Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4211 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Dora n. 1, presso lo studio dell’avv. Athena Lorizio, rappresentato

e difeso dagli avv.ti BELLANTUONO DOMENICO e Antonio Luigi Venditti

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.T.F., D.T.M., DI.TO.FE.,

D.T.M.O. e S.Z., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Giolitti n. 202, presso lo studio dell’avv. CIAVARELLA

PIETRO, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA, in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Foggia, Via Roma n. 2;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, Sezione

Specializzata Agraria n. 389/05 in data 23 febbraio 2005, pubblicata

in data 22 aprile 2005;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

uditi gli avv.ti Domenico Bellantuono e Antonio Luigi Venditti;

udito l’avv. Pietro Ciavarella;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità

del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 6 agosto 1998 P.R.B. conveniva davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Foggia, D.T.M.O., Di.To.Fe. e S.Z., assumendo che nel (OMISSIS) i convenuti gli avevano verbalmente concesso in affitto 64 ettari di terreno in (OMISSIS), perchè li adibisse a coltivazione di barbabietole e che tale rapporto doveva ricondursi ad affitto quindicennale, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 27, atteso che esso ricorrente doveva qualificarsi coltivatore diretto. Chiedeva pertanto che fosse ritenuto tale rapporto come riconducibile a contratto di affitto a coltivatore diretto, con scadenza nel (OMISSIS) e riduzione del canone a canone equo e restituzione dei canoni versati in eccedenza.

Resistevano i convenuti assumendo che l’attore non poteva ritenersi coltivatore diretto, tenuto conto che il P. non era in grado di impiegare 554 giornate lavorative annue, pari ad un terzo di quelle necessarie per la coltivazione del fondo; che, inoltre, l’attore coltivava 22 ettari di altri soggetti.

Il Tribunale rigettava la domanda ed accoglieva la riconvenzionale, condannando il P. all’immediato rilascio del terreno; proponeva appello il P..

La Corte di appello di Bari, sez. spec. agraria, con sentenza depositata il 23 maggio 2000, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava ricondotto ad affitto a conduttore non coltivatore diretto il rapporto agrario in questione e dichiarava confermato il provvedimento cautelare adottato dal Tribunale di Foggia, relativo al diritto dello stesso P., quale affittuario, ad ottenere dal Consorzio di Bonifica della Capitanata di Foggia l’acqua per l’irrigazione dei terreni condotti. Avverso questa sentenza D.T.F., M.R., F., M.O. e S.Z. proponevano ricorso per Cassazione, notificato al P. ed al suddetto Consorzio di Bonifica.

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 30 luglio 2002, n. 11248, accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo che fosse inammissibile per novità la domanda proposta solo in appello di ricondurre il contratto in questione nel diverso rapporto di affitto a non coltivatore diretto.

La Corte Suprema quindi dichiarava assorbiti il secondo e terzo motivo del ricorso ed inammissibile il ricorso incidentale del P., per mancata esposizione dei fatti e per carenza di interesse, non avendo la corte di merito rigettato il suo motivo di appello relativo alla qualificazione di affitto a coltivatore diretto, ma solo ritenuto lo stesso assorbito, con la conseguenza che la questione era riproponibile in sede di rinvio.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., per correzione di errore materiale e per revocazione i D.T. e la S..

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8326 pubblicata il 3 maggio 2004 in accoglimento del ricorso disponeva la correzione della precedente sentenza della stessa Corte n. 11248/2000 depositata il 30 luglio 2002 nel senso che nella intestazione doveva essere compreso anche l’intimato “Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia”; in accoglimento del secondo motivo del ricorso revocava la statuizione relativa al ricorso incidentale proposto da P.R. e lo dichiarava inammissibile; compensava quindi le spese.

I D.T. e la S. riassumevano il giudizio avanti la Corte d’Appello di Bari segnalando la inammissibilità delle nuove domande proposte dal P. e chiedevano che fosse confermata la sentenza resa in primo grado, che fosse confermato il provvedimento di sequestro d’azienda concesso dalla Corte d’Appello di Bari in data 5 settembre 2002 e confermato in data 7 ottobre 2004, con il rigetto delle domande del P..

Con sentenza del 22 aprile 2005 la corte dr Appello di Bari, Sezione specializzata agraria, rigettava F appello e confermava la sentenza di primo grado; dichiarava l’efficacia del sequestro giudiziario e dichiarava inammissibili le domande del P. avanzate nel giudizio di rinvio; condannava il P. alle spese.

Propone ricorso per cassazione P.R.B. con quattro motivi.

Resistono con controricorso D.T.F., D.T.M.R., Di.To.Fe., D.T.M.O. e S.Z., proponendo anche ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., poichè riguardano impugnazioni contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 391 bis c.p.c., art. 1418 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche per insufficiente e contraddittoria motivazione. Si rileva la mancata pronunzia da parte della Corte di Cassazione, di nullità della sentenza n. 11248/02.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione alla L. n. 203 del 1982, artt. 27 e 56, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare la questione già prospettata della sussistenza di un contratto di compartecipazione tra le parti, con la conseguente applicabilità della L. n. 203 del 1982, art. 26, e la conversione del contratto stesso ad affitto quindicennale.

