Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4208 del 21/02/2011

Cassazione civile sez. III, 21/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 21/02/2011), n.4208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5106-2006 proposto da:

P.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA F MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

STRIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato LOMBARDI CARMINE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., (OMISSIS), P.S.

(OMISSIS), P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato

NATELLIS IRENE, rappresentati e difesi dall’avvocato MAROTTI SILVIO,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1668/2005 del TRIBUNALE di BENEVENTO, emessa

il 30/07/2005, depositata il 23/09/2005; R.G.N. 998/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato CARMINE LOMBARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’11 luglio 2000 la ricorrente P. C. proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento immobiliare notificatole l’8 luglio 2000 ad istanza dei creditori opposti ( P.M., P.A., P.M., P.S.) in forza della sentenza n. 385/00 emessa in grado di appello dal Tribunale di Benevento, con la quale era stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, odierni creditori opposti liquidandole in L. 1.660.000 per giudizio di primo grado e in L. 4.000.000 per il giudizio di secondo grado.

Costituitisi i creditori opposti, l’adito Tribunale, con decisione n. 1668/2005, rigettava l’opposizione; in particolare, dopo averla ritenuta tempestiva, la riteneva infondata poichè “la contestazione del quantum non può condurre alla dichiarazione di illegittimità o nullità dell’atto di pignoramento, oggetto della domanda dell’opponente, bensì, ove le doglianze fossero fondate, solo ad una riduzione della somma intimata con l’atto di precetto per la quale il creditore istante procede ad esecuzione forzata. La domanda di riduzione della somma intimata in precetto tuttavia non è stata proposta dal ricorrente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ove ci si limita a chiedere di dichiarare la illegittimità dell’atto di pignoramento”.

Ricorre per cassazione la P. con cinque motivi; resistono,, con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce ” violazione dell’art. 555 c.p.c.; nullità del pignoramento per incompetenza dell’ufficiale giudiziario che lo ha eseguito”. Si afferma che “la trascrizione del pignoramento deve essere eseguita soltanto dall’ufficiale giudiziario del luogo in cui sono situati gli immobili, ovvero dallo stesso creditore procedente. Nella specie si è in presenza di un atto di pignoramento notificato ai sensi dell’ art. 140 c.p.c. dall’ufficiale giudiziario del luogo di residenza della debitrice”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione dell’art. 555 c.p.c”, in quanto mancano nell’atto di pignoramento i dati di identificazione catastale.

Con il terzo motivo si deduce “violazione art. 497 c.p.c. in riferimento all’art. 562 c.p.c.”, in quanto nel caso di specie peraltro il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare estinto il procedimento atteso che erano trascorsi 90 giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita.

Con il quarto motivo si deduce “violazione art. 1175 c.c. violazione del principio di correttezza, ragionevolezza e buona fede”, poichè il Giudice non ha valutato tale comportamento in relazione al pignoramento effettuato.

Con il quinto motivo si deduce “violazione art. 112 c.p.c.”, in quanto il giudice avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere risultando inefficace il primo atto di pignoramento.

Nel controricorso, tra l’altro, si eccepisce l’inesistenza del ricorso in opposizione agli atti esecutivi per mancanza di procura.

Preliminarmente si rileva che infondata è l’eccezione sovraesposta in ordine al difetto di procura: come si evince per tabulas il ricorso in opposizione agli atti esecutivi ha in allegato il mandato in calce, con evidente collegamento funzionale al ricorso stesso.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Premesso che il ricorrente prospetta le stesse questioni già compiutamente esaminate dal giudice del merito, si osserva:

quanto al primo motivo, che lo stesso è inammissibile perchè l’accertamento in questione compete al giudice del merito, come statuito da questa Corte (Cass. n. 24416/2006), in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione. Tra l’altro, il Tribunale in proposito aveva correttamente affermato che “in merito alla dedotta incompetenza per territorio dell”ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notificazione dell’atto di pignoramento si osserva che tale incompetenza può dare luogo solo alla nullità della notificazione ma non alla nullità dell’atto notificato, nel caso di specie dell’atto di pignoramento, con la conseguenza che tale nullità a norma dell’art. 156 c.p.c., resta sanata in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato con la costituzione del debitore nel processo esecutivo oppure, come nel caso di specie, con la proposizione da parte dell’esecutato dell’opposizione al pignoramento, la quale fornisce per l’appunto la prova che la notificazione ha raggiunto lo scopo”.

Inammissibili, poi, sono gli ulteriori motivi per genericità e mancanza di autosufficienza (secondo, terzo e quinto), e perchè riguardanti circostanze di fatto (quarto motivo). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente P. C. al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2011

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