Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4208 del 21/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4208 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 15408 — 2008 R.G. proposto da:
ERP LUCCA s.r.l. — cli 92033160463 — (nuovo soggetto giuridico costituitasi con ano notaio
Losito del 23.12.2003 a seguito dello scioglimento dell’ “A.TE.R.”), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Vignola. n. 11.
presso lo studio dell’avvocato Mattia Ioannucci, che, congiuntamente e disgiuntamente
all’avvocato Piero Michele Bacci, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce
al ricorso.
RICORRENTI’:
contro
QUADRELLI CINZIA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alberico II, n. 35, presso
lo studio dell’avvocato Valerio Celesti che, unitamente all’avvocato Umberto Drago la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.
CONTRORICORR1
Avverso la sentenza n. 1000 dei 14.3/10.7.2007 della corte d’appello di Firenze.

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1

Data pubblicazione: 21/02/2014

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 9 gennaio 2014 dal consigliere
dott. Luigi Abete,
Udito l’avvocato Mattia Ioannucci per la s.r.l. ricorrente,
Udito l’avvocato Valerio Celesti per la controricorrente,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonietta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 5.7.1990 Zenobio Quadrelli citava a comparire innanzi al
tribunale di Lucca l’ “A.T.E.R. — Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale”.
Chiedeva, quale assegnatario giusta atto in data 27.1.1956, che fosse pronunciata, avendo
provveduto all’integrale pagamento del prezzo, sentenza idonea a trasferirgli il diritto di
proprietà di un alloggio “I.N.A. — Casa” sito in comune di Pietrasanta e promessogli in
vendita in data 10.4.1968 dalla “Gescal”.
Si costituiva 1′ “A.T.E.R.”.
Con sentenza n. 129/1995 il tribunale adito rigettava la domanda, all’uopo reputando che
Fattore fosse decaduto dal diritto di conseguire l’assegnazione.
Interponeva appello Zenobio Quadrelli.
Con sentenza n. 880/1999 la corte d’appello di Firenze accoglieva il gravarne, opinando.
in linea di principio, che fosse senz’altro onere dell’ “A.T.E.R.” dimostrare la sopravvenuta
carenza dei requisiti soggettivi e, nel caso di specie, che, in dipendenza dell’incertezza che
contrassegnava le risultanze documentali, l’azienda appellata non aveva assolto detto onere.
Avverso tale sentenza l’ “A.T.E.R.” proponeva ricorso a questo giudice di legittimità.
Affermata preliminarmente dalle sezioni unite la giurisdizione dell’a.g.o. e, dunque, la
possibilità che si pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c., la prima sezione civile di questa
Corte con sentenza n. 4563/2003 cassava – per difetto di motivazione in ordine al decisivo

Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

punto dell’intervenuta cessione a terzi della locazione dell’alloggio in questione – la
statuizione impugnata, rinviando ad altra sezione della corte fiorentina.
Con atto notificato in data 28.4.2004 Cinzia Quadrelli e Carla Papucci, in qualità di eredi
di Zenobio Quadrelli, attendevano alla riassunzione del giudizio.
Resisteva l’ “ERP Lucca” s.r.1., società costituitasi a seguito dello scioglimento dell’

Nel corso del giudizio Cinzia Quadrelli si costituiva altresì quale erede di Carla Papucci,
deceduta nelle more.
Con sentenza n. 1000 dei 14.3/10.7.2007 la corte d’appello di Firenze così statuiva:

) in

accoglimento dell’appello trasferisce a Quadrelli Cinzia… la proprietà dell’alloggio, sito in
Pietrasanta, via Marconi n. 100, piano primo, interno 3…, oltre accessori. pertinenze parti
condominiali, il tutto come individuato nella promessa di futura vendita 10.4.1968…: 2)
condanna ERP Lucca s.r.l. a rimborsare alla Quadrelli le spese di tutti i gradi del giudizio… In particolare la corte fiorentina, puntualizzato che “spetta all’ente di eccepire e
dimostrare che il richiedente non ha attualmente i requisiti per rimanere nel godimento
dell’alloggio…

