Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4209 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4209 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

per conto di
comunione
immobiliare

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9382/08) proposto da:
BOZANO ANGELA (C.F.: BZN NNL 55P41 D969A); BOZANO AGOSTINO (C.F.: BZN
GTN 50T16 D969Q); BOZANO CRISTOFORO (C.F.: BZN CST 46L31 B282P) e BOZANO
TORIELLO VERONICA (C.F.: BZN VNC 53A71 Al 82V), tutti rappresentati e difesi, in forza
di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giorgio Ceriale e Mario Contaldi ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, via P.G. da Palestrina, n.
– ricorrenti –

63;
contro

BERTOZZI ANTONIO (nella qualità di Amministratore p.t. della Comunione di “Villa
Bozano”); BOZANO CARLO; BOZANO PAOLO; BOZANO MARESCA GIUSEPPINA;
BOZANO GIAN CRISTOFORO e BOZANO CRISTOFORO; – intimati 1

5- 3/T4

Data pubblicazione: 21/02/2014

Avverso la sentenza n. 4811’07 del Tribunale di Genova (in composizione monocratica),
depositata il 13 febbraio 2007 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2014 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Sabina Lorenzelli (per delega) nell’interesse dei ricorrenti;

Alberto Celeste, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed il
conseguente assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. Bozano Porta Angela, Bozano Cristoforo,
Bozano Agostino e Bozano Toriello Veronica proponevano appello avverso la sentenza n.
71 del 2004 (depositata il 10 aprile 2004) emessa dal Giudice di pace di GenovaPontedecimo, con la quale era stata rigettata l’opposizione, dai medesimi appellanti
proposta, avverso una serie di decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dall’Amministrazione
della Comunione di “Villa Bozano” in Sarissola-Busalla, e dai comunisti Bozano Carlo,
(altro) Bozano Cristoforo, Bozano Paolo, Bozano Gian Cristoforo e Bozano Maresca Anna
Maria. Nella costituzione delle parti appellate (tra cui anche l’Amministrazione della
suddetta Comunione, in persona del legale rappresentante ed amministratore pro-tempore
Bertozzi Antonio), il Tribunale di Genova (in composizione monocratica), con sentenza n.
481 del 2007 (depositata il 13 febbraio 2007), accoglieva, per quanto di ragione, il
formulato gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava i decreti
ingiuntivi opposti limitatamente al pagamento delle somme oggetto della delibera
assembleare del 3 novembre 2000, disponendo la conseguente condanna degli appellati al
restituzione, in favore dell’appellante Bozano Toriello Veronica, delle somme (oltre interessi
dall’avvenuto pagamento) dalla stessa versate in riferimento alla predetta delibera;
rigettava, nel resto, l’avanzato appello, così come l’istanza di condanna ex art. 96 c.p.c.
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

formulata dagli stessi appellanti, e compensava integralmente tra le parti le spese del
grado.
A sostegno dell’adottata decisione, il Tribunale genovese ravvisava, innanzitutto,
l’infondatezza dell’eccezione sollevata dagli appellanti in ordine alla dedotta nullità dei
decreti ingiuntivi opposti per omessa indicazione del termine entro il quale proporre

previsione di una sanzione di nullità e senza trascurare che, nella fattispecie, l’opposizione
era stata comunque tempestivamente proposta dagli ingiunti). Quanto alle altre censure
formulate, il giudice di appello evidenziava che, per effetto della intervenuta declaratoria di
nullità della delibera del 3 novembre 2000 (riconducibile alla sentenza del Tribunale di
Genova n. 4764 del 2005, prodotta agli atti), con cui era stato approvato il riparto delle
spese sopportate da Bozano Carlo nel periodo 1993-2000 per interventi eseguiti
nell’interesse del bene comune, si sarebbe dovuta ritenere la conseguente invalidità ed
inefficacia di tutti gli atti successivi, ivi compresi i decreti monitori che avevano trovato
fondamento nella validità ed efficacia della predetta delibera (donde l’adozione della
relativa pronuncia restitutoria in favore della Bozano Toriello Veronica), da cui derivava
anche l’effetto della radicazione della capacità di agire dell’Amministratore della
Comunione. Il predetto giudice di secondo grado ravvisava, inoltre, l’infondatezza degli altri
motivi di gravame, confermando la legittimità delle delibere del 27 aprile 2001 e del 27
luglio 2001 e, quindi, dei pagamenti conseguentemente effettuati, sul presupposto che
entrambe le delibere non erano state impugnate e che, pertanto, i relativi verbali si
sarebbero dovuti considerare come idonea prova scritta per l’ottenimento dei richiesti
decreti ingiuntivi.
Avverso la richiamata sentenza di appello hanno proposto rituale ricorso per cassazione i
sigg. Bozano Angela, Bozano Agostino, Bozano Cristoforo (nato nel 1946 e residente in
cagliari) e Bozano Toriello Veronica, basato su cinque motivi.
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opposizione (rappresentando la stessa un mera prescrizione formale non presidiata dalla