I primi due motivi debbono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi tra loro.

Premesso che la questione della pretesa nullità della sentenza di questa Corte di Cassazione n. 11248/2002 del 30 luglio 2002 avrebbe potuto essere fatta valere unicamente con il rimedio della impugnazione per revocazione e che tale rimedio non risulta esperito nei termini dall’attuale ricorrente, resta comunque il fatto che la sentenza n. 8326/2004 di questa Corte, pubblicata in data 3 maggio 2004 si dette carico della questione relativa alla posizione del Consorzio di Bonifica nella precedente pronuncia del 2002, pervenendo alla conclusione che vi era stata decisione anche sul terzo motivo, con la pronunzia di assorbimento dello stesso nel primo (motivo riguardante la novità della domanda proposta solo in appello, di ricondurre il contratto in questione nel diverso rapporto di affitto a non coltivatore diretto; motivo che era stato espressamente accolto).

La sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bari in sede di rinvio, oggetto della presente impugnazione risulta pertanto assolutamnente corretta e condivisibile, nella parte in cui rileva che il P. non può riproporre la questione della nullità della sentenza n. 11248/2002 per la mancata indicazione tra le parti del Consorzio di Bonifica, trattandosi di eccezione già decisa in via definitiva dalla sentenza n. 8326/2004; nè è sostenibile che la posizione del P., di “occupante senza titolo” dei terreni oggetto della controversia avrebbe comportato comunque l’obbligo di pronunziarsi sulla erogazione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica. La stessa sentenza oggi impugnata aggiunge che la assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter usufruire dell’erogazione dell’acqua (riservata soltanto a favore di chi sia proprietario del fondo, possessore o affittuario) non può che tradursi nella caducazione del provvedimento emesso in via d’urgenza nel 1999, per l’erogazione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica: tale pronunzia è contenuta nel rigetto dell’appello proposto dal P..

Resta da aggiungere che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto definita con pronunzia irrevocabile non soltanto la domanda di accertamento della qualifica del ricorrente come coltivatore diretto, ma ha anche precisato che le problematiche inerenti alla pretesa “compartecipazione” restano precluse essendo comunque richiesta la stipula di un contratto colonico e, in quanto tale, nei confronti di coltivatore diretto, inteso come manuale e diretto coltivatore della terra. La stessa sentenza ora impugnata osserva infine che la stessa prospettazione relativa alla “compartecipazione” era stata ignorata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari del 23 maggio 2000, senza che nessuna impugnazione fosse stata proposta per la mancata pronuncia sul punto, ed essendosi in tal modo perfezionato il giudicato.

I motivi debbono essere quindi rigettati.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 389 e 670 c.p.c.), in relazione alla questione delle restituzioni conseguenti alla occupazione senza titolo dei terreni: il P. avrebbe avuto diritto ad essere indennizzato per il lavoro prestato nell’anno (OMISSIS).

Si tratta di domanda inammissibile perchè il P. non risulta abbia effettuato alcuna prestazione in base alla sentenza annullata dalla Cassazione; per altro verso, la Corte territoriale rileva che essa presuppone la nullità del contratto per violazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 56, ma si tratta di deduzione formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio e quindi inammissibile.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione delle norme sulla liquidazione dei diritti ed onorari dovuti a carico del P., posto che la liquidazione del danno delle controparti era stata disposta “in separata sede” e quindi i diritti ed onorari andavano liquidati secondo quanto previsto per le cause di valore indeterminato.

Si osserva che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite. In conformità a tale criteri, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406). La sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tali principi. Il motivo deve essere quindi rigettato.

Con ricorso incidentale i sigg. D.T. e S. denunciano la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 91 e 10 c.p.c., art. 5 punti 2 e 4, art. 6 del D.M. 5 novembre 1994, n. 585, e D.M. 8 aprile 2004, n. 127) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la Corte d’Appello aveva contenuto la liquidazione di diritti ed onorari nei limiti dei minimi tabellari.

Sul punto, si richiama quanto precisato sopra in relazione al quarto motivo del ricorso principale, in tema di condanna alle spese.

I ricorrenti incidentali chiedono quindi la condanna del P. per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., atteso il comportamento defatigatorio della parte e la temerarietà della lite.

Osserva la Corte che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, avente natura extracontrattuale, la domanda di cui all’art. 96 c.p.c. – proponibile per la prima volta in sede di legittimità se concerne i danni che si riconnettono esclusivamente al giudizio di cassazione – richiede pur sempre – come nell’ipotesi in cui fosse stata già proposta nel giudizio di merito – la prova incombente alla parte istante sia dell'”an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d’ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Nella specie nessun elemento risulta dedotto in relazione a tale aspetto: la domanda non può quindi trovare accoglimento.

Ambedue i ricorsi meritano quindi il rigetto: attesa la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di cassazione debbono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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