Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4211 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4211 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 13960-2008 proposto da:
GODI

ROBERTO

C.F.GDORRT48T29L781H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo
studio dell’avvocato CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati CLEMENTI GIUSEPPE,
CLEMENTI BERNARDINO, CAMPOSTRINI PAOLA, SEVERINO
2014

FEDERICA, CLEMENTI PIETRO, TOLENTINATI MAURIZIO;
– ricorrente –

63
contro

GPV SRL;
– intimata –

Data pubblicazione: 21/02/2014

I
sul ricorso 17482-2008 proposto da:
GPV SRL, P.I.02360020248, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE MAZZINI 114 A, presso lo studio
dell’avvocato PASCUCCI FRANCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MIRANDOLA STEFANO;

contro

GODI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato
CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CLEMENTI PIETRO, SEVERINO FEDERICA,
CAMPOSTRINI PAOLA, CLEMENTI BERNARDINO, CLEMENTI
GIUSEPPE, TOLENTINATI MAURIZIO;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

1665/2007 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Talentinati Maurizio difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Squitieri Giuseppe con delega depositata
in udienza dell’Avv. Mirandola Stefano difensore
della GPV SRL che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

– controricorrente e ricorrente incidentale –

4

rigetto dei ricorsi.

Y

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con contratto di compravendita del 18.10.1993 Roberto Godi
alienava un laboratorio, un’autorimessa, un ufficio e quattro
appartamenti siti nel Comune di Verona alla società G.P.V. s.r.1.,

569.000.000 si accollava i mutui contratti dall’alienante con
il Banco di Roma, la Banca Popolare di Verona e la Cassa di
Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, subentrando “in tutti
gli obblighi assunti dal mutuatario verso detti istituti, fino
all’integrale rimborso totale”.
Premesso che la G.P.V. s.r.l. non aveva proceduto al pagamento
dei ratei di mutuo scaduti, con atto di citazione notificato il
16 marzo 1994 il Godi la conveniva avanti al Tribunale di Verona,
chiedendo fosse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita
e conseguentemente si addivenisse alla condanna dell’acquirente
alla restituzione dei beni.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2553 del 1995, in
contumacia della convenuta, accoglieva la domanda attorea , pronunciando
la risoluzione del contratto del 18.10.1993 e condannava la convenuta
alla restituzione dei beni ciò in considerazione dell’inadempimento
dell’acquirente all’obbligazione di accollo dei mutui assunta
contrattualmente.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 883/03,
depositata il 5 giugno 2003, accoglieva l’appello proposto dalla
G.P.V. s.r.1., e per l’effetto dichiarava la nullità della

la quale oltre all’obbligo del pagamento del prezzo di lire

notificazione della citazione, rimettendo la causa, ex art. 354 cod.
proc. civ.,
Riassunto il giudizio dall’attore, con sentenza n.2831 del
2004, il Tribunale rigettava la domanda.

del contratto, accertava l’adempimento da parte della convenuta che,
seppure successivo alla data della notificazione della prima citazione,
era avvenuto prima dell’atto di riassunzione; in ogni caso,
l’inadempimento non presentava il carattere della gravità.
Con sentenza n.1665 del 2007 la Corte di appello di Venezia
rigettava l’impugnazione proposta dall’attore.
Nel confermare la decisione di primo grado, i Giudici escludevano
efficacia retroattiva all’atto di riassunzione del giudizio annullato ai
sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. , negando che la rinnovazione, la
quale è disciplinata dall’art. 291 cod. proc. civ., possa fare
retroagire all’originario atto di citazione gli effetti di cui al terzo
comma dell’art. 1453 cod. civ., secondo cui non è consentito al debitore
l’adempimento dopo la data di notificazione della citazione. Ciò posto,
secondo la sentenza, l’inadempimento doveva essere verificato al momento
della notificazione della comparsa di riassunzione (2003) quando era
risultato pacifico l’avvenuto adempimento; peraltro, anche alla data
della prima citazione (1994) doveva escludersi l’inadempimento e
comunque, il ritardato pagamento non sarebbe stato grave atteso il
modesto importo dei ratei dei mutui non pagati rispetto all’ammontare
complessivo dei mutui, oggetto di accollo, e del prezzo pattuito,
2

