Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4212 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 4212 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 9520-2008 proposto da:
PAVIM S.n.c. di MASCAGNI LIDO & C., c.f. 01293110480,
in persona del socio legale rappresentante Sig. Lido
Mascagni, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato BOLLINI CARLO;
– ricorrente –

2014
80

contro

P.I. 2000 SRL, c.f. 02236810400, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA FELICE GROSSI GONDI, 62, presso lo studio

Data pubblicazione: 21/02/2014

dell’avvocato FOTI CARLO SEBASTIANO, rappresentata e
difesa dagli avvocati CRISTAUDO TULLIO, FOSCHI PAOLO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 600/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 18/04/2007;

udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato CARLO BOLLINI difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del primo motivo e per l’accoglimento
del secondo motivo di ricorso; per la cassazione con
rinvio.

./4

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 2000 la
Pavim s.n.c. di Lido Mascagni & C., conveniva in giudi-

la società P.I. 2000 s.r.1.; esponeva di aver stipulato con
la convenuta un contratto di appalto per la realizzazione
della pavimentazione del piazzale del proprio stabilimento; di aver constatato, alla fine del 1998, gravi vizi
dell’opera denunciati all’appaltatore con lettera del
27.1.1999. Chiedeva, quindi, il pagamento delle spese
di rifacimento dell’opera ed il risarcimento dei danni.
La convenuta si costituiva negando la sua responsabilità
in quanto si sarebbe limitata a mettere in opera i materiali forniti dalla committente. Con sentenza del
20.3.2004 il Tribunale condannava la P.I. 2000 s.r.l. al
pagamento, in favore della Pavim s.n.c., dell’importo di
C 33.777,00, pari al costo per il ripristino della pavimentazione industriale, oltre al rimborso delle spese di
lite. Avverso tale sentenza la s.r.l. P.I.2000 proponeva
appello cui resisteva la Pavim s.n.c. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza depositata il 18.4.2007 la Corte di Appello
di Firenze accoglieva l’appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta
dalla Pavim s.n.c.,condannandola a restituire

1

zio, innanzi al Tribunale di Firenze, sede dist. di Empoli,

all’appellante la somma di € 42.346,70, oltre interessi e
rimborso delle spesse processuali di entrambi i gradi del
giudizio.

della comparsa di risposta in appello né dal testo della
procura alle liti a margine della comparsa stessa, risultava la persona fisica cui ricondurre la sottoscrizione
del mandato difensivo e dichiarava, pertanto, la contumacia dell’appellata. Nel merito osservava che, dai documenti prodotti dalle parti ed esaminati dal C.T.U., il
cemento acquistato dalla committente e fornito
all’appaltatore aveva un indice di resistenza inferiore a
quello richiesto e che lo spessore medio del massetto di
11-13 cm. era inferiore a quello necessario, per almeno
15 cm.; trattandosi , poi, di vizi occulti, non sussisteva
la responsabilità dell’appaltatore, posto d( solo il committente era consapevole dell’entità dei carichi cui era
sottoposto il piazzale da pavimentare, in relazione al
transito degli automezzi adibiti al carico e scarico dei
materiali, tanto che ) in detto contratto ) la committente si
era riservata di indicare le quote e “cioè di stabilire
quale dovesse essere lo spessore del massetto”.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Pavim s.n.c. di Mascagni Lido & C. , in persona del socio
legale rappresentante Lido Mascagni, formulando due

2

Rilevava la Corte di merito che né dall’intestazione

motivi di ricorso illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso la P.I. 2000 s.r.l.
Motivi della decisione

1)violazione degli artt. 83-163-164 c.p.c. e degli artt.
2257-2266-2291-2292-2293-2298 c.c., per avere la Corte
d’appello ravvisato l’ invalidità della procura alle liti
conferita dalla Pavim s.n.c. di Mascagni Lido & C.,
dovendosi, invece, ritenere sufficiente, per una società
in nome collettivo, l’indicazione della relativa ragione
sociale con l’autografia del mandato autenticato dal difensore e non anche l’indicazione della persona fisica
conferente la procura;
2)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la
Corte di merito aveva escluso

che la P.I.

