Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4208 del 22/02/2010

Cassazione civile sez. III, 22/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 22/02/2010), n.4208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23463/2005 proposto da:

SMS MEER SPA (già SIMAC s.p.a.) in persona del suo legale

rappresentante Dr. P.M., considerata domiciliata “ex lege”

in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata

e difesa dagli avvocati CAMPEIS Giuseppe, CIGNITTI GIUSEPPE giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Prima Civile, emessa il 29/4/2005, depositata il 25/05/2005,

R.G.N. 642/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 14 febbraio 2000 la soc. SIMAC S.P.A (ora SMS MEER spa) con sede in (OMISSIS), conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste il Ministero della economia e delle Finanze, chiedendo l’accertamento della illegittimità della perquisizione e della acquisizione di documenti presso la sede della azienda ed una pronuncia di accertamento del diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Si costituiva il Ministero e contestava il fondamento delle domande.

2. Il Tribunale di Trieste con sentenza del 17 settembre 2001 rigettava le domande e condannava la società al pagamento delle spese di lite.

3. Contro la decisione proponeva appello la società chiedendone la riforma e lo accoglimento delle pretese risarcitorie; resisteva il Ministero chiedendo la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Trieste,con sentenza del 25 maggio 2005, così decideva: rigetta l’appello e conferma la sentenza del tribunale e condanna l’appellante a rifondere le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la SMS NMEER (avente causa della SIMAC) deducendo cinque motivi di ricorso, resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DEL RICORSO

Il ricorso non merita accoglimento.

I motivi dedotti possono così riassumersi:

nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando “per la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, degli artt. 14 e 97 Cost., e dell’art. 2043 c.c., in relazione agli artt. 615 e 185 cod. pen. e art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il fatto dannoso è ricostruito in termini di apertura coattiva, da parte della Finanza, di una porta chiusa a chiave in una sede aziendale, in difetto di previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e in difetto di consenso da parte del legale rappresentante della società, ovvero con consenso proveniente da soggetti non legittimati.

Nel secondo motivo si deduce ancora l’error in iudicando in relazione agli artt. 97 e 98 Cost., e dell’art. 2043 c.c., artt. 615 e 185 c.p.: la tesi è che le attività compiute dalla guardia della finanza, senza la dovuta autorizzazione del Procuratore della repubblica,erano illegittime e lesive del diritto alla inviolabilità del domicilio. La tesi è (ff. 21 del ricorso) che quando la P.A. agisce in carenza di atto autorizzativi, in deroga a precetto costituzionale, compie attività illecita penalmente sanzionata, incidendo su diritti soggettivi perfetti e da ciò la responsabilità del Ministero ai sensi dell’art. 28 Cost..

Nel TERZO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nel testo vigente all’epoca dello accesso, sostenendosi la necessità della autorizzazione del procuratore della repubblica per l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce ancora l’error in iudicando con riguardo alla norma dell’art. 52 sopracitato ed il vizio della motivazione su punto decisivo, relativo alla valutazione della condotta dei dipendenti presenti che aprirono la porta dell’archivio.

Nel QUINTO MOTIVO si deduce error in iudicando per la violazione del diritto alla prova; con violazione dei diritti della difesa (art. 24 Cost.) e vizio della motivazione su punto decisivo riferito alla esclusione di mezzi di prova (ff. 33 a 38 del ricorso).

IN SENSO CONTRARIO si osserva che le cinque censure si fondano su un fatto storico complesso, in ordine al quale la qualificazione è res controversa tra la società che subisce l’accesso degli ispettori fiscali nei propri locali destinati ad archivio, e il Ministero chiamato a rispondere dell’operato dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 28 Cost..

La qualificazione del fatto in termini di liceità è chiaramente motivata dal giudice di appello (ff. 7 a 9 della sentenza) che sostiene la legittimità dell’operato degli ispettori in presenza di un assenso esplicito dei dipendenti della società che aprirono la stanza adibita ad archivio. Nessun fatto reato risulta verificato o denunciato, e nessuna delle norme costituzionali indicate risulta pertinente la caso in esame anche in relazione al citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52.

I motivi, prospettati come errores in iudicando,in realtà postulano un fatto storico diverso, complesso e arricchito da fatti reati imputabili a dolo degli ispettori; qui siamo in una situazione di legittimità della ispezione e di volenterosa collaborazione da parte del personale aziendale.

Il ricorso deve essere rigettato, ma la peculiarità della situazione evidenzia giusti motivi per compensare tra le parti in lite le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese, giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2010

 

 

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