Il primo Giudice, nell’escludere le condizioni per la risoluzione

rilevando ancora – per quanto riguardava i primi – che alcuni si
riferivano ad inadempimenti pregressi dello stesso attore, il quale
nessun danno aveva avuto anche considerato che le Banche, pur essendosi
al medesimo rivolte per le rate scadute per ragioni burocratiche,

gravato da ipoteca.
Mentre il comportamento della convenuta era stato improntato a
buona fede, avendo proceduto a prendere contatto con le Banche sin dal
momento dei solleciti da queste inviate all’attore ed avendo poi
adempiuto pur senza essere venuta a conoscenza della citazione, ciò
non poteva dirsi dell’attore il quale iniziò il giudizio senza
preventivamente chiedere spiegazioni alla convenuta circa i solleciti di
pagamento prevenutigli, non notificò l’atto alla predetta e alienò
l’immobile a terzi in base a una pronuncia non definitiva né dotata di
efficacia esecutiva con dichiarazioni non veritiere.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roberto Godi
sulla base di dodici motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale
affidato a un unico motivo.
Il ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. cív., perché sono stati proposti avverso
3

avrebbero potuto iniziare esecuzione immobiliare sul bene de quo, che era

la stessa sentenza.

RICORSO PRINCIPALE
1. – Il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione degli

decisione gravata laddove aveva escluso che l’effetto previsto dal
terzo coma dell’art. 1453 cod. civ. si producesse con riferimento alla
prima citazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 291 cod. proc.
cív., che deve trovare applicazione anche per gli effetti sostanziali
processuali dell’atto citazione, non potendo distinguersi fra decadenze
sostanziali e processuali : del tutto irrilevante è la conoscenza da
parte del soggetto destinatario dell’atto di citazione.
2.-11 secondo motivo, lamentando omessa o comunque insufficiente
motivazione su un fatto controverso e decisivo nonché violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’ art.1362
I ° e II ° cod. civ., censura la sentenza laddove, nel verificare
l’inadempimento imputabile alla convenuta, aveva ritenuto che fra le rate
scadute e non pagate prima della domanda di risoluzione del 1994 vi erano
anche quelle il cui mancato pagamento era preesistente ed imputabile allo
stesso Godi: non aveva tenuto conto di quanto risultante dal contratto
intercorso fra le parti, in cui la convenuta si era accollata tutti gli
obblighi dall’attore assunti con le Banche ovvero sia i ratei futuri sia
quelli scaduti.
3.- Il terzo

motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione

dell’art.1455 cod. civ. censura la sentenza che aveva ritenuto la non
4

artt. 1453 cod. civ., 354, 353 e 291 cod. proc. civ., censura la

gravità dell’inadempimento, mentre essa è da considerarsi in re ipsa
quando, come nella specie, l’inadempimento (mancato pagamento delle due
rate dei tre mutui pari a lire 17.500.000) abbia oggetto obbligazioni
primarie ed essenziali.

fatto controverso e decisivo nonché violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto e in particolare degli artt.1453 e 1455 cod. civ.)
denuncia che la sentenza impugnata, nell’escludere la gravità
dell’inadempimento, aveva limitato il suo esame all’aspetto oggettivo
senza considerare quello soggettivo ovvero l’interesse perseguito con
il contratto dall’attore, il quale si era determinato alla vendita per
essere tenuto indenne dalle pretese delle Banche, mentre la convenuta era
rimasta colpevolmente inadempiente all’obbligo di pagamento nei confronti
di tutti gli istituti di credito, facendo venir meno la fiducia del
venditore ( cha aveva prontamente agito) nella controparte, la quale
aveva adempiuto soltanto a distanza di anni.
5.- Il quinto motivo (omessa o comunque insufficiente motivazione su un
fatto controverso e decisivo nonché violazione e/o falsa applicazione
di norme di diritto e in particolare dell’art. 1218 cod. civ.) deduce
che, anche se si fosse voluto ritenere non grave l’inadempimento
esistente al momento della proposizione della domanda, la sentenza
avrebbe dovuto considerare l’inadempimento successivamente protrattosi
fino al 1995, per i mutui con Banca Popolare e Cassa di Risparmio, e
fino al 1997 per quello con la Banca di Roma.
6.- Il sesto motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di

