Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4209 del 17/02/2021

Cassazione civile sez. III, 17/02/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 17/02/2021), n.4209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 34433-2019 proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, giusta procura speciale allegata al

ricorso, con studio a Petilia Policastro, via Arringa 60,

elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la

cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1201/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M. proveniente dal (OMISSIS) ((OMISSIS)) ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il proprio paese per motivi religiosi: seguace della fede sunnita, alla quale apparteneva anche la sorella che insegnava religione ai bambini sciiti della corrente (OMISSIS), aveva ricevuto insieme ai suoi familiari minacce di morte da parte di terroristi di un movimento sciita; successivamente la sorella era stata aggredita ed uccisa e la sua abitazione era stata attaccata. Temendo per la propria vita aveva, dunque, deciso di fuggire.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa valutazione dei documenti prodotti; la violazione dell’art. 116, comma 1 per mancata considerazione delle prove documentali del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 con riferimento ai profili di credibilità nonchè nonchè l’errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni da lui rese; deduce altresì la violazione del dovere di cooperazione istruttoria predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,8 e 14 in relazione alla dichiarazione dello stato di rifugiato ed alla protezione sussidiaria.

3. Con il terzo motivo, infine, si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 nonchè della mancata comparazione fra l’integrazione sociale e “le condizioni transitorie del paese di origine”.

4. Il primo motivo è fondato.

4.1. Deve premettersi che la sentenza impugnata si riferisce ad un fatto diverso da quello dedotto nel ricorso (cfr. pag. 3 primo cpv del ricorso con riferimento all’atto d’appello), essendo stato affermato, contrariamente a quanto allegato (cfr. illustrazione del fatto sopra riportata), che: a) la fuga era stata determinata dall’intenzione di sottrarsi alla persecuzione da parte di un gruppo di terroristi che cercava di estorcere denaro per l’acquisto di armi; b) il padre (e non la sorella) era stato ucciso e di temere, per tali ragioni che, in caso di rientro nel paese di origine, la propria incolumità fosse a rischio.

4.2. Ciò configura, in limine, un profilo di nullità della sentenza, rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. 26126/2020).

4.3. Ma oltre a ciò, si osserva che la motivazione della sentenza risulta del tutto carente in quanto, oltre ad aver preso le mosse da una vicenda diversa da quella narrata, ha del tutto omesso di esaminare la documentazione prodotta, dalla quale si evincevano i fatti accaduti ed allegati nell’atto d’appello (attentato, uccisione della sorella denuncia per l’attacco all’abitazione etc: cfr. pag. 2 del ricorso) ed ha anche omesso di acquisire fonti ufficiali attendibili ed aggiornate sulle condizioni del paese di origine, avendo riportato confuse informazioni “desumibili da istituti geografici, enciclopedie, organi di stampa, organismi internazionali” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) non rispondenti a quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

4.4. La motivazione resa, pertanto, si discosta dai fatti narrati, non è fondata sull’esame della documentazione prodotta e presenta un percorso argomentativo apodittico dal quale è impossibile comprendere le ragioni della decisione: ricorre, pertanto, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione apparente.

4.5. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare i seguenti principi, rilevanti per il caso in esame:

a. “In materia di protezione internazionale, la decisione che prende in esame un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda comporta un vizio della decisione impugnata, rilevabile anche d’ufficio, che la rende nulla sulla base del combinato disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 2, art. 161 c.p.c., comma 2 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 per l’assoluta inidoneità della stessa al raggiungimento dello scopo, che è quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo in relazione al caso concreto dedotto in giudizio.” (cfr. Cass. 26126/2020);

b. “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni.” (cfr. Cass. 13944/2020);

c. “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.” (cfr.ex mu/tis Cass. 9230/2020; Cass. 11312/2019).

4.6. La Corte si è completamente discostata dai principi sopra richiamati, ragione per cui la prima censura deve essere accolta.

5. Il secondo ed il terzo motivo rimangono logicamente assorbiti: vale solo la pena di rilevare, al riguardo, che rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) risulta decisivo il riesame della credibilità; rispetto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) al fine di verificare la sussistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza unionale (cfr. al riguardo Corte di Giustizia C-285/12, caso Diakitè; Corte di Giustizia C-464/07, caso Elgafaji), è determinate l’acquisizione di fonti ufficiali attendibili ed aggiornate, assenti nella sentenza in esame che presenta, in motivazione, un confuso richiamo a fonti informative inidonee, risalenti o prive di riferimento temporale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), a fronte di una precisa allegazione da parte del ricorrente della censura proposta in appello riguardante COI diverse, più aggiornate ed affatto esaminate (cfr. al riguardo Cass. 29056/2019); quanto, infine, alla protezione umanitaria, l’accoglimento della prima censura ridonda sulla mancata articolazione di un valido giudizio di comparazione, apoditticamente affidato ad una formula retorica, riduttiva e non attinente al caso concreto (cfr. pag. 11 primo e secondo cpv della sentenza impugnata).

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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