(così sentenza d’appello, pag. 5) e che “tale criterio di ripartizione dell’onere

probatorio non è stato oggetto di censura ed è pertanto regula juri.s,…””(così sentenza
d’appello, pag. 5), evidenziava che “l’unico elemento di prova offerto dall – azienda convenuta
e sul cui dato riposano gli atti di contestazione della violazione di aver ceduto a terzi il
godimento dell’alloggio, consiste in una lettera dei Vigili urbani di Pietrasanta del 10.9.1980”
(così sentenza (l’appello, pag. 7), che “si tratta di un accertamento i cui esiti suscitano molte
perplessità” (così sentenza d’appello, pag. 7), che “contrariamente a quanto si afferma, il
Quadrelli a quella data non era ancora deceduto, se è vero che sottoscriveva, il 27.4.1990,
assieme al proprio avvocato, una lettera di contestazione avverso la diffida intimatagli dal
Sindaco di quel Comune e, sempre secondo un certificato anagrafico, il medesimo risultava

“A.T.E.R.”.

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padre di una sola figlia, Cinzia…, e non di un maschio, Renzo, indicato dai vigili come figlio
unico” (così sentenza d’appello, pag. 7) , che al documento non può “attribuirsi l’efficacia
probatoria propria dell’atto pubblico…, poiché dal tenore dell’atto e per l’estrema genericita
dei riferimenti a persone o luoghi o fatti… non è possibile ricavare con certezza se dak..anti al
pubblico ufficiale siano state rese determinate dichiarazioni (e da chi) o siano state compiute

risultati dell’accertamento” (così sentenza d’appello, pag.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ERP Lucca” s.r.1., chiedendone, sulla scorta
di due motivi, la cassazione; con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Cinzia Quadrelli, quale erede di Zenobio Quadretti e Carla Papucci, ha depositato
controricorso; conclude per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto
dell’avverso ricorso, con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la s.r.l. ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, V co., n. 5). c.p.c. in
relazione all’art. 384 c.p.c. il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
All’uopo adduce che “ancora una volta la più recente sentenza afferma la mancanza di
efficacia probatoria dell’accertamento fondandola sull’asserita genericità dei riferimenti a
persone e luoghi o fatti…” (così ricorso, pagg. 5 – 6); che “tale accertamento sia
assolutamente non vago là dove recita ” (così ricorso, pag. 6): che la teste riferita
affermazione “è lecito ritenere.., sia stata frutto di verifica diretta da parte degli accertatori.
fondata su riscontro effettuato in loco e confermata anche dalle risultanze anagrafiche a cui i
vigili potevano avere accesso” (così ricorso, pag. 6); che “tale fatto, dichiarato in atto che
almeno sotto tale profilo ha efficacia probatoria ex art. 2700 c.c., è stato. in base ad erronee
argomentazioni, senza motivo disatteso” (così ricorso, pag. 6); che “riguardo alla cessione a

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talune attività, essendo tali elementi rimasti nel vago, con la conseguente inattendibilità dei

»terzi la Corte non prende poi in alcuna considerazione e quindi non motiva in ordine ad altri
importanti elementi probatori” (così ricorso, pag. 7) ; che, “in base alla documentazione
prodotta da controparte, il Quadrelli era almeno al 1991 e 1993 effettivamente residente in
altro luogo (Firenze) atteso che… il Comune di Firenze rilasciava nel 1991 e 1993 certificati
anagrafici relativi allo stesso” (così ricorso, pag. 7) ; che “la Corte, clic avrebbe dovuto

probatoria vincolante del rapporto dei Vigili, certamente avrebbe dovuto comunque ritenerla
provata valutando complessivamente anche questi ulteriori elementi” (così ricorso, pag. 7

).