4.- Il quarto motivo (omessa o comunque insufficiente motivazione su un

diritto e in particolare degli art. 1453 cod. civ., 354 e 291 cod. proc.
civ.) censura la sentenza laddove aveva ritenuto di dovere considerare
l’inadempimento al momento della comparsa di riassunzione del 2003 sul
rilievo che, in considerazione della nullità della notificazione, la

non avrebbe potuto produrre gli effetti sostanziali e processuali, che si
ricollegano alla sua natura recettizia, allorchè tale conoscenza
l’avrebbe avuta comunque dal 26-11-1996 quando propose l’atto di appello.
7.- Il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto e in particolare degli art. 1453 cod. civ., 354 e 291 cod. proc.
civ.) censura la sentenza per avere ritenuto irrilevante l’adempimento,
seppure tardivo – antecedente alla domanda di risoluzione di cui la

domanda di risoluzione non sarebbe venuta a conoscenza della convenuta e

(fr
convenuta sarebbe venuta a conoscenza comunque il 26-11-1996 – atteso
quanto al riguardo ritenuto dalla Suprema Corte, secondo cui
l’adempimento tardivo antecedente alla domanda di risoluzione non
paralizza il diritto potestativo alla risoluzione.
8.- L’ottavo motivo (omessa o quanto meno insufficiente motivazione)
censura la sentenza per avere omesso di considerare il grave ritardo
nell’adempimento nella estinzione dei due mutui di elevato importo,
avvenuta nel 1995, attesa la gravità di tale ritardo alla luce
dell’importanza che l’esatto e tempestivo adempimento aveva per l’attore.
Sottolinea ancora il grave e intollerabile ritardo del più corposo dei
mutui, estinto nel 1997 cioè quasi un anno dopo l’atto di appello del
26-11-1996 che, in via gradata, avrebbe assunto rilevanza ai fini della

valutazione degli effetti della domanda.
6

L’avvenuto pagamento in epoca precedente alla comparsa di riassunzione
non avrebbe potuto esonerare dal considerare la gravità degli
inadempimenti e la loro incidenza negativa sulla fiducia a un corretto
adempimento di controparte.
Il nono motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di

diritto e in particolare degli artt. 1453, 1455 cod. civ.) censura la
sentenza per avere erroneamente dato rilevanza all’ inesistenza di un
danno per il ricorrente, quando lo stesso non assume alcun rilievo ai
fini della risoluzione del contratto.
10.- Il decimo motivo ( motivazione illogica) censura la sentenza laddove
aveva affermato che il Godi sarebbe stato al riparo dalle pretese delle
banche, che erano garantite da ipoteca sull’immobile alienato, quando
esso ricorrente era il debitore principale e le Banche

avrebbero

trovato più conveniente intraprendere un azione immobiliare nei suoi
confronti.
11.- L’undicesimo motivo (violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto e in particolare degli artt. 1453, 1455 e 1219 cod. civ.)
denuncia l’errore della decisione grava la quale aveva fatto riferimento
alla circostanza che la iniziativa da lui intrapresa non era stata
preceduta da spiegazioni, osservando che l’azione di risoluzione non
richiede la preventiva costituzione in mora, tanto più nella specie in
cui il ritardo era grave.
12.- Il dodicesimo motivo (insufficiente motivazione) censura la sentenza
laddove aveva ritenuto non conforme a buona fede il comportamento tenuto
dall’attore.
7

