Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4210 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4210 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 10975-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
3643

LAGANA ROSALBA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato
SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti ;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/02/2018

nonchè contro

ALI S.P.A.;
– intimata

avverso

la

sentenza n.

2689/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2012 R.G.N.

5682/2009e

RG 10975/2013
RILEVATO
che con sentenza in data 24 aprile 2012, la Corte d’appello di Roma accertava tra
Poste Italiane s.p.a. e Rosalba Laganà l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato dal 15 luglio 2002 e l’obbligo della società al suo ripristino: così

assorbito il principale di Poste Italiane s.p.a.), la sentenza di primo grado,
limitatamente al capo di dichiarazione ‘dell’esistenza di un tale rapporto dal 30 luglio
2004 (in riferimento al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
dal 2 agosto al 30 settembre 2004 tra Rosalba Laganà e Interim 25 s.p.a., ai sensi
dell’art. 22, secondo comma d.Ig. 276/2003, in favore dell’utilizzatrice Poste Italiane
s.p.a. presso l’ufficio di Roccella Ionica con mansioni di sportellista

“per maggiore

fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non
consolidatile, in quanto irregolare a norma dell’art. 27 d. Ig. cit.); invece confermato
quello di condanna (della datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo
risarcitorio, delle retribuzioni non percepite dal 6 aprile 2004 alla data di pubblicazione
della sentenza, oltre accessori), siccome non oggetto di impugnazione;
che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva, con atto notificato il 23
aprile 2013, ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la lavoratrice con
controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1
c.p.c.; non svolgevano invece difese le società di somministrazione Adecco s.p.a.,
Interim 25Italia s.r.l. (ora Randstad Italia s.p.a. unipersonale) e Ali s.p.a., pure
t
intimate e già contumaci in appello;

CONSIDERATO
che la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, terzo comma, lett.
a) I. 196/1997, per la previsione di indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo (peraltro contenuta anche nel contratto di fornitura
tra l’utilizzatrice e la fornitrice Adecco s.p.a. in quella legittima di “punte di più intensa
attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate”,

a

norma dell’art. 1, secondo comma, lett. a) I. cit. e accordo sindacale del 4 dicembre

parzialmente riformando, in accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice (ed

RG 10975/2013
2002) esclusivamente nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo concluso tra
lavoratrice e impresa di fornitura: con la conseguenza della conversione di tale
contratto in rapporto di lavoro alle dipendenze della società fornitrice e non
dell’utilizzatrice, salva l’ipotesi (neppure dedotta) di carenza di forma scritta del

falsa applicazione degli artt. 346 c.p.c., 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. ed insufficiente e
contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, per la ritenuta mancanza
di offerta di prova dell’effettiva ricorrenza delle ragioni indicate nel contratto de quo,
nonostante la sua sussistenza (sia in via documentale che di deduzione orale in primo
grado e reiterata in appello) ritenuta dal Tribunale (che aveva infatti ravvisato la
legittimità del primo contratto di fornitura di lavoro temporaneo), senza alcuna
argomentazione idonea (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 10 I.
196/1997 e della I. 1369/1960, per la sostituzione di diritto del datore di lavoro fornitore con l’utilizzatore nel contratto di prestazione concluso dal primo con la
lavoratrice, invariato in tutti gli altri elementi, compresa la temporaneità:
instaurandosi invece ex lege un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
nei confronti dell’utilizzatore nei soli casi di mancanza di forma scritta del contratto di
fornitura (terzo motivo); applicazione dell’art. 32 I. 183/2010, per la tempestiva
deduzione di esclusione della spettanza alla lavoratrice del pagamento di retribuzioni
per il periodo di mancata offerta della prestazione lavorativa, reiterata in appello e la
liquidabilità dell’indennità prevista dalla norma invocata in tutti i giudizi pendenti
(anche relativi a contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, come già
ritenuto dalla Corte di legittimità), nella misura minima secondo i criteri previsti
dall’art. 8 I. 604/1966 e comunque dimidiata per la documentata sottoscrizione degli
accordi sindacali previsti dall’art. 32, sesto comma I. 183/2010 (quarto motivo);
che ritiene il collegio che il primo motivo, in disparte la sua inammissibilità per difetto
di specificità sotto il profilo della violazione del requisito di autosufficienza per omessa
trascrizione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e di lavoro per
prestazioni di lavoro temporaneo, comportante l’inibizione della verifica di questa Corte

contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (primo motivo); violazione e

