Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4211 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 21/02/2011), n.4211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4707/2006 proposto da:

C.G.P., in qualità di curatore del fallimento CHINI

s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERCALLI 46 (ST. AVV.

DINO COSTANZA), presso lo studio dell’avvocato CORSI Francesco,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCUCCI DANIELA, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RIVIERA DI GIUNTI IREO & C. S.A.S. (OMISSIS), in persona del

socio

accomandatario Sig. G.I., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito

Piero, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

LA COLONIALE COMMISSIONARIA ZUCCHERI DI MALTINTI GIUSEPPE &

C.

S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 984/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Prima Civile, emessa il 1/02/2005, depositata il 28/06/2005,

r.g.n. 318/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con atto notificato alla controparte e depositato all’odierna udienza di discussione il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la resistente costituita, s.a.s. Riviera, ha a sua volta depositato dichiarazione di accettazione della rinuncia;

rilevata la regolarità e la tempestività della rinuncia, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ..

P.Q.M.

dispone l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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