9.-

13. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati
congiuntamente – sono infondati.
Nell’escludere i presupposti per la risoluzione del contratto, la
sentenza ha fondato il suo convincimento su una duplice ratio decidencli :

posta a carico dell’acquirente era stata interamente soddisfatta, non
potendo il divieto di adempimento posto a carico del debitore dall’art.
1453 cod. civ. retroagire – per effetto dell’atto notificato ai sensi
dell’art. 353 cod. proc. civ. – alla data della notificazione della prima
citazione, tenuto conto che a tale atto è applicabile la disciplina
prevista dall’art. 291 cod. proc. civ.
2)

in ogni caso, anche al momento della prima notificazione, non

sussisteva un inadempimento di non scarsa importanza legittimante la
risoluzione.
Per quel che concerne la ratio decidendi sub 1), va considerato quanto
segue.
a) Secondo l’art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notificazione
dell’atto di citazione affetto da nullità, avendo efficacia retroattiva,
impedisce ogni decadenza. La norma, stabilendo la deroga al principio
generale di invalidità degli atti nulli, ha carattere eccezionale e non
può trovare applicazione al di fuori della ipotesi ivi prevista. Qui è
appena il caso di ricordare che, ai fini della decadenza, rileva il
compimento nel termine e nel modo previsto dalla legge dell’atto a ciò
necessario. Il principio non può essere invocato per sostenersi la
sanatoria ex tunc degli effetti sostanziali e processuali della domanda
8

1) al momento della riassunzione del giudizio ( 2003) l’obbligazione

che presuppongano la conoscenza legale da parte del destinatario
dell’atto conseguente alla sua ricezione, come affermato anche dal
precedente di legittimità citato dal ricorrente, con il quale è stata
esclusa la efficacia interruttiva ex tunc

della prescrizione a seguito

notificazione della citazione. Il che trova indiretta conferma nella
(sopravvenuta) previsione dell’art. 164 cod. pro civ. nel testo
introdotto dalla legge n. 353 del 1990 con decorrenza dal 30 aprile 1995
circa gli effetti della sanatoria dei vizi relativi – peraltro –

all’atto

di citazione : qualora essi siano relativi alla vocatio in ius, opera
la retroattività degli effetti sostanziali e processuali della domanda,
conseguente alla sanatoria dei vizi (a seguito di costituzione del
convenuto o per la rinnovazione della citazione), atteso che in tal caso
1(

il convenuto è venuto a conoscenza dell’azione proposta e del processo;
tale efficacia è invece esclusa nel caso in cui il vizio – concernendo
piuttosto

l’edítio actionis –

impedisce al convenuto di conoscere i

termini della domanda.
Orbene, la ratio e i presupposti dell’ art. 291 cod. proc. civ. escludono
che la efficacia retroattiva della rinnovazione possa riguardare l’
effetto sostanziale della domanda, come è sicuramente quello dettato
in tema di divieto di adempimento tardivo della prestazione dal terzo
comma dell’art. 1453 cod. civ., secondo cui dalla data di notificazione
non è consentito l’adempimento del debitore.
Al riguardo, va considerato che nei contratti con prestazioni
corrispettive le disposizioni del secondo e del terzo coma dell’art.1453
9

della riassunzione del giudizio dichiarato nullo per invalidità della

cod. civ. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all’attore
che abbia proposto domanda di risoluzione di pretendere la prestazione,
avendo dimostrato con quella richiesta il proprio disinteresse
all’adempimento anche per la parte di prestazione eventualmente non

prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e sino alla
pronuncia giudiziale, senza che il conseguente “forzato” perdurare del
suo inadempimento nel corso del giudizio possa negativamente riflettersi
sulla valutazione del comportamento pregresso, trasformando un
inadempimento inizialmente “non grave” in inadempimento “grave” e perciò
tale da legittimare l’accoglimento della domanda.
Pertanto, è del tutto evidente che il divieto di adempimento tardivo
postula necessariamente che sia portata a conoscenza del debitore la
volontà del creditore di esercitare il diritto potestativo di risoluzione
del contratto: gli effetti di tale esercizio potranno prodursi nella
sfera giuridica del convenuto soltanto se la domanda di risoluzione sia
stata portata a conoscenza nei modi e nelle forme dovute; il che deve
escludersi nel caso in cui, per effetto della nullità della notificazione
della citazione, il destinatario non sia venuto a conoscenza dell’atto.
b) la declaratoria di nullità del giudizio per effetto della nullità
della notificazione dell’atto di citazione ( e quindi di tutti gli atti
successivi) comportava che nessun effetto poteva ricondursi alla
originaria domanda proposta nel 1994 e alle vicende emerse in quel
giudizio; di conseguenza gli effetti della domanda di risoluzione non
avrebbero potuto ricollegarsi neppure al momento della proposizione

