Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4212 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 17/02/2021), n.4212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34940-2019 proposto da:

B.I., rappresentato e difeso dall’avv.to EMANUEL FOSCHI,

giusta procura speciale allegata al ricorso

(emanuel.foschi.ordineavvocatiforlicesena.eu) elettivamente

domiciliato in Roma piazza Cavour, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2784/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.I., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, la ricorrente aveva narrato di essere stata “ceduta” dal fidanzato alla setta (OMISSIS) di cui egli stesso faceva parte che comportava un’iniziazione consistente nell’avere rapporti sessuali con dieci membri della setta: poichè si era rifiutata di soggiacere a tale rito era stata cacciata di casa e minacciata di morte. Ha aggiunto di essere stata ingaggiata da una donna che le aveva offerto protezione e che la aveva indotta a trasferirsi in Italia ma aveva successivamente scoperto che si trattava di una induzione alla prostituzione.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: lamenta, altresì, motivazione apparente in punto di credibilità e l’omesso esame di un fatto decisivo per la soluzione della controversia.

2. Con il secondo motivo si duole di “motivazione apparente in merito al diniego di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria e di omessa motivazione in merito al diniego della protezione umanitaria.

2.1. Il primo motivo è inammissibile.

2.2. A fronte di una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, infatti, ed osservante del paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata nella parte in cui vengono specificamente rilevate numerose incongruenze e passaggi confusi del racconto che, oltre ad essere stato narrato alla Commissione territoriale, era stato anche oggetto della audizione rinnovata dinanzi al giudice di primo grado (cfr. pag. 8 sesto rigo della sentenza impugnata), la censura prospetta una critica riferita a questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità, riprospettando le medesime vicende che avevano caratterizzato il suo racconto.

2.3. Il motivo, dunque, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).

3. Il secondo motivo, invece è parzialmente fondato.

3.1. Con esso vengono prospettate due censure: la prima in relazione al diniego della protezione sussidiaria, e la seconda in ordine al rigetto della protezione umanitaria.

3.2. Quanto al primo profilo, la censura è inammissibile per mancanza di decisività.

3.3. Con essa, infatti, si deduce la motivazione apparente sul diniego della protezione sussidiaria, assumendo che i gravi danni denunciati erano facilmente riscontrabili nell’evidente e fondato timore di subire ritorsioni o gravi danni a livello fisico da pare degli adepti alla setta (OMISSIS) e che il diniego della Corte si discostava dalle emergenze processuali.

3.4. Al riguardo, si osserva che la censura risulta del tutto generica e non decisiva, in ragione del fatto che la statuita inattendibilità del racconto, rappresenta la principale ratio decidendi e, per ciò che è stato argomentato in ordine al primo motivo, essa deve ritenersi definitiva (cfr. ex multis Cass. 13880/2020; Cass. 2970/1981; Cass. 10815/2019; Cass. 17182/2020).

4. Risulta, invece, fondato, il secondo profilo oggetto di censura, e cioè la denuncia di omessa la motivazione sulla protezione umanitaria.

4.1. Al riguardo, si osserva che in relazione a tale fattispecie era stata proposta una specifica censura, desumibile dalla stessa sentenza impugnata (cfr. pag. 2 terzo cpv) nella quale si dà atto di essa in relazione al rigetto della specifica domanda per difetto di motivazione. 4.2. Su tale doglianza la sentenza non si è affatto pronunciata, con palese violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. 3388/2005; Cass. 5730/020).

5. La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna per il riesame della controversia in relazione al motivo parzialmente accolto e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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