RG 10975/2013
della sussistenza dei requisiti di legittimità (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31
luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915), sia infondato;

che, come osservato anche dalla Corte territoriale (in particolare dall’ultimo capoverso
di pg. 4 al primo di pg. 5 della sentenza), la mancanza o la generica previsione, nel

possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi
dell’impresa utilizzatrice (nella specie Poste italiane s.p.a.), spezza l’unitarietà della
fattispecie complessa (integrante collegamento negoziale) voluta dal legislatore per
favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del
lavoratore ed elide quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il
legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il
contratto interinale può essere concluso (Cass. 24 giugno 2011, n. 13960);

che peraltro la legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la
stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, con le
conseguenze che si illustreranno in riferimento al terzo motivo;

che nel caso di specie, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è privo del
presupposto stabilito in particolare dall’art. 1, secondo comma, lett. a) I. 196/1997
(“casi previsti dai ccnI di categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi”),

il quale solo consente la

configurabilità delle esigenze di carattere temporaneo giustificanti il ricorso al contratto
interinale, in quanto rientranti nelle categorie specificate dalla norma e che il contratto
di fornitura non può omettere, né indicare in maniera generica e non esplicativa,
limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa (Cass. 24 giugno 2011,
n. 13960; Cass. 12 gennaio 2012, n. 232; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 27
aprile 2017, n. 10486);

che, infatti, all’epoca di stipulazione del contratto tra le parti fornitrice e utilizzatrice
(15 luglio 2002) l’ipotesi in esso indicata

(“punte di più intensa attività cui non sia

possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate”) non era ancora prevista, in
quanto introdotta dal documentato accordo sindacale del 4 dicembre 2002
(integralmente trascritto a pgg. 9 e 10 del ricorso): sicchè appare inconferente al

3

contratto intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui sia

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riguardo l’insegnamento giurisprudenziale, consolidato in materia di contratto di
somministrazione di manodopera regolato dagli artt. 20 ss. d.Ig. 276/2003, in ordine
alla sufficiente specificazione dell’individuazione delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo nelle causali di “punte di più intensa attività”

n. 21001);
che il secondo motivo è inammissibile, per difetto di specificità del mezzo, sotto il
profilo di violazione del requisito di autosufficienza per omessa trascrizione dei
documenti e dei capitoli di prova orale di cui la ricorrente lamenta la mancata
ammissione (Cass. 19 marzo 2007, n. 6440; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31
luglio 2012, n. 13677), ostativo all’esame di questa Corte dell’adeguata confutazione
della netta esclusione dalla Corte territoriale (agli ultimi due capoversi di pg. 5 della
sentenza) di alcuna specifica deduzione probatoria dell’effettiva esigenza indicata nel
contratto 15 luglio 2002;
che il terzo motivo è infondato, posto che l’illegittimità del contratto di fornitura
comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e
interposizione nelle prestazioni di lavoro e quindi l’instaurazione del rapporto di lavoro
con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla
conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro
a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei
requisiti richiesti dal d.Ig. 368/2001 ai fini della legittimità del lavoro a tempo
determinato tra l’utilizzatore e il lavoratore (Cass. 24 giugno 2011, n. 13960; Cass. 17
gennaio 2013, n. 1148; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25265; Cass. 27 aprile 2017, n.
10486);
che è invece fondato il quarto motivo, premessa l’applicabilità dell’art. 32 I. 183/2010
anche ai rapporti di lavoro interinale (Cass. 17 gennaio 2013, n. 1148; Cass. 23 aprile
2015, n. 8286; Cass. 26 aprile 2017, n. 10317), per la ritenuta corretta
interpretazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nel senso che la violazione di
norme di diritto possa concernere anche disposizioni emanate dopo la pubblicazione
della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio

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ovvero di “picchi di attività” (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2521; Cass. 6 ottobre 2014,

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perché dotate di efficacia retroattiva: in tal caso essendo ammissibile il ricorso per
cassazìone per violazione di legge sopravvenuta; neppure nel caso di specie
sussistendo il limite del giudicato, precluso anche, qualora la sentenza si componga di
più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione

della parte dipendente, dalla proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte
principale, pur in assenza di impugnazione specifica della parte dipendente (Cass. s.u.
27 ottobre 2016, n. 21691);
che il ricorso deve allora essere accolto in relazione al quarto motivo, rigettati gli altri,
con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio,
anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte
ricorrente ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010 per il periodo compreso fra la scadenza del
termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro (per tutte: Cass. 10 luglio 2015, n. 14461), con
interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della
pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine
al contratto di lavoro subordinato (per tutte: Cass. 17 febbraio 2016, n. 3062);

P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza, in relazione al
motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

nei confronti della parte principale determini necessariamente anche la caducazione

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