Con il secondo motivo la s.r.l. ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, 1″ co., n. 5), c.p.c. il
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
All’uopo adduce che del tutto errata è la sentenza ove afferma che “non si possa
pretendere di contestare in sede giudiziale l’abbandono dell’alloggio come (ulteriore) causa di
decadenza e perdita dei requisiti per il trasferimento – (così ricorso, pag. 9): che “vi é in atti.
all’interno del giudizio di primo grado, del Quadrelli
Zenobio (senza data ma con protocollo A.T.E.R. 25.10.1977) inviata in formale risposta alla
contestazione dell’I.A.C.P. del 29.09.1977″ (così ricorso, pag. 9); clic “si tratta di un
documento di importanza derimente… perché la lettera… ha un indiscutibile valore
confessorio” (così ricorso, pag. 9); che “la Corte di Appello non ha valutato affatto questo
documento… limitandosi, errando, a dichiarare di non poter prendere in esame l’abbandono
in quanto non dedotto all’interno del provvedimento di revoca” (così ricorso, pagg. 9 – /O):
che “la Corte avrebbe dovuto considerare la portata dell’esplicito riconoscimento, effettuato
da controparte, del fatto di essersi trasferito a Firenze, essendo questo fatto sufficiente a
determinare la decadenza ex lege” (così ricorso, pag. 10); che “la Corte ha vincolato il rilievo
dell’abbandono alla sua formalizzazione in atto amministrativo, ritenendo di poter esaminare
solo gli elementi consacrati in un tale tipo di atto mentre avrebbe dovuto valutare anche

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ritenere come provata la circostanza della locazione a terzi già in forza dell . efficacia

l’esistenza di ulteriori elementi contestati e comportanti la revoca dell’assegnazione – (così
ricorso, pagg. 10 – 11).
Va puntualizzato, previamente, che con la sentenza n. 4563/2003 questa Corte di
legittimità ebbe a cassare la sentenza n. 880/1999 della corte d’appello di Firenze in
accoglimento del terzo motivo del ricorso all’epoca spiegato dati’ “A.T.E.R. – . motivo mercé

siccome evincesi dal tenore del ricorso oggetto dell’attuale delibazione

pag. 3) – a

denunciare il vizio di contraddittoria motivazione inficiante l’anzidetta statuizione n.
880/1999 della corte fiorentina.
In tal guisa, alla luce evidentemente del testuale dettato dell’art. 384 c.p.c.. per giunta
nella formulazione coeva alla pronuncia n. 4563/2003, è da escludere recisamente che questo
giudice del diritto abbia atteso – siccome, viceversa, lascia intendere la s.r.l. ricorrente Ciale
.

fano.., è stato… senza motivo disatteso, violando anche il principio enunciato dalla
( ‘assazione”: così ricorso, pag. 6) – alla enunciazione del principio di diritto vincolante per il
giudice di rinvio (gli esposti rilievi qualif icano, al contempo, come del lutto incongruo il
riferimento all’art. 384 c.p.c. che si rinviene nell’intestazione normativa del primo motivo di
ricorso).
E ciò, ben vero, a prescindere dal rilievo ulteriore in virtù del quale, in ossequio al canone
di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art.
366, 1° co., n. 6), c.p.c. (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per
cassazione – in firza de/principio di cosiddetta “autosufficienza deve contenere in se tutti
gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di
merito ed, altresì, a permettere la valutazione della findatezza di tali ragioni. senza la
necessità di far rinvio ed accedere a finti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od
atti attinenti al pregresso giudizio di merito), la ricorrente s.r.l. avrebbe senz’altro dovuto