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,
c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1106, comma 2, c.c., in relazione all’art.
1131, comma 1, c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

dell’amministratore della comunione legale ad agire in giudizio in difetto di specifica delega.
Con riferimento alla prospettata violazione di legge i ricorrenti hanno — in virtù dell’art. 366
bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata
pubblicata il 13 febbraio 2007) — formulato il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se
debba escludersi la capacità di agire in capo all’Amministratore della Comunione (c.d.
legitimatio ad processum) per richiedere l’emissione di decreti ingiuntivi fondati su delibere
della comunione successive ad una prima delibera, dichiara nulla, la quale conferiva a tale
amministratore il generico potere di designare un legale nell’adempimento del suo
mandato”.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato — sempre ai sensi dell’art. 360,
comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. (ancorché sotto altro punto di vista) – la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1106, comma 2, c.c., in relazione all’art. 1131, comma 1, c.c., nonché
il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
controversia riguardante la necessità di una specifica delega in capo all’amministratore
della comunione per il recupero in via giudiziale dei contributi, prospettando, con
riferimento all’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se
possa considerarsi l’amministratore della comunione legittimato ad agire in sede giudiziaria
in forza di un incarico conferito «una tantum» per la nomina di un legale in funzione
dell’adempimento del suo incarico ovvero se si richieda un incarico che, volta per volta, in

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sul punto decisivo della controversia riguardante il ritenuto difetto di legittimazione

relazione alle singole delibere approvative di spese, specificamente preveda il ricorso alle
vie giudiziali”.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata — ancora ai sensi
dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. — per assunta violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 1105, comma 3, c.c., in relazione all’art. 1106, comma 2, c.c., nonché per omessa,

non confermabilità dei decreti ingiuntivi opposti nel contraddittorio limitato ai compartecipi
approvanti la delibera oggetto dell’ingiunzione medesima. In virtù dell’art. 366 bis c.p.c.
risulta dedotto il seguente quesito di diritto: “dica la Corte se possano i singoli condividenti
la comunione ereditaria, in relazione al venir meno della definizione dei poteri
dell’amministratore della comunione nominato, surrogarsi o meno in giudizio al medesimo
per far valere gli assenti crediti ella comunione ereditaria”.
4. Con il quarto (subordinato) motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 1109 c.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché il vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente
l’omesso rilievo della nullità della delibera della comunione del 27 aprile 2001, dedotta fin
dall’atto introduttivo, formulando, al riguardo, il seguente quesito di diritto in forza dell’art.
366 bis c.p.c.:” dica la Corte se possa il giudice accertare e rilevare la nullità della delibera
della comunione assunta a sostegno dell’opposto decreto ingiuntivo, quando si contro verta
in ordine all’applicazione di atti (delibera assembleare) posti s fondamento di decreto
ingiuntivo”.
5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., in relazione agli artt. 633 e 642 c.p.c., nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia
relativo all’omessa allegazione dell’approvazione del consuntivo e del piano di riparto delle
spese relativamente alla delibera assembleare della comunione del 27 luglio 2001. Ai sensi
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insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla

dell’art. 366 bis c.p.c. risulta formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte
se, in mancanza dell’approvazione del consuntivo da parte dell’assemblea della comunione
e del relativo piano di riparto la delibera dell’assemblea della comunione abbia portata
precettiva per i condividenti non partecipanti al voto e, conseguentemente, se sia possibile
per l’amministratore della comunione richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo”.

