Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4211 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23763-2018 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 145, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LOMBARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LACAPRA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2017 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata

il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014, D.N. conveniva in giudizio M.P. e la Unipolsai, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti, a seguito della caduta sul molo durante le operazioni di discesa dall’imbarcazione sulla quale viaggiava come terza trasportata, riportando fratture al polso e al femore.

Si costituiva la Compagnia Assicuratrice, contestando la dinamica del sinistro e, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda. Rimaneva contumace M.P..

Il Tribunale di Gorizia con sentenza n. 261/2017 rigettava la domanda, addebitando la dinamica del sinistro all’attrice-danneggiata e la condannava alle spese.

Avverso tale sentenza, D.N. proponeva appello, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, oltre alla violazione dell’art. 115 c.p.c..

2. La Corte d’appello di Trieste con ordinanza n. 70 del 26 maggio 2018, dichiarava, ex art. 348 bis c.p.c., inammissibile l’appello in quanto manifestamente infondato.

3. D.N. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi avverso tale provvedimenti, sentenza del Tribunale di Trieste e ordinanza ex art. 348 bis della Corte di Appello di Trieste.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141 così come interpretati da SS.UU. n. 8620/2015”. Ritiene che la Corte nel dare rilevanza alla dinamica del sinistro, avrebbe violato la costante giurisprudenza espressa dalla citata giurisprudenza, seconda la quale per i diritti risarcitori, derivante dalla circolazione del veicolo, sarebbe irrilevante la dinamica del sinistro.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”. La Corte avrebbe posto a fondamento della sua decisione, circostanze non allegate e non risultante dagli atti, violando il dispositivo di cui all’art. 115 c.p.c.. In specie, le circostanze che la danneggiata avesse usato la scaletta per appoggiare i piedi anzichè le mani e l’inadeguatezza delle scarpe indossate.

6. Innanzitutto è inammissibile il ricorso contro l’ordinanza ex 348 ter in quanto non proposto per vizi propri dell’ordinanza.

6.1. Passando all’esame dei motivi di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia, il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Lo è in quanto non è specificamente indicato se nell’atto di citazione fosse stata dedotta la fattispecie di cui all’art. 141 cod. ass..

Va ricordato, infatti, che è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione, ove non siano state compiutamente riportate nella loro integralità le domande, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 2, Sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133).

E comunque il motivo sarebbe infondato essendo carente il presupposto del 141 cod. ass. il quale prevede la presenza di un veicolo (o natante) antagonista. Infatti ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli (cfr. Cass. n. 25033/2019).

6.2. Per quanto riguarda il secondo motivo è ugualmente inammissibile in quanto diretto ad ottenere una rivalutazione del merito (discesa a terra con attività contorsionistica) o di circostanza già valutata dal giudice quale l’utilizzo di scarpe inadeguate. Questi elementi, tra l’altro, sono stati ricavati da foto prodotte dall’attrice (cfr. sentenza del Tribunale pag. 2, 4 cpv).

Pertanto il sindacato di legittimità non può tradursi in un nuovo apprezzamento dei fatti oggetto di lite, posto che le valutazioni delle prove acquisite in giudizio compete esclusivamente al Giudice del merito. In questa sede, l’erronea valutazione degli elementi probatori può rilevare esclusivamente sotto il profilo di una motivazione logicamente o giuridicamente carente. Ma nel caso di specie la motivazione è scevra da qualsivoglia vizio logico giuridico.

7. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 19 febbraio 2020

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