Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4209 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 17/02/2017, (ud. 09/01/2017, dep.17/02/2017),  n. 4209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11680/2014 proposto da:

S.M.L. e S.M. quali eredi legittime di

SE.CO., SE.GI., SE.GE., SE.LU., SE.MA.

quest’ultima rappresentata da B.M.P.,

quest’ultime in qualità di eredi legittime di SE.CO.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, rappresentate e difese

dall’avvocato MARIA ROSARIA CALVIO giusta procura speciale in calce

alla comparsa di costituzione per le Sig.re S. e giusta procura

speciale in calce al ricorso per le altre;

– ricorrenti –

contro

SE.DO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO, 7,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato URBANO DE LEONARDIS, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1329/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato NICOLA MASSAFRA per delega orale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Se.Gi., Co., Ge., Lu. e Ma. riassunsero innanzi al Tribunale di Foggia – sezione specializzata agraria la causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta da Se.Do. in giudizio divisorio, avente ad oggetto l’accertamento di rapporto di affittanza coattiva ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 49, relativamente a fondo sito in agro di (OMISSIS) (fg. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS)) compreso nell’eredità devoluta dal padre Se.Lo..

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda riconvenzionale e richiese il regolamento di competenza quanto alla divisione ereditaria.

3. Avverso detta sentenza propose appello Se.Do.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 5 novembre 2013 la Corte d’appello di Bari accolse l’appello. Osservò la corte territoriale, premesso che sufficiente ai fini dell’applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 49, è la qualifica di coltivatore diretto, per la quale è richiesto che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, che dalle testimonianze era emerso che Se.Do. aveva lavorato, sia prima che dopo la morte del padre, nei terreni oggetto di causa, eseguendo tutte le lavorazioni occorrenti, anche con l’ausilio della moglie, e che la CTU aveva accertato che il medesimo Se. aveva raggiunto la forza lavorativa pari ad un terzo del fabbisogno lavorativo annuo richiesto per la gestione dell’unità produttiva, avuto riguardo alla estensione dei terreni ed alla qualità delle colture.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione Se.Gi., Co., Ge., Lu. e Ma., quest’ultima rappresentata da B.M., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 6 e 49, artt. 113, 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che non risultava adeguatamente provata la qualità di coltivatore diretto, dovendosi il significato di coltivatore diretto intendere in modo restrittivo, quale attività imprenditoriale caratterizzata dai requisiti di abitualità e professionalità, mentre Se.Do. rivestiva la qualità di bracciante agricolo giornaliero.

1.1. Il motivo è infondato. Nel definire il concetto

di coltivatore diretto la L. n. 203 del 1982, art. 6, si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell’impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell’attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, eventualmente con carattere di prevalenza (Cass. 8 febbraio 2006, n. 2663; 21 luglio 2000, n. 9593; 24 novembre 1997, n. 11767). A tale principio di diritto è conforme la decisione impugnata. Nel motivo di censura si fa riferimento ad una nozione di coltivatore diretto che non trova riscontro nel testo legislativo.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 62, 63, 64, 191 e 194 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che la decisione è basata su una CTU di carattere esplorativo e che la consulenza non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dall’onere della prova.

2.1. Il motivo è inammissibile. La censura è priva di specificità sul piano della critica della decisione impugnata perchè non si illustrano le ragioni per le quali l’aver disposto la CTU da parte del giudice si sia tradotto in un esonero della parte dall’onere della prova, in un processo peraltro nel quale nel corso dell’istruzione probatoria sono state assunte prove testimoniali.

3. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 111 Cost.. Osservano le ricorrenti che il giudice non ha considerato che il fondo in questione, come da certificazione urbanistica, per quasi la metà della sua superficie non ha destinazione agricola, ma edificatoria.

3.1 Il motivo è inammissibile. Mancano i due requisiti del fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame da parte del giudice. In primo luogo la parte non ha indicato in modo preciso il dato testuale da cui risulti il fatto, ed il come ed il quando quest’ultimo abbia fatto ingresso nel processo, essendosi la parte limitata a parlare genericamente di una certificazione urbanistica prodotta nel fascicolo di primo grado. In secondo luogo è carente il requisito della decisività. La circostanza di fatto della parziale destinazione non agricola del fondo non rileva ai fini dell’accertamento del diritto dell’erede a continuare nella conduzione o coltivazione del fondo rustico, posto che condiziona non la titolarità del diritto ma il suo concreto esercizio. Non rileva anche ai fini della qualità di coltivatore diretto dell’erede: dovendo la forza lavorativa di quest’ultimo costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, la minore estensione del terreno coltivabile non fa venir meno il rapporto che deve correre fra forza lavorativa e necessità di coltivazione del fondo nella proporzione indicata (L. n. 203 del 1982, art. 6, prescinde dalla limitata estensione del fondo perchè ciò che conta è che sia rispettato il rapporto di un terzo tra il lavoro che può essere prestato ed il fabbisogno del fondo – Cass. 21 luglio 2000, n. 9593).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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