Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4212 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.17/02/2017), n. 4212
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12372-2014 proposto da:
AVIVA ITALIA SPA, in persona del dott. A.A., procuratore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO
MARTINI, MARCO RODOLFI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVIGNONESI 5,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIOVANNI BALLETTA giusta procura a margine del
controricorso;
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA
139, presso lo studio dell’avvocato MARCO FIGINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRO TOSTI unitamente all’avvocato PIETRO
TOSTI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
R.F., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 1215/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Aviva Italia s.p.a., già Commercial Union Insurance s.p.a., già Geas Assi.ni s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di R.G., + ALTRI OMESSI
Degli intimati, i soli T.G. e R.G. hanno depositato controricorso.
Sono superflue l’illustrazione e la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle contestazioni ad essi mosse dai controricorrenti, in quanto la parte ricorrente (in causa quale assicuratrice per la r.c.a. di T.G., in relazione ad un sinistro stradale in cui persero la vita, tra gli altri, R.C. e la moglie P.C.) ha depositato atto di rinuncia al giudizio di legittimità, in cui dichiara la propria volontà di rinunciare al ricorso nei confronti degli eredi R. in conseguenza della conclusione di una transazione, che allega, con compensazione integrale delle spese. L’atto è firmato dai procuratori costituiti, muniti di potere di rinuncia agli atti.
E’ stato depositato anche atto di adesione alla rinuncia del ricorso per cassazione da parte di T.G..
Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto, come da conforme richiesta del procuratore generale in udienza, ed a tanto occorre provvedere con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza (in questo senso v. Cass. ord. 27.1.2011 n. 1878).
Su conforme richiesta delle parti costituite, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017