2000,

nell’esecuzione dell’opera appaltata, avesse svolto il
e, tuttavia, aveva indicato

ruolo di “nudus minister”

nella committente Pavim la ditta specializzata in pavimentazioni industriali, invertendo il ruolo delle parti.
Erroneamente, inoltre, il giudice di appello aveva ritenuto che la Committente Pavim s.n.c. avesse indicato lo
spessore del massetto poiché tenuta a specificare le
“quote di riferimento”, non tenendo conto che tali quote
si riferivano alla pendenza da dare alla pavimentazione

3

La ricorrente deduce:

per lo scolo delle acque piovane; la Corte territoriale
aveva pure erroneamente valutato le risultanze processuali, laddove aveva ritenuto la committente responsa-

di resistenza, non considerando che spetta
all’appaltatore controllare la materia prima fornita dal
committente, avvisando lo stesso degli eventuali difetti.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice di appello ha ritenuto invalida la procura alle
liti, conferita a margine della comparsa di costituzione in
appello, per la duplice ragione della mancata indicazione, nell’intestazione di tale atto

e nel testo della procura,

della persona conferente la procura.
Premesso che, nella specie, detta invalidità, che ha
comportato la declaratoria di contumacia della Pavim
s.n.c., è stat% rilevato, di ufficio dal Giudice del gravame, va evidenziato che, dall’esame degli atti, consentito
dalla natura del vizio denunciato, risulta che la procura
alle liti, oltre a contenere l’indicazione della ragione
sociale della società, reca la firma di Mascagni Romanella, quale conferente la procura stessa, sia pure senza
che ne sia indicata la qualità di rappresentante legale
della s.n.c. Pavim. Orbene, ritiene il Collegio che tale
omissione non è sufficiente per ravvisare la invalidità
della procura, posto che spettava alla controparte conte-

4

bile, per aver fornito calcestruzzo con un carente titolo

stare, con specifiche ragioni e prove, che la firma fosse
quella del soggetto cui competeva la rappresentanza processuale, imponendo, fra l’altro, il principio del giusto

Cost., di discostarsi da interpretazioni ispirate ad un
mero formalismo non funzionale alla concreta tutela
dell’interesse di controparte (Cfr.Cass. n. 3362/2009).
E’ pur vero che il Giudice è tenuto, ai sensi dell’art.
182 c.p.c., a verificare di ufficio la regolarità della costituzione delle parti e che rientra nel suo potere rilevare di propria iniziativa, anche in sede di impugnazione,
il difetto di legittimazione attiva e passiva, trattandosi di
profilo d’indagine attinente alla regolare instaurazione
del contraddittorio, tuttavia, non risultando che, nel caso in esame, la P.I 2000 s.r.l. avesse mosso contestazioni sulla mancata indicazione di detta qualifica della persona conferente la procura, doveva presumersi che la
stessa avesse il potere di rappresentare la società in nome collettivo fino a comprovata smentita, considerato
che, ex art. 2298 c.c., nelle società di persone, compresa
quella in come collettivo, salvo patto contrario, ciascun
socio ha il potere di amministrare la società e quello di
rappresentanza sia sostanziale che processuale.
Conseguentemente, ai fini della validità della procura alle liti, è sufficiente, oltre alla specificazione della “ra-

5

processo, come introdotto dal novellato art. 111, co. 1°

gione sociale” della s.n.c., che obbligatoriamente deve
contenere il nome e cognome di almeno un socio ex art.
2292 c.c., l’indicazione della persona fisica che ha con-

osservato, deve presumersi.
D’altronde questa Corte ha individuato i limiti entro
cui è possibile configurare l’incertezza della persona
fisica che ha conferito la procura, con riferimento alle
ipotesi in cui dall’intestazione dell’atto difensivo ovvero dal testo della procura non risulti il nome di detta
persona, per non essere stata nominativamente indicata o
per firma illeggibile(Cfr.Cass. n. 3570/2002; n.
5963/2001), ipotesi, queste ultime, non ricorrenti nella
specie. L’accoglimento del motivo esaminato comporta
l’assorbimento della seconda censura e la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’Appello di Firenze che dovrà provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito
il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze anche
per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15.1.2014

ferito la procura, la cui qualità di socio, per quanto già

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA