Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4210 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22997-2018 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 46, presso lo STUDIO ASSOCIATO

LEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– ricorrente –

contro

M.V., M.A., rappresentato dal Sig. M.L.,

in proprio e quali soci della NUOVA AUTOGAR SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati UMBERTO PAGLIUCA, VITALE DI

GENNARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2638/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza del 13 ottobre 2011, il Tribunale di Napoli- Sez. IV -rigettava la domanda risarcitoria proposta contro il Comune di Napoli, da M.V. e M.A., in proprio e quali soci della Nuova Autogar s.r.l. (concessionaria automobilistica), per i danni materiali subiti in seguito all’allagamento della propria concessionaria, provocati dalla inadeguata e scarsa manutenzione dell’impianto fognario cittadino che, in occasione delle forti piogge del 15 settembre 2001, non aveva funzionato correttamente, cagionando l’inondazione della zona ove era ubicata la concessionaria.

Secondo il giudice di prime cure, la portata dell’evento climatico aveva avuto un’importanza tale da integrare l’ipotesi di evento imprevedibile ed eccezionale, idonea ad interrompere il nesso causale tra l’evento lesivo e l’eventuale condotta colposa del Comune.

Avverso tale pronuncia, M.V. e M.A. proponevano appello per illogicità e difetto di motivazione del provvedimento.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2638 del 4 giugno 2018, accoglieva l’appello e dichiarava la responsabilità del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 2051 c.c. e per l’effetto condannava al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di Euro 1.119.277,35, oltre interessi e alle spese di giudizio. La Corte nel ricostruire l’orientamento giurisprudenziale in materia, ha ritenuto non sussistere la presenza del caso fortuito pur riconoscendo l’eccezionalità dell’evento atmosferico poichè il Comune non aveva dimostrato l’idoneità del sistema fognario della città di Napoli a smaltire il flusso delle acque.

3. Avverso la predetta sentenza, il Comune di Napoli ricorre per Cassazione sulla base di un motivo, articolato in più censure. M.V. e M.A., in proprio e quali soci della Nuova Autogar s.r.l., resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure, parte ricorrente si duole della “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di circostanze decisive oggetto di contraddittorio tra le parti”.

Il ricorrente censura la parte della sentenza relativa alla quantificazione dei danni subiti dai resistenti, in quanto, la Corte, nell’individuare le fonti del suo convincimento, non avrebbe espresso alcun cenno motivazionale in merito ai rilievi della difesa del Comune contenuti nella comparsa di costituzione, in punto di contestazione della misura dei danni risarcibili, in merito all’eventuale concorso di colpa ex art. 1127 c.c., comma 2.

Il motivo è fondato. Occorre innanzitutto qualificare il motivo di ricorso sulla base dei contenuti come violazione per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e dell’art. 132, n. 4.

Ciò è consentito in quanto l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. Infatti il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Ed invero, nel diverso caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. n. 17931/2013).

Esaminando a questo punto la censura del ricorrente relativa all’acritica adesione del giudice di appello alle risultanze della CTU senza prendere in esame le critiche opposte dalla difesa del Comune occorre chiarire quanto segue. E’ principio di questa Corte che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poichè l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è invece l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di assenza del requisito motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 4 ed art. 132, n. 4, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass. 15147/18).

Ebbene nel caso di specie il giudice dell’appello ha infatti omesso di motivare circa le critiche avanzate alla Ctu dal Comune ricorrente. Nella comparsa di costituzione in appello, richiamata nel motivo, era stata fatta puntuale critica alla CTU ma nella motivazione non vi è traccia delle ragioni dell’adesione alla CTU nonostante tale critica.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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