Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 421 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 421 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 23365-2011 proposto da:
IMMOBILIARE SANTA LUCIA SRL 05177040481 in persona
dell’Amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, presso
lo studio dell’avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARTI ANDREA,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) 00160360517;
– intimato avverso la sentenza n. 35/25/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di FIRENZE dell’11.3.2011, depositata il 05/05/2011;

Data pubblicazione: 10/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Sarti che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

La società Immobiliare Santa Lucia srl ricorre contro il Comune di San
Giovanni Valdarno per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, riformando la sentenza di primo grado, ha
respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento ICI per
l’anno 2005 emesso dal Comune sulla scorta di una rendita catastale
dell’immobile tassato attribuita dall’Agenzia del Territorio – all’esito della
procedura di cui all’articolo 1, comma 336, 1. 311/04 – con provvedimento di
classamento giudizialmente impugnato dalla proprietaria dell’immobile.
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione degli
articolo 295 cpc e 39 D.Lgs. 546/92 in cui la Commissione Tributaria
Regionale sarebbe incorsa omettendo di sospendere il giudizio
sull’impugnativo dell’ avviso di accertamento ICI fino alla definizione, con
sentenza passata in giudicato, del giudizio sull’impugnativa del provvedimento
di attribuzione di nuova rendita catastale, annullato con la sentenza n. 129/1/09
della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo, confermata dalla
sentenza n. 162/13/10 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana
(non passata in giudicato al momento della pronuncia della sentenza qui
gravata).
Il Comune di San Giovanni Valdarno non si è costituito in questa sede.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc la causa è stata
discussa nella camera di consiglio del 27.11.13, per la quale la ricorrente ha
depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla narrativa di fatto svolta nella sentenza gravata si rileva che l’avviso di
accertamento ICI per cui è causa fu emesso dal Comune di San Giovanni
Ric. 2011 n. 23365 sez. MT – ud. 27-11-2013
-2-

ATTILIO SEPE che si riporta alla relazione scritta.

Valdarno sulla base della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del
Territorio all’immobile de quo

(all’esito della procedura di cui ai commi

336/337 dell’articolo 1 1. 311/04) con avviso di classamento oggetto di un
contenzioso che, alla data della sentenza, era ancora pendente tra la stessa
Agenzia del territorio e la proprietaria dell’immobile (verdi pag. 3, righi 3 e

La Commissione Tributaria Regionale – omettendo di sospendere il giudizio
sull’impugnativa dell’ avviso di accertamento ICI fino alla definizione, con
sentenza passata in giudicato, del giudizio sull’impugnativa del provvedimento
di attribuzione di rendita catastale – è dunque incorsa nell’error in procedendo
denunciato dal ricorrente. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che tra la
controversia che oppone il contribuente all’Agenzia del territorio in ordine
all’impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la
controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto
l’impugnazione della liquidazione dell’ICI gravante sull’immobile cui sia stata
attribuita la rendita contestata sussiste un rapporto di pregiudizialità che
impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc.
civ., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la
decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente,
condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell’imposta (cfr. sentt. nn.
13082/06, 26380/06, 9203/07).
Il ricorso va quindi accolto, essendo tuttora attuale l’interesse a ricorrere della
società Immobiliare Santa Lucia; la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana n. 162/13/10 – con cui è stata confermata la sentenza
di primo grado di annullamento dell’atto di classamento attributivo della
rendita catastale su cui si basa la liquidazione ICI impugnata in questa sede non e assata in giudicato, essendo tuttora pendente il ricorso per cassazione
proposta dall’Agenzia del territorio avverso tale sentenza, iscritto al numero
cronologico 24462711 del Registro Generale di questa Corte.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla

Ric. 2011 n. 23365 sez. MT – ud. 27-11-2013
-3-

4, della sentenza).

Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che sospenderà il presente
giudizio fino alla formazione del giudicato sull’impugnativa dell’avviso di
classamento e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.

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