, si condanna la B. a restituire alla ricorrente principale quanto da essa corrisposto in forza della sentenza di primo grado, oltre agli interessi al tasso legale sulla sorte a decorrere dalla sua corresponsione fino al saldo.

4.1 Il ricorso incidentale, nel suo primo motivo, come già si è visto propone una rubrica di denuncia di violazione di norme di diritto (artt. 115 e 2697 c.p.c.) e di vizio motivazionale, quest’ultimo proposto come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, ovvero con modalità compatibile soltanto con il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui ratione temporis non applicabile. Secondo la ricorrente il giudice d’appello avrebbe “immotivatamente ed apoditticamente disconosciuto”, violando l’art. 115 c.p.c., la “incontestabile valenza delle risultanze probatorie”, su di esse fornendo una motivazione incongrua e contraddittoria. In particolare, il Tribunale avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., ma anche l’art. 2697 c.p.c., laddove ha ritenuto insufficiente la prova fornita dalla B. sull’essere il R. assicurato presso l’attuale UnipolSai quando si verificò il sinistro.

Il contenuto del motivo, ictu oculi, consiste in realtà nella prospettazione di una versione alternativa degli esiti del compendio probatorio, inammissibilmente perseguendo dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di fatto operato dal giudice d’appello.

4.2 Il secondo motivo, che pure nella sua rubrica viene presentato come violazione di legge e vizio motivazionale – quest’ultimo sempre secondo il dettato del testo previgente e inapplicabile dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, prende le mosse dalla mancata applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127 obbligante la compagnia assicurativa a risarcire i danni subiti dal terzo se l’operatività della assicurazione emerge dai documenti esibiti dal danneggiante al momento del sinistro, per sostenere poi che, nel caso di specie, sarebbe stata prodotta una copia del certificato assicurativo e del contrassegno consegnata dal R. alla B., onde il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’obbligo risarcitorio della compagnia, la quale semmai avrebbe avuto l’onere di provare l’eventuale falsità del contrassegno.

A tacer d’altro, si rileva che la norma invocata non è applicabile nel caso di specie, in quanto non era ancora in vigore quando – il (OMISSIS) – avvenne il sinistro stradale; peraltro, essa viene posta semplicemente alla base di una serie di argomentazioni di natura fattuale, ancora dirette, come la precedente doglianza, ad un terzo grado di merito. Pure questo motivo, pertanto, risulta inammissibile.

In conclusione, il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese processuali, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensarle – anche per quanto concerne il secondo grado, essendosi in questa sede deciso nel merito – tenuto conto della carenza di uniformità giurisprudenziale sopra evidenziata.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. art..

PQM

Accogliendo il ricorso principale, cassa e decide nel merito, e condanna B.R. a restituire alla ricorrente principale quanto da essa corrisposto in forza della sentenza di primo grado, oltre gli interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese processuali del grado di appello e del presente grado.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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