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il quale il medesimo ente, ovviamente a norma dell’art. 360, I ° co., n. 5), c.p.c.. ebbe –

fornir rappresentazione più o meno testuale del principio di diritto asseritamente enunciato da
questa Corte con la statuizione n. 4563/2003.
Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso.
Si premette che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata
conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda

correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne 1 – attendibilita e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così.
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti. salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il
profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente
dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia
evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico – giuridico posto a base della decisione ((j. Cass. 9.8.2007. n. 1 7477:
(‘ass. 7.6.2005, n. 11789).
In tale solco si evidenzia nella fattispecie che, allorquando ha opinato nel senso che
l’appellato, id est l’ “A.T.E.R.”, non ha “fornito prova sufficiente del venir meno dei requisiti
voluti dalla legge ovvero del compimento di fatti comportanti la revoca dell’assegnazione”
(così sentenza d’appello, pag. 6), la corte distrettuale ha senza dubbio ancorato tale suo
(“lettini a motivazione ampia, articolata, congrua e coerente.

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processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della

In particolare, allorquando ha ritenuto di individuare nella lettera dei vigili urbani di
Pietrasanta datata 10.9.1980 l’unico elemento di prova astrattamente idoneo offerto dal!’
“A.T.E.R.” ed, al contempo, in rapporto al contenuto della medesima lettera, di prescindere
dal passaggio ove si riferisce che “nell’appartamento sopra citato da circa 15 anni abita Diteci
Piero e la moglie Giacchetti Ada”, la corte di merito ha semplicemente, siccome è sua

convincimento.
Occorre tener conto, per un verso, che l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico
concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale ed i fatti che lo stesso pubblico
ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o esser stati da lui personalmente compiuti; la
fede privilegiata, viceversa, non si estende all’intrinseca veridicità ed esattezza delle
dichiarazioni che le parti hanno reso e di cui l’atto pubblico ffirnisce testuale riscontro;
cosicché l’inesattezza o la non corrispondenza al vero delle medesime dichiarazioni può esser
dimostrata con ogni mezzo di prova, pur di natura presuntiva (cfr., tra le altre, (ass.
16. 1.1987, n. 3776).

In questi termini è indubitabile che il passaggio della lettera ove si riferisce che i coniugi
Ducci e Giacchetti abitavano da circa quindici anni nell’immobile de qua agititi., non poteva
che — e non può che – esser inteso alla stregua di una mera dichiarazione resa dai medesimi
coniugi ai vigili urbani che ebbero ad effettuare il sopralluogo, quindi alla stregua di una
dichiarazione per nulla coperta da fede privilegiata ed a pieno titolo riscontrabile nella sua
intrinseca veridicità, reete la cui intrinseca veridicità ben poteva esser vagliata dal giudice del
merito ed evidentemente, esser svilita alla luce di elementi di valutazione di segno antitetico.
E. difatti, la corte distrettuale ha coerentemente dato ragione della complessiva
inattendibilità della lettera datata 10.9.1980, allorché ha analiticamente esplicitato sul) .specie
di motivi di perplessità le incongruenze che nel complesso valevano ad inficiarla.

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prerogativa, selezionato le risultanze probatorie a suo giudizio più idonee a fondare il proprio

i

.

Occorre tener conto, per altro verso, circa l’asserita obliterazione della “dichiarazione del
Quadrelli del 1977 prodotta nel corso del giudizio di primo grado” (Così ricorso, pag. 7). che.
siccome ha puntualmente posto in risalto la controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 1 2),
a seguito delle contestazioni che l’ “I.A.C.P.” in data 29.9.1977 ebbe a muovere a Zenobio
Quadrelli, costui replicò con missiva in data (di protocollo “A.T.E.R.”) 25. l 0.1977. missiva

