Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4210 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26215-2006 proposto da:

EV.ER., (OMISSIS), considerato domiciliato

“ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCOPELLITI ANTONIETTA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

e contro

E.E., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3858/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 4^ Civile, emessa il 14/11/2005, depositata il 16/09/2005;

R.G.N. 5403/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.E., proprietario di un appartamento sito nella località (OMISSIS), conveniva innanzi al Tribunale di Roma Ev.Er. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un infiltrazione di acqua.

Costituitosi il convenuto che provvedeva a chiamare in causa, previa autorizzazione del Tribunale, l’Assitalia – Assicurazioni italiane s.p.a., l’adito Tribunale, con sentenza n. 19403/2001, rigettava la domanda di E.E. (nonchè la domanda di manleva di Ev.Er. nei confronti di Assitalia), non ritenendo assolto da parte dell’attore l’onere probatorio a suo carico.

A seguito dell’appello di E.E., contumace Ev.

E., con sentenza n. 3858/2005, la Corte d’Appello di Roma, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava Ev.

E. al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, ritenendo rilevante la circostanza della mancata risposta di Ev.Er. all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., comma 1.

Ricorre per cassazione Ev.Er. con un unico articolato motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c, e relativo difetto di motivazione, in relazione alla scelta della liquidazione equitativa del danno.

Il motivo suddetto è inammissibile.

Con l’unica censura, infatti, si deduce un erroneo ricorso da parte della Corte di merito al criterio equitativo nella liquidazione del danno in questione; tale censura, come già statuito da questa Corte con consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile nella presente sede di legittimità (tra le altre, Cass. nn. 23053/2009 e 17303/2006).

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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