lo

ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la sua

dell’appello, essendo evidentemente priva di alcuna rilevanza la
conoscenza che di fatto avrebbe avuto la convenuta, posto che la
proposizione dell’appello non avrebbe potuto valere neppure come
convalida sia pure ex nunc ;

scarsa importanza al momento dell’atto di riassunzione e la sentenza ha
accertato che il pagamento era stato a quel momento integralmente
effettuato;
d) una volta che era stata attuato il sinallagma contrattuale, non era
più proponibile la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
– che postula la sua mancata esecuzione – essendo del tutto fuori luogo
i precedenti richiamati dal ricorrente a proposito dell’adempimento
tardivo e al diritto alla risoluzione del contratto, posto che nei casi
decisi era stata accertato il rifiuto legittimo della prestazione
tardiva e – quindi – la mancata esecuzione del contratto da risolvere.
Orbene, essendosi rivelate infondate le censure avverso la
decidéndí

esaminata sub 1), tale ratio è

ratio

di per sé idonea a sorreggere

la motivazione su cui si basa la pronuncia di rigetto della domanda di
risoluzione ed è assorbente delle altre considerazioni compiute dai
Giudici per escludere comunque, anche alla data della prima citazione,
l’esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza: evidentemente
l’irrilevanza della situazione esistente al 1994 rende priva di valore
decisorio la motivazione sopra indicata su 2), perché evidentemente resa
ad abundantiam.

Ne consegue che sono inammissibili per mancanza di interesse le censure

c) pertanto, andava verificata la esistenza di un inadempimento di non

sollevate a proposito della valutazione dell’inadempimento e della sua
gravità, posto che comunque non potrebbero portare alla cassazione della
sentenza.
RICORSO INCIDENTALE

appello della domanda di cancellazione delle trascrizioni della domanda e
della sentenza del primo giudizio, che era stata chiesta con le
conclusioni rassegnate in sede appello, come si ricavava da quanto
riportato dalla sentenza impugnata.
2.- Il motivo è infondato.
La cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata ai sensi
degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., deve essere ordinata dal giudice di
merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda
medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato
(come previsto dal primo comma dell’art. 2668 cod. civ.); pertanto,
qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione
della domanda rigettata e la parte non si sia lamentata davanti al
giudice di appello di tale omessa cancellazione, é preclusa in sede di
giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata
proposta nel giudizio di secondo grado.
La resistente avrebbe dovuto formulare appello incidentale formulando uno
specifico motivo di gravame per censurare la decisione del tribunale che
non si sarebbe pronunciato e non limitarsi, come invece ha fatto, a farne
richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Anche il ricorso incidentale va rigettato.
12

l.- L’unico motivo denuncia l’omessa pronuncia da parte della Corte di

0

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale e della
soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per la compensazione
delle spese della presente fase.
AI sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con

principale – il seguente principio di diritto:
“Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento, nel caso di rimessione disposta al sensi dell’art. 354
cod. proc.civ. per nullità della notificazione della citazione l’atto di
riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della prima
citazione il divieto sancito dall’art. 1453 terzo comma cod. civ. di
adempiere, trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che
presuppone la ricezione dell’atto da parte del destinatario; infatti, il
divieto di cui alla citata norma postula che sia portata a conoscenza del
debitore la volontà del creditore di esercitare il diritto potestativo di
risoluzione del contratto di guisa che gli effetti di tale esercizio
potranno prodursi nella sfera giuridica del convenuto soltanto se la
domanda di risoluzione sia stata portata a conoscenza nei modi e nelle
forme dovute”.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2013
Il Cons. estensore

Il

il d.lgs.n. 40 del 2006, deve formularsi – in relazione al ricorso

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