parte dell’ “A.T.E.R.” (“soltanto tredici anni dopo… si . fece vivo il Sindaco di Pietrasanta
con la lettera del 12/4/1990”: così controricorso, pag. 2), ma consentì, al contempo. che il
rapporto si sviluppasse ulteriormente e fisiologicamente mercé, da un canto, il regolare
versamento mercé, dall’altro, la regolare percezione delle rate di prezzo.
Occorre tener conto, per altro verso ancora, circa la supposta obliterazione dei “certificati
prodotti da controparte” (Così ricorso, pag. 7), che Zenobio Quadrelli aveva ultimato il
pagamento del prezzo sin dal marzo 1982, sicché, allorquando ebbe, nel 1991 e pe! 1993. a
trasferire a Firenze la propria residenza, “da gran tempo… aveva maturato il diritto al
trasferimento della proprietà” (così controricorso, pag. 2).
In questo quadro, segnato, da un lato, da un comportamento più che concludente dell .
“A.T.E.R.”, dall’altro, da evenienze sopravvenute a significativa distanza temporale dalla
sostanziale conclusione del rapporto, più che correttamente la corte territoriale ha individuato
nella comunicazione dei vigili urbani di Pietrasanta in data 10.9.1980 1 – unico documento
astrattamente, ma, ben vero, non concretamente, dotato di attitudine probatoria.
Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo di ricorso.
Analogamente al riguardo va dapprima rimarcato che, in ossequio al canone di cosiddetta
autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente s.r.l. – onde palesar come del tutto
ingiustificata l’affermazione della corte territoriale, secondo cui “non Si può…. oggi,
pretendere di contestare anche l’abbandono dell’alloggio, che costituisce autonoma e distinta

che non solo valse ad impedire l’adozione di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio da

i .

violazione”

(così sentenza d’appello, pag. 6) – avrebbe senz’altro dovuto offrire

rappresentazione più o meno testuale dell’avvenuta contestazione del fatto dell’abbandono
dell’alloggio quanto meno mercé la missiva datata 12.4.1990 a firma del

sindaco di

Pietrasanta (é ciò tanto più giacché la controricorrente ha punivalizzato pagg. 1/ 12

da un lato, che “ciò che appare invece eclatante… è come non esista e non sia mai esistito

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12’1/1990 ci si limita ad una generica contestazione ma non vi è nessun .specifico riferimento
ad abbandono dell’immobile di cui si parla in questo mezzo di ricorso . ).
Né d’altro canto può ammettersi, siccome pretende la s.r.l. ricorrente, che la causa

di

decadenza relativa alla cessione a terzi dell’alloggio rivestirebbe valenza altresì in quanto
anche l’elemento dell’abbandono” (così ricorso, pag. 10).
In proposito non può che ribadirsi quanto debitamente posto in risalto dalla corte
fiorentina, ovvero che l’abbandono dell’alloggio costituisce violazione a sé stante, autonoma e
distinta dalla violazione della cessione a terzi.
In ogni caso va imprescindibilmente posto in risalto, per un verso, che la lettera con data
di protocollo “A.T.E.R.” 25.10.1977 con cui Zenobio Quadrelli ebbe a replicare alle
contestazioni mossegli, non può che risultar sminuita nella sua presunta valenza probatoria
alla stregua del comportamento concludente successivamente tenuto dal l’ “A.T.F.R.” e di cui
si è già fatto cenno (il rapporto è giunto a compimento mercé il regolare versamento e la

regolare percezione delle rate di prezzo); per altro verso, che il tenore della medesima
missiva (“ultimamente il ricorrente, per motivi di lavoro, ha dovuto temporaneamente

trasferirsi a Firenze, ma ha mantenuto l’uso dell’appartamento, nel quale è posto lutto
l’arredamento relativo, e nel quale intende tornare ad abitare quanto prima. .finita la
necessità derivante dall’impegno di lavoro”), quale testualmente riprodotto a pagina 9 del
ricorso proposto a questa Corte, non sembra deporre affatto per l’abbandono definitivo

IO

provvedimento amministrativo di revoca”, dall’altro, che “nella lettera del Sindaco del

dell’alloggio, ma unicamente e semplicemente per la sua più circoscritta e delimitata
utilizzazione.
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della s.r.l. ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le
spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 2.200,00, di cui curo 200.00 per esborsi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

PER QUESTI MOTIVI

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