alla stessa questione della sussistenza o meno della legittimazione dell’amministratore
della comunione in virtù della dichiarazione di nullità di altra pregressa delibera
presupposta — devono essere esaminati congiuntamente.
I motivi sono fondati per le ragioni che seguono.
Occorre, infatti, affermare che — nella fattispecie – l’amministratore della comunione non
avrebbe potuto agire in giudizio (e, quindi, neanche con azione monitoria) in
rappresentanza dei partecipanti contro uno o più comunisti poiché non gli era stato
attribuito specificamente il potere nella delega prevista dall’art. 1106, comma 2, c.c. (cfr.
Cass. n. 31 del 1977 e Cass. n. 2170 del 1995).
In particolare, il suddetto amministratore avrebbe dovuto essere ritenuto sprovvisto dei
necessari poteri (e, perciò, della indispensabile legittimazione ad agire) in conseguenza
dell’annullamento della delibera del 3 novembre 2000 intervenuta con la sentenza n. 4764
del 2005 del Tribunale di Genova (di cui dà atto lo stesso giudice d’appello nella sentenza
impugnata), con la quale l’invalidità era stata dichiarata anche con riferimento alla “parte
concernente la definizione dei poteri dell’amministratore nominato” (poiché, nella delibera,
il Bertozzi, quale amministratore nominato, era stato officiato del solo compito di
“designare un legale di sua scelta, addebitandone le spese alla comproprietà, in
qualsivoglia caso lo ritenga necessario per espletare il suo mandato ed eseguire le
direttive deliberate dall’assemblea stessa”).

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6. Rileva il collegio che il primo ed il terzo motivo — siccome attinenti (sotto diversi profili)

Pertanto, il giudice di secondo grado, in dipendenza di tale incontroverso accertamento,
avrebbe dovuto farne conseguire l’accoglimento della relativa eccezione anche con
riferimento alle altre due delibere del 27 aprile e del 27 luglio 2001, sulla base delle quali,
in difetto del conferimento di un ulteriore e specifico mandato assembleare
contestualmente rilasciato, il Bertozzi non si sarebbe potuto considerare legittimato a

di famiglia e di determinate prestazioni legali). E, a tal proposito, il giudice avrebbe potuto
legittimamente procedere al rilievo d’ufficio della invalidità delle delibere presupposte (in
virtù degli effetti che si erano propagati sulle stesse a causa del precedente annullamento
definitivo della pregressa delibera del 3 novembre 2000, da cui era scaturita la carenza di
legittimazione del Bertozzi) anche in sede di opposizione ai decreti ingiuntivi che si
fondavano sulle stesse (v. Cass. n. 12644 del 2000 e Cass. n. 9641 del 2006).
Alla stregua di tali complessive ragioni, quindi, deve ritenersi che il Tribunale di Genova
sia incorso — con l’impugnata sentenza – nelle violazioni di legge e nella inadeguatezza
della motivazione prospettate con la prima e la terza censura, in virtù della mancata
applicazione, quanto alle prime, del principio di diritto in base al quale l’amministratore
della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro
uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al
secondo comma dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente – per la
presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati
– la regola contenuta nel primo comma dell’art. 1131 c.c., la quale attribuisce
all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i
condomini che contro terzi.

7. In definitiva, per le argomentazioni esposte, si deve pervenire all’accoglimento del primo
e del terzo motivo del ricorso, al quale si correla l’assorbimento delle altre censure (e non
essendo, peraltro, possibile in questa sede disporre pronunce restitutorie, così come
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richiedere gli altri decreti ingiuntivi opposti (riguardanti il recupero delle spese per la tomba

invocate dai ricorrenti: cfr., ad es., Cass. n. 12218 del 2012), con la conseguente relativa
cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Genova (in
composizione monocratica), in persona di altro magistrato, che, oltre a conformarsi
all’enunciato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese della presente fase
di legittimità.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova (in composizione monocratica), in persona di
altro magistrato.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 10 gennaio 2014.

P.Q.M.

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