Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4212 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 01/02/2010, dep. 22/02/2010), n.4212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D.R.C.P., elettivamente domiciliato in Roma,

Vicolo della Palomba n. 19, presso lo studio dell’avv. MORMILE

CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Daniele

Ganz giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M. e B.J., elettivamente domiciliate in Roma,

Via Salaria n. 300 pal. C, presso lo studio dell’avv. GALIENA

ALESSANDRO, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. Mauro

Pizzigati giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venezia – Mestre n. 200/05

in data 14 marzo 2005, pubblicata in data 14 marzo 2005;

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Alessandro Galiena;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. LECCISI Giampaolo, che si è

riportato alle conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 marzo 2005 il Giudice di Pace di Venezia Mestre accoglieva la domanda proposta da M.M. e da B.J., di condanna di A.D.R.C. al pagamento di Euro 1.100,00, oltre interessi a titolo di risarcimento di danni cagionati da alcune infiltrazioni d’acqua che si erano verificate nell’appartamento delle istanti e provenienti dall’immobile del convenuto.

Con provvedimento del 4 maggio 2006 il Giudice di Pace disponeva la correzione dell’errore materiale rilevato nella sentenza suddetta, nel senso che al nome del convenuto, ” A.D.R.C.” andava sostituito quello di ” A.D.R.C.P.”.

A.D.R.C.P. ricorre contro la sentenza del Giudice di Pace con unico motivo.

Resistono con controricorso M.M. e B.J..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia con l’unico motivo la nullità dell’atto di citazione per l’assoluta incertezza della individuazione della parte convenuta, posto che in detto atto era stato indicato il solo cognome della stessa e non il nome, rendendo in tal modo del tutto impossibile l’identificazione, da momento che altri soggetti con lo stesso cognome ( A.D.R.C.) risultavano domiciliati allo stesso indirizzo.

La censura è fondata: è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la mancata o inesatta indicazione di una delle parti può determinare la nullità dell’atto solo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, cioè se l’atto è inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. 6 marzo 2006 n. 4796; Cass. 24 agosto 2007 n. 17957), essendo impossibile individuare altrimenti dallo stesso atto la parte pretermessa o inesattamente indicata.

Nella specie, nessun elemento consentiva di risalire alla individuazione della persona del convenuto, del quale era stato del tutto omessa la indicazione del nome sia nell’atto di citazione, sia nella sentenza, con evidenti e rilevanti conseguenze sul piano della regolarità della costituzione del contraddittorio.

La nullità della sentenza impugnata, non emendabile attraverso la procedura della correzione dell’errore materiale, comporta la cassazione della stessa senza rinvio.

Sussistono giusti motivi per dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

visto l’art. 375 c.p.c.;

la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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